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Lavoro parasubordinato: determinazione della retribuzione dovuta


Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri


Con sentenza n. 11210 del 22 agosto 2001, la Cassazione ha ritenuto che nella determinazione del compenso per un’attività di lavoro parasubordinata, una volta accertata l’inesistenza del rapporto subordinato, il giudice possa liquidare il compenso facendo riferimento ai criteri individuati dall’art. 2225 c.c. . Ciò è possibile, tuttavia, al termine di un iter logico motivato attraverso il quale il giudice di merito abbia accertato l’impossibilità oggettiva di una determinazione certa dell’importo dovuto. Da qui la valutazione equitativa che trae spunto dalla norma sopra riportata secondo la quale il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro necessario per ottenerlo.


DPL Modena

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