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La nuova procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni ad installare telecamere


Autore Articolo : 
Dott. Antonio Saccone (Avvocato - Funzionario della DTL di Pescara - Responsabile U.O. Affari Legali e  Contenzioso)



Introduzione

Come è noto, l'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) prevede il divieto dell'uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Tuttavia, laddove tali impianti e/o apparecchiature fossero richiesti da esigenze organizzative e produttive oppure dalla sicurezza del lavoro e qualora dalla loro messa in opera derivi anche la possibilità del controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, essi possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in difetto di accordo, in virtù di una autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro (oggi Direzione Territoriale del Lavoro), che può dettare, ove occorra, anche disposizioni e modalità per il loro corretto utilizzo.
Nel corso degli ultimi anni, le richieste di autorizzazione alle Direzioni Territoriali del Lavoro sono aumentate in maniera consistente per una serie di motivi.
In primo luogo, l'utilizzo di sistemi di controllo per finalità di salvaguardia del patrimonio aziendale si è reso necessario in tanti piccoli e piccolissimi esercizi commerciali (laddove non vi è rappresentanza sindacale), nei quali vi è forte movimento di denaro contante: si pensi ad esempio a ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante ecc..
Inoltre, non è secondario considerare che l'installazione di impianti audiovisivi non è più tanto onerosa da un punto di vista economico, atteso che un impianto di telecamere è oggi  molto meno costoso di quanto era in passato (peraltro le più moderne tecnologie consentono l'utilizzo di sistemi non voluminosi e compatti, oltre che a costi di mercato non elevati).
Tutto quanto sopra, abbinato anche al venir meno (o alla mancata costituzione) in diverse realtà aziendali di rappresentanze sindacali, per un diffuso senso di sfiducia verso tali istituzioni che è presente tra i lavoratori negli ultimi anni, ha fatto sì che le richieste di intervento alle Direzioni Territoriali del Lavoro in materia di telecamere aumentassero sensibilmente.
Nella prassi operativa, la DTL che riceve una richiesta di autorizzazione all'installazione di telecamere fa precedere il provvedimento finale (di autorizzazione, di diniego ovvero di autorizzazione con prescrizioni) da un sopralluogo in azienda da parte di uno o più  ispettori in possesso delle necessarie competenze (in genere di ispettori appartenenti all'Area della Vigilanza Tecnica).
Per effetto di ciò, negli ultimi tempi si è verificato un notevole impiego di risorse in tali attività ed una consequenziale diminuzione di forze impiegate nelle attività caratterizzanti la vigilanza in senso stretto (contrasto al lavoro sommerso, irregolare, illegale e controllo del rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori).
Proprio per le suindicate argomentazioni, il Ministero del Lavoro ha deciso di intervenire sul tema, emanando la nota prot. n. 37/7162 del 16.4.2012, diramata dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, d'intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei rapporti di lavoro.
Con la predetta disposizione amministrativa, il Dicastero del lavoro ha ritenuto di fornire indicazioni alle proprie articolazioni periferiche, sostanzialmente snellendo e semplificando l'iter procedimentale di concessione dei provvedimenti di autorizzazione alla installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature, con lo scopo di operare un recupero di risorse nelle azioni tipiche di competenza ed anche con l'obiettivo di dare uniformità operativa nella materia su tutto il territorio nazionale.

