In ordine a quanto riportato nel titolo ,si segnala il Messaggio 22 giugno 2012, n. 10575 dell'INPS , vche contienme precisazioni e istruzioni circa la crresponsione della somma aggiuntiva per l'anno 2012 (c.d. quattordicesima - articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 127).
Detto articolo 5 prevede a partire dall'anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Come di consueto, anche per l'anno 2012 la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2012, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2012 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione.
Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
L'importo aggiuntivo non spetta alle pensioni di categoria:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 032 (VOBANC), 033 (IOBANC), 034 (SOBANC), 066 (FONDO CLERO).
L'importo aggiuntivo in argomento non viene erogato, inoltre, sulle pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali, sui trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati e sulle pensioni della ex SPORTASS.
L'aumento infine non è stata attribuito sulle pensioni per le quali non era stato corrisposto a seguito di segnalazione, da parte delle sedi (messaggio n. 009380 del 23 aprile 2008).
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