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Lavoro delle categorie protette

Il lavoro per le categorie protette è disciplinato dalla legge n. 68/1999. I lavoratori che rientrano nelle categorie protette hanno più di 15 anni d’età e non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile.

Il lavoro delle categorie protette è riconosciuto a:

- invalidi civili con invalidità superiore al 45%,
- invalidi del lavoro con invalidità INAIL superiore al 33% ,
- non vedenti con assoluta cecità o con una mancanza visiva compresa tra i 9 e i 10 decimi in entrambi gli occhi,
- sordomuti colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata,
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio: con minorazioni attribuite dalla prima all’ottava categoria prevista dalle norme sulle pensioni di guerra, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
- vittime del terrorismo, vedove ed orfani di guerra, del lavoro o per servizio, - invalidi del personale militare e della protezione civile.

Le aziende possono assumere i lavoratori delle categorie protette in due modi; attraverso la “chiamata nominativa” oppure con la “chiamata numerica”. Nel primo caso l’offerta di lavoro categoria protetta è proposta direttamente del datore, nella chiamata numerica invece l’impresa presenterà domanda al centro per l’impiego che si occuperà dell’assunzione seguendo l’ordine di graduatoria.

In base al numero di dipendenti dell’azienda, il datore di lavoro potrà assumere una determinata percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie protette. L’art. 3 e l’art. 7 della legge 68/1999 fissano tali percentuali.

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