Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano
Con sentenza n. 41472 del 23 novembre 2010, la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che commette il delitto di truffa aggravata in danno dell’INPS il titolare di un assegno familiare che non abbia comunicato all’INPS la variazione del nucleo familiare (separazione e poi divorzio dalla moglie). La Suprema Corte ha affermato che “ la condotta necessaria per la sussistenza del delitto di truffa può consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, in quanto tale comportamento, se idoneo ad influire casualmente sull’erronea rappresentazione della realtà in forza della quale è posto in essere un atto di disposizione patrimoniale, non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente orientato a perpetrare l’inganno”.
DPL Modena
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