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INTRODUZIONE AL PROCESSO DI LAVORO


(Pubblicato su l'opinionista il 19/10/2010 da Dott. Bruno Olivieri)
La conciliazione stragiudiziale

Procediamo ad approfondire la nostra trattazione sulle controversie di lavoro focalizzando la nostra attenzione, in questo articolo, su “tentativo di conciliazione”.
Si tratta di un iter giuslavoristico dove ciascuno di noi ha almeno una volta sentito parlare senza però sapere nel concreto di cosa si tratti e in che modo venga espletato. Si tratta del tentativo di risoluzione di un qualsiasi contenzioso di lavoro che è possibile espletare facendo o meno ricorso all'autorità giudiziaria (conciliazione stragiudiziale nel primo caso e giudiziale nel secondo) al fine di riconoscere i diritti della parte lesa.
Sulla base della vigente normativa in campo di risoluzione delle controversie di lavoro, non è possibile accedere direttamente alla fase di risoluzione giudiziale se non in casi particolari e con deroghe particolari.
Secondo quanto stabilito dall'art. 410 c.p.c. , nelle controversie individuali di lavoro, il tentativo di conciliazione è obbligatorio.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce infatti condizione di procedibilità della domanda in quanto “chi intenda proporre una domanda giudiziale relativa ai rapporti di lavoro deve preventivamente promuovere il tentativo di conciliazione”.
Chiunque voglia far valere un diritto inerente ai rapporti di diritto privato, e nel nostro caso diritti inerenti materia di lavoro, deve preventivamente esperire il tentativo di conciliazione, tramite un proprio rappresentante legale o sindacale, dinanzi la Commissione di Conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro, istituita presso ogni provincia.
Gli esiti di un tentativo obbligatorio di conciliazione possono essere due:

- il tentativo NON RIESCE, ovvero entro 60 giorni dalla richiesta le parti non trovano un accordo ; decorso tale termine, le parti possono proporre domanda giudiziale al giudice del lavoro. Verrà quindi steso un verbale di “mancata conciliazione” per disaccordo tra le parti, impossibilità di svolgimento del tentativo per assenza di almeno una delle parti o per mancata costituzione del Collegio.
Le ragioni del mancato accordo verranno valutate dal giudice del lavoro nell'esito del successivo giudizio, quanto meno per la decisione sulle spese.
- Il tentativo RIESCE, la Commissione forma un verbale di conciliazione che viene poi depositato presso la cancelleria del giudice del lavoro competente per territorio che lo dichiara esecutivo con un decreto acquistando così efficacia a livello esecutivo.

Alternativamente al tentativo obbligatorio, in fase stragiudiziale la conciliazione può essere espletata in altre due modalità che molto brevemente descriveremo:

- parliamo di conciliazione monocratica allorché la richiesta di intraprendere la conciliazione non giunga da una delle parti coinvolte nella controversia. La Direzione provinciale del lavoro cioè, qualora chiamata in interventi ispettivi riscontri elementi per una soluzione conciliativa della controversia, mediante un proprio funzionario, avvia il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate;
- definiamo conciliazione sindacale quando l'azione è regolata dalle norme previste dai contratti collettivi o dagli accordi in materia di lavoro. Essa è affidata esclusivamente ai sindacati che hanno però l'unico obbligo di depositare il verbale conciliativo presso gli uffici della Direzione provinciale del lavoro affinchè la conciliazione sia valida.

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