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IL CONTRATTO PART-TIME

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri
Fonte: DPL Ferrara


normativa di riferimento:

direttiva comunitaria 15 dicembre 1997, n. 97/81
decreto legislativo n. 61 del 2000
decreto legislativo n. 100 del 2001
Legge Biagi (n. 30 del 2003)
decreto legislativo n. 276 del 2003
circolare ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 18.3.2004

Il decreto legislativo 276 del 2003 di attuazione della legge Biagi ha introdotto rilevanti modifiche alla preesistente normativa (D. L.vo 61/2000, modificato dal D. L.vo 100 del 2001).
Le modifiche non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 3, comma 1 della legge n. 30 del 2003 e art. 1. comma 2 del D.L.vo 276). Si applicano solo al settore privato.

Le principali novità

Nuova disciplina del lavoro supplementare
Nuova disciplina delle clausole elastiche e flessibili
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è integralmente applicabile al settore agricolo (art. 46, comma 1 lettera q)
E’ possibile stipulare il contratto a tempo parziale anche con riferimento ad ogni ipotesi di contratto a termine

A questo proposito la circolare ministeriale n. 9 del 18.3.2004 non ravvisa, in linea di principio, incompatibilità fra il rapporto a tempo parziale ed il contratto di apprendistato o di inserimento “ove la peculiare articolazione dell’orario non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative ovvero di adattamento delle competenze professionali tipiche di questi contratti”.
E’ abrogato l’obbligo di inviare alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio copia del contratto di lavoro a tempo parziale entro 30 giorni dalla stipula.
Resta, invece, confermato l’obbligo di comunicare l’assunzione entro 5 giorni dalla data in cui essa si è verificata al Centro per l’impiego competente.
Nelle ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti in unità produttive site nello stesso ambito comunale, è abolito il diritto legale di precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
Tale diritto può essere, però, previsto nel contatto individuale.


Definizione di “tempo parziale”

Per tempo parziale si intende l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, inferiore all’orario normale di lavoro (40 ore settimanali secondo l’art. 3 del d.l.vo 66/2003) o all’eventuale minore orario fissato dai contratti collettivi applicati.

Tipologie di contratto
a tempo parziale di tipo orizzontale: la riduzione di orario è prevista in relazione al normale orario giornaliero di lavoro
a tempo parziale di tipo verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno
a tempo parziale di tipo misto: l’attività si svolge secondo una combinazione delle due modalità precedenti


Forma e contenuto del contratto

E’ richiesta la forma scritta al solo fine di provare l’esistenza del contratto (ad probationem).
Il contratto deve indicare puntualmente la durata della prestazione e la sua collocazione oraria con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Si può derogare da quest’obbligo solo nel caso in cui le parti introducano nel contratto una clausola di tipo flessibile o di tipo elastico.

Clausole flessibili - Le parti possono stipulare, contestualmente all’assunzione o successivamente, un patto, in forma scritta, avente per oggetto una clausola flessibile riguardante la possibilità di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella originariamente concordata. La contrattazione collettiva regolamenta le condizioni e le modalità di esercizio da parte del datore di lavoro della potestà unilaterale di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa. Per la variazione è previsto un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

Clausole elastiche - Previste solo nel part time verticale o misto, consistono nella facoltà per le parti di ampliare il numero delle ore concordato (variazione in aumento della prestazione lavorativa prima vietata dalla legge). Come per la clausola flessibile, la regolamentazione è demandata alla contrattazione collettiva non solo per quanto riguarda le condizioni e le modalità di esercizio del potere datoriale di variare in aumento la prestazione lavorativa, ma anche per l’individuazione dei limiti entro cui è legittimo il ricorso al lavoro elastico.

Nel part time di tipo orizzontale è consentito il ricorso al lavoro supplementare che può essere svolto in ogni ipotesi di contratto a tempo determinato.
Secondo la circolare ministeriale n. 9 il ricorso al lavoro supplementare è ipotizzabile anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, quando la prestazione pattuita sia inferiore all’orario normale settimanale.

Definizione di lavoro supplementare: è il lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale entro il limite del tempo pieno.

Regolamentazione del lavoro supplementare nel part time di tipo orizzontale: rimane affidata ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali ai quali il datore di lavoro può fare riferimento indipendentemente dal contratto applicato, nel caso in cui quest’ultimo non regolamenti il lavoro supplementare.

