Si evidenzia che  l 'AGENZIA  ENTRATE con la  Risoluzione 21 giugno 2012, n. 69/E ha fornito chiarimenti ed esemplificazioni circa  il differimento , per l'anno 2012, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti - Effetti sul piano di rateazione delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e della cedolare secca

Di seguito si riporta il testo del provvedimento amministrativo citato

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Con D.P.C.M. 6 giugno 2012 è stato disposto il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti per l'anno 2012.

In particolare, l'articolo 1 del richiamato decreto ha prorogato il termine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale.

In considerazione della formulazione del decreto, risultano oggetto di proroga tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ordinariamente fissati al 16 giugno 2012 (prorogato al 18 giugno 2012 in quanto il 16 cade di sabato) quali, ad esempio, il versamento relativo all'imposta su immobili e attività finanziarie detenute all'estero (art. 19, comma da 13 a 22 decreto legge n. 201 del 2011), all'imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e succ. modificazioni, nonché il versamento della c.d. cedolare secca.

Per effetto della proroga, il contribuente può scegliere di effettuare tali versamenti:

a) entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;

b) dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello

0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Tale disposizione di proroga interessa in primo luogo, tutte le persone fisiche.

Riguarda, inoltre, i soggetti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia d'imposta regionale sulle attività produttive, dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2012, che esercitano attività  economiche per le  quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze ai quali gli stessi siano applicabili.

La proroga interessa, altresì, i soggetti che partecipano alle predette società, associazioni e imprese, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Per completezza, si evidenzia che l'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 - inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 - ha introdotto in via permanente nell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), la proroga degli adempimenti fiscali e del versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

Tali adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Ciò premesso, la proroga dei versamenti disposta dal D.P.C.M. 6 giugno 2012 incide anche sui versamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi, nonché sul versamento rateale dell'acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, che segue gli stessi termini di versamento stabiliti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

A questo proposito si ricorda che l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede che "Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi... possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia...".

Ai sensi del successivo comma 4, i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.

Sulla base di tale previsione, nelle istruzioni al modello Unico 2012 è stato riportato l'intero piano di rateazione, distinto a seconda che si tratti dei versamenti relativi a contribuenti non titolari di partita IVA e contribuenti titolari di partita IVA.

Tale piano di rateazione, che di seguito si riporta per comodità espositiva (aggiornato con la proroga introdotta dal citato decreto legge n. 16 del 2012), deve ancora essere seguito dai contribuenti che non rientrano nella proroga prevista dal D.P.C.M e può, altresì, essere seguito dai contribuenti che, pur rientrandovi, non intendano avvalersene.

UNICO 2012 - NON TITOLARI DI PARTITA IVA Contribuenti diversi dalle persone fisiche con esercizio coincidente con l'anno solarenon interessati dagli studi di settoreVersamento della 1° rata entro il 18giugno 2012 Versamento della 1 ° rata, con 0,40%, dal 19 giugno al 18 luglio 2012

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

18 giugno

0

18 luglio

0

2 luglio

0,13

31 luglio

0,13

31 luglio

0,46

31 agosto

0,46

31 agosto

0,79

1° ottobre

0,79

1° ottobre

1,12

31 ottobre

1,12

31 ottobre

1,45

30 novembre

1,45

30 novembre

1,78

UNICO 2012 - TITOLARI DI PARTITA IVA

Contribuenti diversi dalle persone fisiche con esercizio coincidente con l'anno solare non interessati dagli studi di settore

Versamento della 1° rata entro il 16giugno 2012, che slitta a lunedì 18 giugno Versamento della 1 ° rata, con aumento dello 0,40%, dal 19 giugno al 18 luglio

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi

%

18 giugno

0

18 luglio

0

16 luglio

0,31

20 agosto

0,31

20 agosto

0,64

17 settembre

0,64

17 settembre

0,97

16 ottobre

0,97

16 ottobre

1,30

16 novembre

1,30

16 novembre

1,63

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1 del D.P.C.M. in commento, il versamento della prima rata del saldo e dell'acconto delle imposte sui redditi e della cedolare secca, con scadenza al 18 giugno può, invece, essere effettuato entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, ovvero dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Qualora il contribuente scelga di avvalersi della proroga ed intenda rateizzare i versamenti, il piano di rateazione dovrà essere rideterminato riducendo il numero delle rate e considerando come momento:

- di inizio della rateazione, il termine di versamento prorogato;

- di fine della rateazione, il 30 novembre per i soggetti non titolari di partita IVA e il 16 novembre per i soggetti titolari di partita IVA.

Ad esempio, per un soggetto non titolare di partita IVA che abbia deciso di versare la prima rata entro il 9 luglio 2012, la seconda rata avrà scadenza il 31 luglio 2012, la terza il 31 agosto 2012 e così via, fino alla scadenza della sesta e ultima rata del 30 novembre 2012. Qualora il medesimo soggetto scelga, invece, di effettuare il versamento entro il 20 agosto 2012 (con la maggiorazione dello 0,40% sull'intero importo dovuto), la seconda rata avrà scadenza il 31 agosto, la terza rata il 1° ottobre (termine così prorogato in quanto il 30 settembre cade di domenica) e così via fino alla quinta e ultima rata del 30 novembre 2012.

Lo stesso principio trova applicazione con riferimento ai soggetti titolari di partita Iva. In particolare, si osserva che, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, i soggetti che possono presentare la dichiarazione Iva all'interno  della dichiarazione unificata, possono versare la relativa imposta entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell'IRAP con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, data naturale di scadenza del versamento Iva.

In considerazione della proroga disposta dal richiamato D.P.C.M. 6 giugno 2012, il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione unificata può essere effettuato:

- entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione (salva la maggiorazione nella misura dell'1,20 per cento a titolo di interesse corrispettivo per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno, propria della dilazione Iva);

- dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo (da calcolarsi sul debito d'imposta al lordo della predetta maggiorazione dell'1,20 per cento a titolo di interesse corrispettivo per il trimestre dal 16 marzo al 16 giugno).

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito lo schema delle scadenze modificate per effetto della proroga disposta dall'art. 1 del D.P.C.M. in commento.

UNICO 2012 - NON TITOLARI DI PARTITA IVA Persone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settoreVersamento della 1° rata entro il 9 luglio 2012 Versamento 1°rata con aumento dello 0,40%,dal 10 luglio al 20 agosto

Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

9 luglio

0

20 agosto

0

31 luglio

0,23

31 agosto

0,11

31 agosto

0,56

1° ottobre

0,44

1° ottobre

0,89

31 ottobre

0,77

31 ottobre

1,22

30 novembre

1,10

30 novembre

1,55

UNICO 2012 - TITOLARI DI PARTITA IVAPersone fisiche nonché altri contribuenti interessati dagli studi di settoreVersamento della 1° rata entro il 9 luglio 2012 Versamento 1° rata, con 0,40%, dal 10 luglio al 20 agosto
Rata

Scadenza

Interessi %

Scadenza

Interessi %

9 luglio

0

20 agosto

0

16 luglio

0,08

17 settembre

0,29

20 agosto

0,41

16 ottobre

0,62

17 settembre

0,74

16 novembre

0,95

16 ottobre

1,07

16 novembre

1,40