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LA RESPONSABILITA’ DELL’ AMMINISTRATORE DI FATTO

Il “Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2008, successivamente integrato dal Decreto Correttivo n. 106/2009, ha delineato le prescrizioni dei datori di lavoro in riferimento al tema peculiare della salute del lavoratore. Nello specifico, viene disciplinato, tra le altre linee guida principali, l’ uso corretto delle attrezzature da lavoro, dei dispositivi di protezione individuale, degli impianti e apparecchiature elettriche, delle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, e delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. Dunque, alla luce della legislazione vigente, la ratio operandi riguarda la tutela generale del lavoratore, mediante un serrato “giro di vite” che riguarda l’ inadempienze apicali.
Alla luce del Decreto Legislativo suesposto, quindi, vengono individuate tre figure principali : il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto che hanno distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità e, nell’ambito dei rispettivi ruoli, sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie ai fini della sicurezza e a far sì che siano correttamente e costantemente applicate.
Con sentenza n. 22334 del 6 giugno 2011, la Corte esaminava il caso di due ospiti di un hotel, che inavvertitamente svuotavano nel cestino dei rifiuti un portacenere con alcuni mozziconi accesi, generando fiamme che innescarono l'incendio dell'edificio stesso provocando, nella fuga esagitata, la morte di un ospite dell’ albergo. I 3 “dirigenti” della struttura, parte soccombente in secondo grado, adivano la Suprema Corte di Cassazione ritenendo di non essere responsabili diretti dell’ evento; con decisione previa sentenza ritualmente depositata, e che ivi si allega, la Cassazione penale affermava che l’amministratore di fatto, inteso come azionista principale, unitamente all’amministratore, al legale rappresentante ed al direttore, risponde penalmente per violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, soltanto nell’ipotesi in cui sia provata la sua ingerenza nella gestione della società.

dott. Gianluca de Cesare

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