L’autonomia collettiva individua:
il numero massimo di ore supplementari effettuabili
le causali di tipo oggettivo e soggettivo del ricorso al lavoro supplementare
le conseguenze del superamento dei limiti massimi consentiti

In presenza della regolamentazione collettiva non è necessario il consenso al lavoro supplementare da parte del lavoratore. In ogni caso l’eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
In mancanza di regolamentazione collettiva il lavoro supplementare è ammesso su base volontaria e, previo accordo fra le parti, senza limiti salvo quello dell’orario pieno.

Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale

L’accordo di trasformazione deve essere stipulato in forma scritta deve essere convalidato presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio con apposita richiesta.
La richiesta di convalida ed il conseguente provvedimento possono essere successivi alla stipula dell’accordo.
La trasformazione da tempo parziale a tempo pieno non è soggetta a convalida, ma deve essere comunicata ai servizi competenti (art. 4 bis, comma 5 del D. L.vo 181/2000 come modificato dall’art. 6, comma 1 del D.L.vo 297/2002 – circolare Min. Lav. n. 37 del 24.11.2003).

Nuove assunzioni a tempo pieno: è abolito il diritto legale di precedenza per la trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno nelle ipotesi di nuove assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti in unità produttive site nello stesso ambito comunale. Tale diritto può, comunque, essere inserito dalle parti nel contratto individuale.

Nuove assunzioni a tempo parziale: rimane l’obbligo per il datore di lavoro di darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale e di prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale da parte dei dipendenti a tempo pieno. La novità consiste nel fatto che il datore di lavoro non è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto della richiesta di trasformazione formulata dal lavoratore.

Trasformazione del rapporto in favore di lavoratori affetti da patologie oncologiche (art. 46, comma 1, lettera t del D L.vo 276): i lavoratori affetti da patologie oncologiche, con residua ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata dalla commissione istituita presso l’U.S.L. territorialmente competente. Qualora il lavoratore richieda il ritorno al tempo pieno, il rapporto di lavoro deve nuovamente essere trasformato.

Computo dei lavoratori part time

I lavoratori part time devono essere computati in proporzione al tempo effettivo di lavoro compreso anche l’eventuale lavoro supplementare o quello prestato in virtù di clausole elastiche.

Sanzioni

In mancanza di forma scritta: il lavoratore può chiedere che il rapporto di lavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla data in cui la mancanza della forma scritta sia giudizialmente accertata e, per il periodo anteriore al giudizio, ha diritto a percepire la retribuzione relativa alla prestazione effettivamente resa
Mancata o imprecisa indicazione della durata del rapporto di lavoro: il lavoratore può agire per ottenere che il rapporto di lavoro sia dichiarato a tempo pieno dalla data della sentenza.
Per il periodo precedente la data della sentenza il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa e ad un equo risarcimento.
Mancata o imprecisa indicazione della collocazione oraria: potrà essere definita in giudizio. Anche in questo caso il lavoratore ha diritto alla retribuzione per la prestazione effettivamente resa ed al risarcimento del danno per per il periodo anteriore alla sentenza.

In tutti i casi sopra elencati le relative controversie possono essere risolte anche mediante le procedure di conciliazione e di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali.

L’assenza di indicazioni puntuali in merito alla collocazione ed alla durata della prestazione lavorativa non comporta la nullità del rapporto di lavoro.

Svolgimento del lavoro flessibile o elastico in violazione di legge o, se esistente, di norma contrattuale: il lavoratore ha diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.

Diritto di precedenza nel passaggio da tempo parziale a tempo pieno: qualora nel contratto individuale di lavoro sia stato stabilito tale diritto, ma non le conseguenze della sua violazione, si applica la sanzione prevista dall’art. 8, c. 3 del D. L.vo 61/2000 (risarcimento pari alla differenza fra l’importo della retribuzione percepita e quella che sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio a tempo pieno nei sei mesi successivi).

Violazioni antecedenti al 24 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 276/2003): trova applicazione il principio della irretroattività delle leggi che prevedono sanzioni amministrative sancito dall’art.1 della legge 24.11.1981, n. 689.

Allegato alla circolare: testo consolidato del decreto legislativo n. 61 del 2000, così come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2001 e dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003.

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