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Lavoro usurante

Le disposizioni normative in materia di lavori usuranti sono volte a consentire ai lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose e pesanti di accedere anticipatamente al pensionamento con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori.

Una normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti era già stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 374/1993 ( in attuazione dell'art. 3, co. 1, lett. f, della L 421/1992), successivamente rivisitata dalla riforma del sistema pensionistico (Legge 335/1995, c.d. Legge Dini).
L'applicazione di tale normativa ha subito notevoli ritardi, tanto che non ha mai acquisito piena operatività (se non in via transitoria).

In particolare, a causa della mancata definizione (prevista all'art. 1, co. 2 e all'art. 2, co. 3 del D.M. 19 maggio 1999), tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al menzionato D.Lgs. 374/1993, non sono mai stati emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi, al di là della disciplina transitoria, i relativi benefici previdenziali.

Al fine di superare tale situazione di stallo, l’art. 1 co. 3 della Legge 247/2007 (attuativa del c.d. “protocollo welfare”), ha previsto una delega legislativa con lo scopo di concedere ai soli lavoratori dipendenti (rimangono pertanto esclusi i lavoratori autonomi, invece presi in considerazione dalla L. 421/1992) impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2008, la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico.
Tuttavia, il termine finale (30 maggio 2008) per l'esercizio della delega è scaduto senza che nessun decreto legislativo venisse definitivamente emanato.

Con un provvedimento legislativo collegato alla legge finanziaria per il 2009 (c.d. collegato lavoro) è stata disposta una proroga di 3 mesi per l’emanazione dei decreti di attuazione dell’art. 1 co. 3 della L. 247/2007. Ciò detto, il parlamento non ha ancora adottato un provvedimento definitivo in materia.
In conseguenza della perdurante situazione di stallo, non rimane che limitarsi ad un’approssimativa analisi della disciplina ad oggi vigente in materia di benefici pensionistici per i lavoratori svolgenti mansioni usuranti, in attesa che il Governo provveda ad adottare la relativa normativa di dettaglio.

Relativamente al requisito soggettivo, il beneficio in questione è riconosciuto alle categorie di lavoratori svolgenti:
Lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
Lavori in cassoni ad aria compressa;
Lavori svolti dai palombari;
Lavori ad alte temperature
: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
Lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo, eseguito a mano e a soffio;
Lavori espletati in spazi ristretti: mansioni con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
Lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
I lavoratori notturni come definiti all’art. 1, co. 2, lett. e, del D.Lgs. 66/2003, cioè qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; ovvero qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno;
I lavoratori addetti alla c.d. linea catena che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, (con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità);
I conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.


Per quanto riguarda il requisito oggettivo, il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività usuranti:
nel periodo transitorio (da definirsi ad opera degli emanandi decreti legislativi), per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
a regime, per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.


Al ricorrere di entrambi i requisiti, il beneficio pensionistico in parola consisterebbe nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità, anche se i destinatari del predetto beneficio non potranno in ogni caso accedere al pensionamento di anzianità con un'età inferiore ai 57 anni e un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni.
Infine, per quanto riguarda le decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in questione, dovrà in ogni caso trovare applicazione la disciplina ordinaria (c.d. finestre) di cui all’art. 1, co. 6, lett. c e d, della L. 243/2004.

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