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Sull’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegra.

(Tribunale di Roma, Sentenza 13437/2010 - Nota dell'Avv. Daniele Iarussi )

In tema di omissioni contributive, Trib. di Roma n. 13437/2010 afferma che l’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento, dichiarato illegittimo, e la reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di evasione o omissione sanzionate (...), né alcuna sanzione può essere irrogata per il ritardato versamento adducendo l’efficacia retroattiva che esplica la reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo, atteso che il rapporto assicurativo non è assistito dalla medesima “fictio iuris” che caratterizza il rapporto di lavoro (che si considera, “de iure”, come mai interrotto). Ne consegue che l’efficacia del licenziamento, costitutiva della cessazione del rapporto di lavoro, determina, nei rapporti tra datore obbligato ed ente previdenziale, l’impossibilità dei versamenti secondo le scadenze prefissate, e l’obbligazione contributiva non può, quindi, rivivere, retroattivamente, al momento della reintegra, sì da determinare la mora del debitore nei confronti dell’ente previdenziale e l’irrogazione della sanzione per la relativa omissione contributiva.

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