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È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL PRESTATORE DI LAVORO CHE, DURANTE LA MALATTIA, ESCE DI CASA SU PRESCRIZIONE DEL MEDICO? Cassazione, sez. lav. 21 marz

..........In effetti la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione adeguata e logica, oltre che immune da errori di diritto, circa la mancanza di prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento intimato. In particolare è stato bene evidenziato come la malattia posta a giustificazione dell'assenza del lavoratore abbia trovato ampio riscontro non solo nelle certificazioni mediche relative, provenienti anche dall'Inail, ente previdenziale pubblico, ma anche in puntuali esami strumentali corredati da analitiche diagnosi. In questo quadro, il rilievo del giudice di merito riguardo al fatto che il datore di lavoro avrebbe potuto e anche "dovuto" ricorrere alla procedura di controllo della malattia prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 5, oltre a non avere evidentemente un ruolo essenziale nella complessiva motivazione, è interpretabile nel senso non di una affermazione di principio di carattere generale - che come tale sarebbe inesatto, in quanto come è pacifico in giurisprudenza l'effettiva insussistenza della malattia certificata è dimostrabile anche al di fuori del ricorso a detta procedura - ma nel senso che, in relazione ai margini di opinabilità sul piano medico legale eventualmente sussistenti, come spesso accade, riguardo alla più congrua misura della prognosi di inabilità temporanea, in pratica solo il ricorso alla visita di controllo avrebbe potuto offrire ulteriori rilevanti elementi di valutazione, tanto più essendo in questione un'ipotesi di illecito disciplinare, rispetto al quale rileva anche l'elemento soggettivo.


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Fonte: Diritto e Processo

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