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Imprese Artigiane - Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59. Chiarimenti.



L'art. 9-bis del d.l. 31/01/2007, n. 7 stabilisce che, per l’avvio di un’impresa artigiana, l’interessato deve presentare, tramite ComUnica, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana (comma 1). Tale dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente. Dalla medesima data decorrerà l’obbligo contributivo anche nel caso in cui l’Organismo a cui è affidata la tenuta dell’Albo deliberi una diversa decorrenza.
Il citato art. 9-bis, nel dettare nuove regole per l’iscrizione all’AIA (Albo delle Imprese Artigiane), nulla dispone in merito alla valenza dell’iscrizione stessa ai fini previdenziali ed assistenzialiA detti fini, si ritiene pertanto utile rappresentare sinteticamente l’evoluzione normativa in materia di iscrizione alla gestione artigiani.
La legge 8 agosto 1985, n. 443, c.d. legge–quadro per l’artigianato, ha previsto all’art. 5 che “L’iscrizione all’Albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane” e non anche ad altri fini, principio peraltro pacificamente confermato dalla giurisprudenza relativa al periodo considerato.
È stato infatti affermato che “Il carattere costitutivo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, espressamente previsto dall'art. 5, quinto comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, vale solo ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni previste a favore di tale tipo di imprese, e non anche ai fini contributivi e previdenziali” (ex multis: Cass. Sez. Lav., sent. n. 5685 del 11-06-1994; Sez. Lav., sent. n. 15690 del 13-12-2000) e che “L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano ai sensi della legge n. 463 del 1959 e della legge n. 233 del 1990, e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985” (Cass. Sez. Lav., sent. n. 8434 del 27-05-2003).
Ancor più espressamente si era pronunciata Cass. Sez. Lav., sent. n. 4607 del 06-03-2004: “L'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, e che, fin dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 443, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, quarto comma), mentre dall'entrata in vigore della legge 17 marzo 1993, n. 63 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6), ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali”.
Come evidenziato in quest’ultima sentenza, solo con l’entrata in vigore del Decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è stato attribuito carattere “vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali” al provvedimento emanato dalle C.P.A. (Commissioni Provinciali per l’Artigianato), in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell’impresa con dipendenti (art. 1).
L’Istituto, preso atto della nuova valenza attribuita al provvedimento della C.P.A., ne ha riconosciuto il carattere vincolante, fornendo le conseguenti istruzioni con circolare n. 32 del 29 gennaio 1994.
Successivamente, l’art. 9 della legge 2 aprile 2007, n.40 ha espressamente disposto l’abrogazione dell’art. 1 del su citato D.L. n. 6/1993, eliminando così qualsiasi riferimento al carattere vincolante, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti delle Commissioni provinciali dell’Artigianato.
Sulla luce di quanto rappresentato, è possibile, dunque, affermare che le delibere della C.P.A., in quanto aventi carattere costitutivo esclusivamente ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese artigiane, qualora disconoscano la qualifica di impresa artigiana, non pregiudicano l’autonomia dell’Istituto nella verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani. 
Ciò peraltro è desumibile dallo stesso art. 9-bis, che, nel definire le nuove regole di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, nulla dice in ordine alla valenza, ai fini previdenziali ed assistenziali, della suddetta iscrizione.
In conseguenza di quanto affermato, le determinazioni delle C.P.A. - ovvero degli altri Organismi cui compete la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane (ovvero dei registri equipollenti) - non hanno valore vincolante per l’Istituto che, dopo aver acquisito il provvedimento emanato dalle suddette CPA o altro organismo equipollente, potrà riscontrare la sussistenza o meno, in capo ad un soggetto, dell’obbligo contributivo alla gestione artigiani. Tale riscontro deve incentrarsi sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (articoli 2, 3, 4 e 6, quinto comma).
Nondimeno, l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane da parte delle C.P.A. (o Organismi equipollenti), costituisce un elemento che, in assenza di diversa evidenza, avrà efficacia anche ai fini della iscrizione alla gestione previdenziale artigiani.
Ne consegue che l’INPS, ai fini dell’attività di classificazione di un’impresa ai sensi dell’art. 49 della l. n. 88/1989, in caso di discordanza con le risultanze dell’Albo, è tenuta ad attivare la procedura di impugnazione di cui all’art. 7 della l. n. 443/1985. Resta fermo che, a seguito dell’abrogazione dell’art. 1 del d.l. 6/1993 ad opera dell’art. 9 della l. 40/2007, l’eventuale delibera difforme non riveste carattere vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali.

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