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Prestazione lavorativa

La prestazione lavorativa dei domestici è riconducibile al rapporto di lavoro della generalità dei lavoratori subordinati.

L’accertamento della natura subordinata del rapporto presuppone la prova che sia stato stipulato, sia pure per fatti concludenti, un contratto di lavoro subordinato (Trib. Milano 5 luglio 2000, in Lavoro nella Giur., 2001, 189).

La prestazione deve avere una sua continuità, non essere quindi puramente occasionale e deve essere resa all’interno dell’abitazione del datore di lavoro (convivenza con la famiglia del datore di lavoro con eventuale fruizione del vitto e dell’alloggio).
Può svolgersi con servizio parziale, ad esempio a ore, oppure tutti i giorni della settimana o solo in alcuni.

La continuità e la prevalenza della prestazione lavorativa, peraltro non hanno alcun rilievo ai fini della tutela previdenziale: l’obbligo contributivo sussiste qualunque sia la durata della prestazione svolta (art. 1 DPR 1403/71).

I prestatori di lavoro domestico sono suddivisi in lavoratori con mansioni impiegatizie oppure operaie.

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