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Assunzioni degli over 50

Chi assume (commi 134 e 135) prestatori di lavoro beneficiari dello `status” di disoccupazione e che hanno più di cinquanta anni “gode”, per il solo 2010 ed in via sperimentale, di un incentivo che si sostanzia in un abbattimento dei contributi a proprio carico.
Prima di andare nello specifico dei benefici occorre individuare la platea dei lavoratori la cui assunzione genera i vantaggi di natura contributiva.
Essi sono coloro che, oggetto di provvedimento di licenziamento, sono beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali (cinquantadue settimane di contributi da lavoro dipendente nel biennio antecedente la data del licenziamento): detto questo sono, potenzialmente, ricompresi:

a) gli impiegati e gli intermedi, con esclusione di coloro che hanno avuto un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. Tale esclusione è la diretta conseguenza del dettato normativo contenuto nell'art. 19 della legge n. 2/2009 che, peraltro, non fa che riprendere concetti espressi, più volte, dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto il periodo di «non lavoro» nel part-time verticale, frutto di una scelta consapevole delle parti e non, quindi, effetto dell'accadimento di un evento involontario;

b) i dirigenti privati;

c) i lavoratori a domicilio (tranne i periodi intercorrenti tra una commessa e l'altra);

d) i soci lavoratori di società cooperative, con esclusione di quelli ricadenti sotto il D.P.R. n. 602/1970;

e) gli apprendisti licenziati ex art. 19, comma 1, lettera c), della legge n. 2/2009, come modificato dalla legge n. 33/2009. Questa ipotesi, nel caso di specie, tenuto conto dell'età posseduta dai lavoratori, è del tutto teorica;

f) i lavoratori disoccupati, per il solo 2010 ed in via sperimentale (caratteristica, ormai, costante nel panorama delle integrazioni salariali e di quelle di disoccupazione) che possano computare anche periodi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per un massimo di tredici settimane e per i quali sono stati effettuati i versamenti alla gestione separata dell'Inps. Tale disposizione che è contenuta nel comma 131, il quale ha introdotto un nuovo comma, il 2-bis, all'art. 19 della legge n. 2/2009, detta anche le modalità di calcolo: l'equivalente in giornate lavorative si ottiene dividendo il totale dell'imponibile contributivo dei versamenti relativi agli ultimi due anni per il minimale di retribuzione giornaliera;

g) i lavoratori «dimissionari per giusta causa», laddove il recesso è addebitabile al comportamento del datore di lavoro, come in caso di mobbing, di mancata retribuzione, di significative modificazioni peggiorative delle mansioni, di molestie sessuali, di spostamento del lavoratore da una sede all'altra senza che ne sussistano le «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (Cass. n. 1074/1999) e di comportamento particolarmente ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Cass., n. 5977/1985). Tali ultimi casi, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, traggono origine dall'art. 2119 c.c., atteso che «ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto»;

h) le mamme (o i padri) dimissionarie durante il periodo di tutela della maternità, dell'adozione o dell'affido o con un figlio di età inferiore all'anno.
I datori di lavoro privati destinatari degli incentivi sono tutti: la norma non fa alcuna distinzione sia rispetto all'organico che al settore.
Il beneficio è del tutto analogo a quello previsto per l'assunzione dei lavoratori in mobilità dall'art. 8, comma 2 (assunzione a termine per un massimo di dodici mesi) e 25, comma 9 (assunzione a tempo indeterminato, con un “bonus” contributivo di diciotto mesi) della legge n. 223/1991. Il datore di lavoro paga il 10% del contributo a proprio carico, come previsto, in via ordinaria, per gli apprendisti, dopo le modifiche intervenute con la legge n. 296/2006. La durata dell'incentivo è prolungata in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che godono del trattamento normale di disoccupazione con almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e, comunque (stando alla temporalità ed alla sperimentalità della disposizione), fino al 31 dicembre 2010.
La norma necessita, senz'altro, di chiarimenti amministrativi: tuttavia, a mio avviso, ai fini dell'effettivo godimento, non può che trovare applicazione l'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e le successive circolari applicative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 e n. 34 dell'anno 2008, che lo subordinano al possesso del Durc ed al rispetto dei trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e, se esistente, da quella territoriale od aziendale. È pur vero che, ad esempio, ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi, le note appena menzionate escludono le situazioni ove, per scelta del Legislatore, interi settori (es. quello marittimo o quello agricolo), aree (zone montane o svantaggiate) o tipologie contrattuali (apprendistato) hanno una contribuzione di favore, ma è anche vero che per la contribuzione «ridotta» in favore dei datori di lavoro che assumono soggetti in mobilità, la circolare n. 5/2008 non fa assolutamente sconti.

FONTE IPSOA

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