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Certificazioni per lavoratori disoccupati e iscritti alle liste di mobilità.


L’Inps, con messaggio n.7268 del 27 aprile, ha chiarito che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla L. n.183/11 al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, i  lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità potranno continuare a chiedere il rilascio dei certificati ai Centri per l’impiego e agli altri uffici pubblici competenti, al fine di comprovare il proprio stato nei confronti dei loro potenziali datori di lavoro privati. I datori di lavoro e i loro intermediari, invece, non potranno più allegare i certificati stessi ai moduli telematici 407 e 223: in sostituzione di questi dovranno allegare le autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal lavoratore, come indicato nella circolare Inps n.140/11.

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