Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Tassazione delle trasferte effettuate al di fuori del comune di ubicazione della sede di lavoro

Le trasferte effettuate al di fuori del comune in cui si trova la sede di lavoro sono assoggettabili ai seguenti regimi alternativi di tassazione a scelta del contribuente con riferimento all’intera trasferta:
a) indennità forfetaria;le indennità di trasferta corrisposte non concorrono alla formazione del reddito del dipendente fino all’importo giornaliero di 46,48 euro (elevato, per le trasferte all'estero, a 77,47 euro).
Tali importi in esenzione hanno validità a prescindere dalla durata della trasferta e si applicano anche nel caso di durata inferiore a 24 ore ovvero di trasferta che non comporti il pernottamento fuori sede.
Sono assoggettati a tassazione i rimborsi per le spese, diverse da quelle di viaggio e trasporto, corrisposti in aggiunta all’indennità forfetaria.
b) rimborso analitico;non concorrono a formare il reddito i rimborsi analitici per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
I rimborsi per altre spese, anche non documentate ma analiticamente descritte dal dipendente, sono esenti da tassazione nel limite giornaliero di 15,49 euro (elevato, per le trasferte all’estero, a 25,82 euro).
Ovviamente, eventuali altre indennità aggiuntive al di fuori del rimborso analitico concorrono interamente alla formazione del reddito del contribuente.
c) rimborso misto; il datore di lavoro, oltre a corrispondere un’indennità di trasferta, effettua il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio.
In tale ipotesi, le franchigie di esenzione giornaliere sono nel limite di 46,48 euro (elevato a 77,47 euro per le trasferte all'estero).

Nessun commento: