Per semplici richieste o suggerimenti contattateci cliccando quì (oppure utilizza il form sotto
),
specificando il quesito o la vostra richiesta e provvederemo a contattarvi al più presto per la risposta.

Trasformazione rapporto di lavoro (da full-time a part-time)

Pubblicato da Bruno Dott. Olivieri

Fonte:Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro


  • Come fare la trasformazione?

La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è un accordo tra il/la dipendente e il datore di lavoro che decidono consensualmente di modificare l’orario di lavoro (già stabilito dal contratto firmato da entrambe le parti al momento dell’inizio del rapporto di lavoro). Pertanto per trasformare il contratto e l’orario di lavoro, le parti devono stabilire un accordo sulla decorrenza e il termine del tempo parziale (data di inizio e fine part-time) e l’articolazione del nuovo orario di lavoro (eventuali turnazioni,ecc.), che devono risultare da un atto scritto, che ha la sua efficacia soltanto dal momento in cui viene convalidato da parte della Direzione Provinciale del Lavoro (v. anche circolare. n. 46/2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio lavoro da full-time a part-time e viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

  • Come convalidare l’accordo dipendente – datore di lavoro per il passaggio da tempo pieno a tempo parziale?

L’accordo deve essere redatto in tre copie (3 originali) e deve essere convalidato presso la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), competente per territorio.

  • Entro quanto tempo l’accordo deve essere convalidato dalla DPL?

La convalida presso gli uffici della DPL deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla decorrenza del “nuovo”orario di lavoro (esempio: un accordo firmato il 1 marzo con decorrenza 20 marzo deve essere convalidato alla DPL entro il 20 aprile).

  • Dove presentare o spedire l'accordo? Si deve anticipare via fax?

Presso gli uffici della DPL in (*) Via Maria Brighenti n. 23 palazzina D - piano terra , dal lunedì al venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.30. In alternativa l'accordo tra le parti può essere spedito per posta allo stesso indirizzo (*) con Raccomandata A.R. e in questo caso la ricevuta di ritorno avrà lo stesso valore legale dell’accordo convalidato di persona. L’accordo non può essere inviato via fax.

  • Chi e come deve presentare l’accordo?

L’accordo in triplice copia può essere presentato dall’azienda, che può delegare alla consegna il/la Consulente del Lavoro o un/una dipendente dell’azienda (con delega semplice accompagnata dal documento di riconoscimento del lavoratore e del legale rappresentante dell’azienda), oppure lo può presentare lo stesso lavoratore/lavoratrice.

  • Come si possono prorogare le trasformazioni dei rapporti di lavoro da full time a part time già precedentemente accettate dai vostri uffici, ovvero se le condizione rimangono le stesse, devono essere nuovamente presentate personalmente alla DPL, oppure è sufficiente una lettera raccomandata da parte dell’azienda che accorda la proroga?

Qualora venisse prorogato il periodo in cui il rapporto di lavoro continuerà ad essere part-time anziché full-time e nel caso in cui le ore di part-time subissero delle variazioni, non va fatta nessuna comunicazione alla DPL (né al Centro per l’Impiego), ma deve essere soltanto sottoscritto l’accordo tra le parti.

Nessun commento: