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CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIG o CIGO)


Autore Articolo : 
Dott. Antonio Saccone (Avvocato - Funzionario della DTL di Pescara - Responsabile U.O. Affari Legali e  Contenzioso)


CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

La Cassa Integrazione Guadagni è considerato l’ammortizzatore sociale per eccellenza; essa, come già rilevato, ha la funzione di integrare la retribuzione del lavoratore, che viene meno a seguito di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’attività dell’impresa, e - nel contempo - di permettere al datore di lavoro, attraverso la sospensione del rapporto di lavoro (che rimane comunque in vita), di non licenziare i lavoratori, con la possibilità di un loro riutilizzo una volta che sarà cessata la causa che ha determinato la sospensione stessa.
Esistono due tipi di interventi di integrazione salariale: quello ordinario (CIG o CIGO) e quello straordinario (CIGS).

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIG o CIGO)

Datori di lavoro destinatari

E' rivolta alle aziende del settore industriale, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.
Possono, tuttavia, rientrare nell'intervento anche le aziende che effettuano lavorazioni non industriali connesse direttamente all'attività dell'azienda stessa (indotto), così come possono beneficiarne anche le società cooperative che svolgono attività similari a quelle industriali.
Sono, invece, espressamente escluse dal campo della CIG le aziende artigiane, quelle del terziario, del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari, le aziende agricole, quelle esercenti la piccola pesca e la pesca industriale, quelle di navigazione, ferroviarie, tramviarie, esercenti autoservizi pubblici di linea, quelle dello spettacolo nonché le cooperative di trasporto e facchinaggio.

Lavoratori destinatari

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori destinatari del trattamento essi sono tutti i lavoratori subordinati assunti come operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato pieno o parziale, a termine ed anche quelli in periodo di prova.
L'integrazione salariale, inoltre, può essere concessa anche ai dipendenti dell'appaltatore in caso di appalto, ai lavoratori assunti con contratto di inserimento ed ai lavoratori assunti con contratto ripartito.
Infine, il trattamento spetta anche ai soci lavoratori ed ai dipendenti delle cooperative destinatarie della CIG.
Sono, invece, esclusi gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori somministrati, i distaccati presso un'azienda che beneficia del trattamento (che rimangono comunque in carico all'azienda che li ha distaccati), i lavoranti a domicilio e gli autisti addetti esclusivamente al servizio personale del datore di lavoro o del suo nucleo familiare.

Cause integrabili

La caratteristica principale di tale tipo di intervento è costituita dal fatto che la causa che lo determina (cd. causa integrabile) deve essere necessariamente temporanea.
Sono cause integrabili: a) le crisi temporanee di mercato; b) le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro né ai lavoratori; c) gli eventi oggettivamente non evitabili (es. interruzione di fornitura dell'energia elettrica, eventi naturali quali pioggia, alluvioni, terremoti ecc., ordine di sospensione dell'attività da parte dell'Autorità giudiziaria o amministrativa).
La CIGO può essere concessa non solo per sospensione temporanea dell'attività produttiva in presenza delle suindicate cause integrabili, ma anche per riduzione dell'attività stessa, con la conseguenza che i lavoratori interessati saranno in forza ad orario ridotto e percepiranno il trattamento previdenziale per l'orario lavorativo non prestato, oltre ovviamente alla retribuzione per la prestazione lavorativa resa.

Durata dell'intervento e misura del trattamento

La durata massima dell'intervento di CIGO è di 52 settimane in un biennio, da concedersi di norma per un periodo iniziale di 13 settimane (trimestre), poi prorogabile fino alla suddetta durata massima, sempre per ogni trimestre, con apposita domanda di volta in volta.
Il trattamento di integrazione salariale che spetta ai lavoratori collocati in CIG è pari all'80% della retribuzione che essi avrebbero percepito se avessero lavorato.

Procedura di consultazione sindacale

Il datore di lavoro che intende accedere al trattamento CIG deve effettuare una comunicazione preventiva alle OO.SS. dei lavoratori (RSA/RSU oppure, in mancanza, alle organizzazioni più rappresentative in ambito provinciale) relativa ai motivi per i quali necessita dell’intervento, all'entità e alla durata dello stesso, al numero ed ai criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIG.
In particolare, per quanto riguarda i criteri di scelta, è necessario che sussista un nesso tra la causa della sospensione ed i lavoratori interessati e che vengano rispettati i principi di non discriminazione relativi al sesso, alla razza, all'età, all'invalidità, alla religione ecc..
Dopo la comunicazione preventiva, di norma si svolge un esame congiunto tra il datore di lavoro e le OO.SS. sui motivi per i quali viene richiesto l'intervento.
La procedura di consultazione sindacale deve esaurirsi entro 25 giorni dalla comunicazione preventiva (10 giorni se l'azienda occupa meno di 50 dipendenti) e deve essere esperita sia per la domanda di prima concessione che per quelle di proroga.

