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Reperibilità (fasce orarie durante la malattia o l'infortunio)

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri


Allo scopo di rendere possibile il controllo dello stato di malattia, il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche ed i giorni festivi nelle seguenti fasce orarie di reperibilità:

per il settore privato (v. art. 5 Legge 638/1983 e D.M. 15.7.1986) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19;
Per il settore pubblico (v. art. 55 septies D.Lgs. 165/2001 e D.M. 18.12.2009 – pubblicato sulla G.U. del 20.1.2010) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, anche per un solo giorno

L’obbligo di reperibilità è stato disciplinato con D.M. 8 gennaio 1985 che lo ha fissato nelle ore 10-12 del mattino e 17-19 del pomeriggio:
"Le visite di controllo domiciliari sono effettuate entro lo stesso giorno della richiesta ai sensi dell'art. 5, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
Il medico di controllo sarà munito, a cura della unità sanitaria locale, di apposito documento di identificazione. Il medico che provvede al controllo dello stato di malattia del lavoratore conferma o meno l'esistenza di una malattia che produca incapacità al lavoro. Nel caso che ritenga esaurita la malattia, il medico di controllo invita il lavoratore a riprendere il lavoro per il primo giorno non festivo. Il medico di controllo, ove modifichi la prognosi, deve dare adeguata motivazione.
La visita medica domiciliare deve essere effettuata entro fasce orarie di reperibilità del lavoratore, fissate dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.
Per i controlli effettuati il sanitario è tenuto a redigere in tre esemplari, su apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il relativo referto. Due esemplari vanno consegnati giornalmente alla unità sanitaria locale e il terzo al lavoratore.
L'esito delle visite di controllo è immediatamente portato a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a cura dell'unità sanitaria locale, anche nei casi in cui i controlli siano stati richiesti direttamente alla unità sanitaria locale dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nel caso che il lavoratore non venga reperito, presso il suo domicilio, il sanitario lascia l'invito per visita di controllo ambulatoriale per il giorno successivo non festivo."


La norma dell'art. 5, comma 14 della Legge n. 638/1983, è stata interpretata nel senso che la prevista sanzione della perdita del trattamento economico di malattia, opera a prescindere dalla effettiva sussistenza della malattia, per la mera inosservanza dell’obbligo di assenza alla visita di controllo.

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