Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Le dimissioni per giusta causa


Il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco (cioè senza preavviso), quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
La giurisprudenza ha riconosciuto le ipotesi di ”giusta causa” facendo riferimento a gravi inadempimenti del datore nell’ambito del rapporto di lavoro (es. omessa corresponsione della retribuzione, omesso versamento dei contributi previdenziali, molestie sessuali, dequalificazione professionale).
In tal caso, proprio perché il recesso è stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro, il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l’indennità sostitutiva del mancato preavviso, nel caso si versi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l’interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro neghi l’esistenza di una giusta causa alla base del recesso del lavoratore, e si rifiuti così di versare l’indennità sostitutiva del preavviso, il lavoratore potrà agire in giudizio per chiedere l’accertamento della giusta causa delle dimissioni, e vedersi riconosciuto il diritto a percepire tale indennità, oltre che per la restituzione dell’importo eventualmente trattenuto a titolo di mancato preavviso.
Il lavoratore deve consegnare o inviare con tempestività la lettera con cui comunica la sua volontà di dimettersi per giusta causa, e cioè subito dopo il verificarsi della causa che ha reso impossibile la prosecuzione del rapporto.
Tale comunicazione non necessita di specifiche formule, ma deve comunque fare riferimento alla giusta causa che ha determinato il recesso.

Fonte documentazione: Wikilabour et alter

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Gentile Informa Lavoro sono un dipendente del Ministero sto fruendo del congedo straordinario per mia madre disabile il Dirigente del servizio a febbraio 2023 mi ha cambiato area senza accordi sindacali paesaggio da segreteria area trattamentale area 2 f 1 nell' ordine di servizio mi hanno scritto garantirà il servizio per qualifica è per area le azioni lavorative devono essere elencati a settembre 2023 ho scritto di elencarmi le mansioni gli stessi furbi non mi hanno risposto cosi mi usano a loro piacimento a dicembre li ho sollecitato di inserirmi le azioni lavorative nel mio ordine di servizio il dirigente mi rinvia nel 2024 tramite responsabile dell'area risultando cosi il mio ordine di servizio non ha valore per qualifica è per area senza elencato le mansioni alla scadenza del congedo straordinario posso rassegnare le dimissioni per giusta causa in attesa ringrazio anticipatamente

L'Informalavoro ha detto...

Buongiorno Anonimo del 3 gennaio 2024, l'art. 2119 del c.c. prevede che ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso dal contratto a tempo indeterminato "qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto".
La "causa che non consenta la prosecuzione del rapporto" va qualificata quale circostanza che abbia generato una situazione involontariamente peggiorativa delle condizioni pattuite in sede di sottoscrizione del contratto e/o dei diritti scaturenti dal rapporto di lavoro.
A riguardo può essere utile riferirsi alla circolare INPS n.163/2003 con cui l'istituto ha esemplificato le circostanze qualificabili nelle more della "giusta causa", tra questa rinvenendo quella di una modifica peggiorativa delle mansioni lavorative.
Pertanto, a risposta del caso esposto, invitiamo a rivolgersi ad un Consulente del Lavoro di fiducia al fine di valutare, con dettagli alla mano, che la sua specifica circostanza possa qualificarsi quale rilevante una giusta causa di recesso, legittimandone quindi le dimissioni ex art. 2119.
Saluti.