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Contratto a tempo determinato: dimissioni, preavviso ed eventuale penale per danni al datore di lavoro

Il rapporto a termine può cessare prima della scadenza del termine eslusivamente per comune volontà delle parti oppure per recesso per giusta causa. Perciò le dimissioni da parte del lavoratore sono consentite solo se anche il datore di lavoro è d'accordo oppure quando vi sono condizioni che le impediscono di proseguire l'attività di lavoro (dimissioni per giusta causa che implicano l'apertura di una vertenza finalizzata a dimostrare che c'è giusta causa).
In caso di dimissioni prima del termine senza giusta causa non è previsto esplicitamente il risarcimento del danno ; ma la giurisprudenza, ravvisando un palese inadempimento contrattuale, ha previsto un risarcimento integrale del danno provocato al datore di lavoro (sentenza Cassazione n. 13597 del 23 dicembre 1992).
In conclusione non è consentito che ci si dimetta prima del termine del contratto pena il risarcimento verso il datore di lavoro del danno da questo subito. Tale danno può anche essere superiore all'ammontare delle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito fino al termine della dimissione perchè il datore può valutare del tutto diversamente tale danno.
Si ritiene perciò opportuno arrivare ad una gestione consensuale della risoluzione del rapporto di lavoro, informando quanto prima delle decisioni assunte e delle sue motivazioni e, nel caso, chiedendo al datore di lavoro cosa lei può fare per aiutarlo a risolvere eventuali problemi posti dalle sue dimissioni (ad es. indicando qualcuno che la sostituisca nell'attuate ruolo aziendale).

Bruno Dott. Olivieri

1 commento:

Stefano ha detto...

Salve Dott. Olivieri,
in tutta onestà, non trova un po' "folle" la legislazione rigurdante il TD ? Sfido a trovare un lavoratore che proponga lui stesso un tempo determinato al datore di lavoro, mentre, molto più probabile, troverò frotte di lavorati costretti ad accettare questa situazione contrattuale. Ed una volta firmata, non potranno rescinderla, per un TD migliore, oppure addirittura per un tempo INDETERMINATO, se non RISARCENDO il datore di lavoro? E' questa la tutela che offre la nostra legislazione? Quindi cosa dovrei fare? Aspettare di restare disoccupato per poter cambiare lavoro, senza avere in mano un mezzo di contrattazione?
Mi perdoni lo sfogo ma questa situazione mi pare quasi "irreale".

Saluti,
Stefano.