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La Tredicesima Mensilità

Pubblicato da Daniele Rag. Scorrano

La 13a, al pari degli altri istituti di retribuzione differita (eventuali altre mensilità aggiuntive, il TFR, le ferie) matura nel corso del rapporto.
La 13a viene liquidata nel mese di dicembre di ogni anno e nel caso di prestazione di attività per un periodo inferiore all'anno, vengono corrisposti tanti dodicesimi di mensilità quanti ne sono trascorsi dal dicembre precedente (meccanismi analoghi vigono per gli altri istituti).

La 13° mensilità viene corrisposta anche in relazione ad eventuali periodi di assenza, purché retribuita (per la parte non liquidata dagli enti preposti), come nel caso di congedo di maternità (art. 22 D.Lgs. n. 151/01), congedo matrimoniale, assenze per malattia, infortunio, etc.
Al contrario, non maturano i ratei di 13a nel caso di congedo parentale (art. 34 D.Lgs. n. 151/01), assenza per malattia del bambino (art. 48 D.Lsg. n. 151/01, assenza per aspettativa non retribuita, etc.

In caso di contratto di lavoro part time, la gratifica natalizia matura in proporzione all'orario realmente effettuato (es. pari al 50% per part time di 20 ore in una settimana, al 75% per part time di 30 ore settimanali).
In caso di trasformazione di un rapporto full time in un rapporto part time e viceversa in corso d’anno, la tredicesima deve essere calcolata in modo distinto, considerando i ratei interi per i periodi di lavoro svolti a tempo pieno e i ratei riproporzionati per i mesi svolti a orario ridotto.

La giurisprudenza, con orientamento divenuto consolidato (inaugurato da S.U. 13.2.1984 n. 1069), ha univocamente affermato che non esiste nel nostro ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione, applicabile piuttosto solo laddove specifiche norme di fonte legale o contrattuale lo prevedano.


Per quanto riguarda la 13a mensilità, a prescindere dalle eventuali previsioni contrattuali, il principio di onnicomprensività è stato invero introdotto dal DPR 1070/1960, che, come già si è detto, ha reso inderogabile ed efficace erga omnes la corresponsione della 13a così come definita dall'accordo interconfederale del 1946, recepito con la seguente formulazione:
“I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati il concordato interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, e l'accordo per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, di cui al verbale 5 novembre 1946, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.”


L'obbligo di rapportare la 13a mensilità alla retribuzione globale di fatto fa sì, da un lato, che i contratti collettivi possano derogare solo in melius alla previsione e dall'altro che la 13a debba essere calcolata con l'incidenza sulla stessa delle voci di retribuzione diretta che compongo l'ordinaria retribuzione a norma dei contratti collettivi, erogate con carattere di continuità (v. tra le prime in questo senso Cass. S.U.1607/89).

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