Domanda

La domanda di CIG va presentata per ogni periodo per cui si chiede l'intervento (anche per le proroghe) dal datore di lavoro all'INPS territorialmente competente su apposito modello (I.G.L. 15) entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana da cui inizia la sospensione o la riduzione di orario.
L'omessa o tardiva presentazione della domanda è fonte di responsabilità per il datore di lavoro, sia in termini di erogazione del compenso non percepito che di versamento dei relativi contributi.
Le imprese che presentano la domanda di CIG e beneficiano dell'intervento richiesto devono versare un contributo aggiuntivo, che varia a seconda del numero dei dipendenti: 4% per le aziende fino a 50 dipendenti, 8% per le aziende che occupano più di 50 dipendenti.

Esame della domanda di CIG

L'Ente che eroga il trattamento è l'INPS, che lo concede previa approvazione della domanda da parte della Commissione provinciale CIGO, che insiste presso lo stesso Istituto ed è composta da un rappresentante della DPL (che la presiede), da un rappresentante dei datori di lavoro e da uno dei lavoratori, oltre che da un rappresentante INPS con funzione consultiva. 
La Commissione valuta sostanzialmente se la causa posta a fondamento della domanda rientri tra quelle integrabili; in estrema sintesi, il suo operato sarà indirizzato nella direzione di verificare che gli eventi per i quali viene richiesto il trattamento non siano imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori e che essi siano oggettivamente non evitabili.
Ai fini della concessione del trattamento è condizione necessaria che, al termine dell’intervento, l’attività lavorativa dell’impresa debba riprendere.
Tuttavia, con i recenti messaggi (n. 6990 del 27 marzo 2009 e n. 7526 del 2 aprile 2009, quest'ultimo per il settore dell'industria edile) l'INPS - ai fini del contenimento della situazione di crisi in atto - ha dettato nuove norme interpretative per le Commissioni provinciali CIGO, sostanzialmente richiamando l'attenzione delle stesse sulla valutazione di una serie di elementi, tra cui anche la previsione del datore di lavoro circa la ripresa dell'attività, consentendo di fatto la facoltà di concedere il trattamento anche senza attendere l'effettiva ripresa: la valutazione della Commissione, cioè, deve essere un giudizio prognostico.
Contro i provvedimenti della Commissione provinciale CIGO è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (che insiste presso la sede INPS nazionale).




Computo dei limiti temporali

Al riguardo, con recente circolare (n. 58 del 20.4.2009), l’INPS ha individuato un nuovo criterio di computo della settimana integrabile.
In sintesi, definendo un’interpretazione evolutiva della norma che disciplina la materia (art. 6 legge 20.5.1975, n. 164), è stato individuato un criterio di computo più flessibile: sostanzialmente, i limiti massimi di cui alla legge in argomento (52 settimane in un biennio) si computano avendo riguardo non più ad una intera settimana di calendario, indipendentemente dalle giornate di effettiva sospensione lavorativa, ma considerando usufruita una settimana solo dopo che la sospensione o la riduzione dell’attività abbia interessato sei o cinque giorni (a seconda che l’organizzazione del lavoro sia su sei o cinque giorni settimanali).  

Anticipazione del trattamento

Nella prassi consolidata, il trattamento di CIG viene anticipato dal datore di lavoro, che poi lo conguaglia con l'INPS; tuttavia, l'anticipazione prima della formale concessione non è un obbligo di legge, anche se spesso è oggetto di regolamentazione pattizia (CCNL ovvero contratti aziendali).

Apprendisti nel comparto edilizia

Come detto, agli apprendisti non compete il trattamento CIG; tuttavia, a partire dal mese di gennaio 2009, in base ad espresse previsioni contenute sia nel CCNL edilizia industria che nel CCNL edilizia artigiana vigenti, gli apprendisti operai dipendenti da aziende iscritte alla Cassa Edile potranno beneficiare di una prestazione integrativa salariale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici.
Tale prestazione è erogata dalla Cassa Edile agli apprendisti operai attraverso l'impresa, utilizzando un Fondo alimentato da versamenti a carico delle imprese (contributo aggiuntivo dello 0,30%, calcolato solo sulla retribuzione degli apprendisti in forza).   

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