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Lavoro a termine: la proroga può essere concessa una sola volta e in casi eccezionali


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO

Sentenza 10.9.201 n. 19365

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente -

Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -

Dott. IANNIELLO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso 19992/2006 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., - ricorrenti -

contro

S.C., - controricorrente -

avverso la sentenza n. 441/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 27/06/2005 r.g.n. 397/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/07/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato MARAZZA MAURIZIO;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


La Corte d’appello di Genova, con sentenza depositata il 27 giugno 2005, ha confermato, per quanto qui interessa, la decisione di primo grado, di declaratoria della nullità della proroga dal 1 al 31 ottobre 1995 del contratto a tempo determinato stipulato da S. C. e la s.p.a. Autostrade per il periodo dal (OMISSIS), ai sensi del D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis come introdotto dalla Legge Conversione n. 79 del 1983 (per la necessità di sopperire alle maggiori esigenze del servizio in conseguenza dell’aumento del traffico), di conversione del rapporto a tempo indeterminato fin dall’inizio e di condanna della società a risarcire allo S. i danni, nella misura delle retribuzioni perdute dal (OMISSIS).

Poiché la proroga dal 1 al 31 ottobre 1995 era stata stabilita “dato il protrarsi delle stesse esigenze di carattere straordinario che hanno dato luogo alla sua assunzione”, la Corte territoriale ha infatti ritenuto con ciò violato la L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, a norma del quale la proroga del contratto a termine presuppone la ricorrenza di esigenze ontologicamente diverse da quelle che avevano giustificato l’originaria apposizione del termine e aventi i caratteri della contingenza e dell’imprevedibilità.

Per la Cassazione di tale sentenza propongono ora un unico ricorso la Autostrade s.p.a. E la società Autostrade per l’Italia s.p.a. (alla quale la prima aveva ceduto il compendio aziendale afferente le attività svolte in regime di concessione), con un unico motivo.

Resiste S.C. Con rituale controricorso.

Le parti hanno infine depositato memorie.

Diritto

Col ricorso, le società deducono la violazione della L. n. 78 del 1983, art. 8 bis e della L. n. 230 del 1962, art. 2.

In proposito, premesso che nel caso in esame il contratto a termine era stato autorizzato ai sensi della legge citata dall’Ispettorato del lavoro per il periodo dal 1 giugno al 31 ottobre 1995, le società sostengono che tale autorizzazione, come aveva legittimato la stipulazione del contratto a termine, cosi legittimerebbe, nell’ambito del periodo autorizzato, la sua proroga, che in pratica coinciderebbe con la piena utilizzazione dell’autorizzazione.

Deriverebbe da ciò che la proroga non sarebbe soggetta nel caso di specie alla regola di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 2.

Le società concludono pertanto chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge e con l’affermazione del seguente principio di diritto: “l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro rimuove il limite legale al ricorso al lavoro temporaneo e costituisce un fatto di legittimazione e una “conditio iuris” quanto alla legittimità del termine) dei singoli contratti stipulati dalle parti nell’esercizio dell’autonomia prevista e pertanto l’autorizzazione dell’Ispettorato legittima sia l’apposizione del termine che l’eventuale proroga del contratto nei limiti temporali previsti dall’autorizzazione”.

Il ricorso è infondato.

Secondo la L. n. 230 del 1962, art. 2, vigente all’epoca della proroga del contratto di lavoro a tempo determinato in esame, “il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga è richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo precedente “.

Costituisce, in proposito, orientamento giurisprudenziale di questa Corte, cui il collegio aderisce, l’affermazione di principio secondo la quale la regola di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 2 è applicabile anche all’ipotesi di proroga del termine di un contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 (cfr. ad es. Cass. 26 gennaio 2008 n. 645) o, come quello in esame, a norma della L. n. 18 del 1978, di conversione del D.L. n. 876 del 1977 prorogata con la L. n. 737 del 1978 e la L. n. 598 del 1979, infine ulteriormente prorogata ed estesa ad ogni settore dal D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis come introdotto dalla Legge Conversione n. 79 del 1983 (cfr. Cass. 12 luglio 2002 n. 10189).

Le norme citate si limitano infatti a prevedere nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro oltre a quelle tassativamente elencate dalla L. n. 230 del 1962, ma non derogano per il resto alla disciplina in essa prevista, in particolare quanto alla possibile proroga del termine.

In proposito, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui a norma della L. n. 230 del 1962, art. 2 la proroga del termine è consentita unicamente in presenza di esigenze contingenti e imprevedibili ontologicamente diverse da quella che aveva giustificato l’originaria apposizione del termine (cfr., per tutte, Cass. 16 aprile 2008 n. 9993 e 23 novembre 2006 n. 24886) e tale regola deve pertanto trovare applicazione anche nel caso in esame.

Dissente da tale conclusione la sentenza di questa Corte del 26 gennaio 1988 n. 645, citata dalle ricorrenti, la quale ritiene che l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro possa coprire anche l’eventuale proroga del contratto, stipulato originariamente per un periodo inferiore a quello autorizzato e prorogato non oltre il suo esaurimento.

Detta soluzione non convince.

Nessuna norma di legge porta infatti deroga alla disposizione del D.L. 3 dicembre 1977 n. 876, art. 1, comma 2, convertito nella L. 3 febbraio 1978, n. 18 (il cui ambito di applicazione è stato esteso nel tempo e a tutti i settori produttivi dalle norme di legge prima citate), secondo la quale “ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente si applica la disciplina stabilita dalla L. 18 aprile 1962, n. 230” e pertanto anche il relativo art. 2.

Ma anche sul piano della ratio legis, la soluzione emergente dalla interpretazione letterale della legge appare ragionevole, ove si rilevi che la stipulazione da parte del datore di lavoro, in presenza delle relative condizioni di legge, di un contratto di lavoro per un periodo inferiore a quello stabilito nell’autorizzazione, ne consuma la possibile utilizzazione, dovendosi ritenere che il contenimento entro limiti più rigorosi del potere riconosciutogli sia avvenuto in base alla previsione, su cui si radica anche l’affidamento di controparte, di necessità temporalmente più ridotte rispetto a quelle rappresentate in sede di richiesta di autorizzazione e in base alle quali si esaurisce la possibilità di esercizio del relativo potere.

Ne consegue che la disciplina dell’eventuale proroga non può che riallinearsi a quelle stabilita per ogni altra ipotesi di contratto a termine disciplinato dalla L. n. 230 del 1962.

Concludendo, devesi pertanto affermare il principio di diritto per cui nel regime della L. 18 aprile 1962, n. 230, la disciplina del relativo art. 2, quanto alla possibilità di proroga del termine apposto al contratto di lavoro, è applicabile anche all’ipotesi di contratto originariamente stipulato ai sensi del D.L. n. 17 del 1983, art. 8 bis come introdotto dalla L. Conversione n. 79 del 1983, ancorchè detta proroga mantenga la durata del contratto all’interno del periodo autorizzato dall’ispettorato del lavoro a norma di quest’ultima legge.

Il ricorso va pertanto respinto, con le normali conseguenze di legge, anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, operato, con la relativa liquidazione, in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a rimborsare, in solido, allo S. le spese di questo giudizio di Cassazione, liquidate in spese ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2010

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