La nota ministeriale

Preliminarmente, il Ministero del Lavoro pone l'accento sul fatto che - mentre è ragionevole e comprensibile che la suddetta prassi operativa del sopralluogo preventivo in azienda permanga nei contesti di grandi dimensioni - la stessa cosa non è necessaria nelle piccole realtà.
Ritiene, infatti, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva che la necessità di verificare le caratteristiche degli impianti e la rispondenza a quanto dichiarato in sede di richiesta di autorizzazione (numero delle telecamere da installare, angolo di visione e di ripresa delle stesse) non sussista nelle piccole realtà economiche citate in precedenza (ricevitorie, tabaccherie ecc.), nelle quali esiste un forte rischio di rapina.
Vale a dire che, nelle suindicate attività, le consistenti giacenze di denaro che spesso si registrano sono già di per se stesse idonee a giustificare la necessità dell'installazione dell'impianto di telecamere, sia per costituire un deterrente ad attività criminose che per assicurare le fonti di prova in eventuali condotte penalmente rilevanti, senza da ultimo trascurare le evidenti esigenze legate alla sicurezza dei lavoratori e dei terzi.
In altri termini, il Ministero del Lavoro considera non necessario effettuare sopralluoghi ed accertamenti preventivi da parte degli ispettori delle DTL, qualora vi siano richieste di installazione di telecamere per tali tipologie di attività, ritenendo esistente una “presunzione di ammissibilità” delle domande, che devono essere accolte per le già richiamate esigenze di incolumità dei lavoratori e dei terzi. 
Suggerisce, quindi, alle proprie strutture territoriali di fare riferimento esclusivamente alle specifiche dell'impianto audiovisivo risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro (caratteristiche tecniche, planimetria dei locali, numero e posizionamento delle telecamere ecc.), documentazione che diviene quindi parte integrante del provvedimento di autorizzazione.
In estrema sintesi (e questa è la vera semplificazione), il Ministero ritiene che nei casi di piccole realtà aziendali, laddove è chiarissima la necessità di tutela del patrimonio aziendale e contestualmente è evidente l'esigenza di tutela della sicurezza dei lavoratori e dei terzi (non tralasciando peraltro anche la necessità - all'occorrenza - di assicurare fonti di prova all'autorità giudiziaria penale), non si debbano impegnare risorse nell'effettuare sopralluoghi ed accertamenti preventivi sui luoghi di lavoro, ma si possa pressocchè automaticamente procedere alla concessione dell'autorizzazione ad installare gli impianti di telecamere, avendo essenzialmente cura di far divenire parte integrante del provvedimento tutte le notizie tecniche contenute nella documentazione prodotta dal datore di lavoro a corredo dell'istanza.   
Infine, la nota ministeriale che si commenta evidenzia come - di contro - al di là della predetta casistica (per la quale la necessità di installare impianti audiovisivi è, per così dire, in re ipsa), debba essere posta particolare attenzione ai presupposti legittimanti l'installazione e cioè all'effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, che vanno attentamente valutate ed analizzate in altre ipotesi, soprattutto in presenza di realtà aziendali di non piccole dimensioni.                 


Requisiti del provvedimento di autorizzazione

Da ultimo, nella nota ministeriale in argomento vengono indicati alcuni elementi, definiti “condizionanti” (come se fossero elementi essenziali dell'atto), che sono da inserire nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dalle Direzioni Territoriali del Lavoro. Essi sono:
1)      dovrà essere rispettata la disciplina del cd. codice della privacy (D.lgs. 196/2003) e dei successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010 (pubblicato sulla G.U. del 29 aprile 2010);
2)      dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini; 
3)      prima della messa in funzione dell'impianto, l'azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all'attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento; dovrà altresì informare i clienti con appositi cartelli;
4)      l'impianto registrerà solo le immagini indispensabili; sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e danneggiamento; l'angolo delle riprese sarà limitato e saranno evitate, se non strettamente indispensabili, immagini dettagliate; l'eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5)      all'impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiatura al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell'art. 4 della legge 300/70 e previa relativa comunicazione alla DTL;
6)      le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l'adozione di provvedimenti disciplinari (al riguardo, tuttavia, sono da evidenziare orientamenti recenti della giurisprudenza di legittimità che vanno nella direzione di ritenere legittimi i controlli difensivi, effettuati attraverso impianti audiovisivi installati anche senza l'intesa sindacale e l'autorizzazione della DTL e che giustificano l'adozione di provvedimenti disciplinari, anche espulsivi);
7)      in occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi in cui si verificano atti criminosi o eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati;
8)      i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.

In conclusione, deve ritenersi che - con le indicazioni contenute nella più volte richiamata nota ministeriale - sarà più semplice per le aziende installare impianti audiovisivi o altre apparecchiature  utili alle loro esigenze organizzative e produttive nonché alla sicurezza dell'azienda medesima e dei propri dipendenti, anche se per effetto dell'installazione possono derivare controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, per la tutela della quale sono prudentemente da inserire nel provvedimento autorizzativo gli elementi sopra indicati.



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