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Praticanti avvocati: non si paga la tassa al primo anno di iscrizione

(Agenzia delle Entrate, risoluzione 11/10/2010, n. 103/E - Valter Marchetti)



La tassa per l’iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti avvocati (art. 8, comma 1, R.D.L. n. 1578/1933) non è dovuta per carenza dei presupposti di applicazione, mentre l’iscrizione all’albo per gli anni successivi al primo determina l’esercizio di una “professione” con conseguente applicabilità della tassa sulle concessioni governative.

Il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative è, quindi, l’esercizio di una “professione”. Si allega l'intero della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate in oggetto.

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