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Agevolazioni per le assunzioni a T.I. di donne e giovani under 35

Fonte DPL Modena

DPL Modena informa che, in base all'articolo 2, del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti), a partire dal 2012 si potrà dedurre dal reddito di impresa un importo pari a l'Irap pagata e determinata in base alle spese del personale. Dallo stesso periodo, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o donne, assunte a tempo indeterminato, la deduzione è pari a 10.600 euro l'anno che diventano 15.200 nelle aree svantaggiate.

Riportiamo l'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, così come modificato dal Decreto Legge:

Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

comma 1 - Articolo 11 - Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta. (N.D.R.: Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo vedasi l'art. 1, comma 51 legge 24 dicembre 2007 n.244. Per le deduzioni del comma 1 vedasi anche i commi 267 e 268 dell'art.1 legge 27 dicembre 2006 n.269.)

1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione e' alternativa a quella di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;

4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;

5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;

b) non sono ammessi in deduzione:

1) (numero abrogato);

2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) I costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

4) I compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;

6) (numero abrogato).

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