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Cassazione: rientra nell’orario di lavoro e va retribuito il “tempo tuta”

La Cassazione con sentenza nr. 19358 dello scorso dieci settembre ha ribadito il principio per cui, rientra nell’orario di lavoro e quindi va retribuito, il cd. tempo tuta, ossia il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa.
Il caso ha riguardato dei dipendenti che hanno citato la propria società per chiedere la corresponsione dell’equivalente di venti minuti di retribuzione giornaliera per 45 settimane per il “tempo tuta”; costoro, per contratto, dovevano transitare per un tornello apribile mediante tesserino magnetico per poi accedere allo spogliatoio,e quindi, effettuare una seconda timbratura del tesserino prima dell’inizio del lavoro; stessa storia per uscire.
Per la Corte “occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita.
Mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito”. Sentenza nr.19273/2006.
Tale principio è ribadito in successive sentenze, come la nr. 15492/2009 secondo la quale, sono da ricomprendere nelle ore di lavoro effettivo, come tali da retribuire, anche le attività preparatorie o successive allo svolgimento dell’attività lavorativa, purchè eterodirette dal datore di lavoro, fra le quali deve ricomprendersi anche il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale, qualora il datore di lavoro ne disciplini il tempo ed il luogo di esecuzione.
Conclude la Corte: “nel rapporto di lavoro deve distinguersi una fase finale, che soddisfa direttamente l’interesse del datore di lavoro, ed una fase preparatoria, relativa a prestazioni od attività accessorie e strumentali, da eseguire nell’ambito della disciplina d’impresa (art. 2104 c.c., comma 2) ed autonomamente esigibili dal datore di lavoro, il quale ad esempio può rifiutare la prestazione finale in difetto di quella preparatoria.
Di conseguenza al tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro (tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa finale) deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva”.

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