Pubblicato da Daniele C.d L. Scorrano
(Fonte DPL MODENA)
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 46 del 14 novembre 2011, ha risposto ad un quesito della Confcommercio e della Confindustria, in merito alla all’interpretazione del D.M. 23 ottobre 2004 di questo Ministero, il quale rinvia al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657relativamente alle figure per le quali risulti ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva.
In particolare l’istante chiede se possa farsi rientrare nella figura del "commesso di negozio", prevista dal citato Regio Decreto (punto 14), quella di "addetto alle vendite".
In particolare l’istante chiede se possa farsi rientrare nella figura del "commesso di negozio", prevista dal citato Regio Decreto (punto 14), quella di "addetto alle vendite".
La risposta in sintesi:
"...Si conclude pertanto che la tipologia di contratto di lavoro intermittente appare configurabile anche nei confronti dell’addetto alle vendite, in quanto rientrante nel più ampio "genus" di commesso di negozio quale figura declinata nel R.D. n. 2657/1923. Si ricorda peraltro che, con riferimento a detta figura, il riferimento al requisito dimensionale indicato dal R.D. – Comuni di 50.000 abitanti – non incide ai fini della stipulazione di contratti di lavoro intermittente (cfr. circ. n. 4/2005).".
Nessun commento:
Posta un commento