La sentenza della Corte di Cassazione richiamata  nel titolo è la n.9965 del 18 giugno 2012 ,riguardante un lavoratore,rappresentante sindacale aziendale che ,a seguito dell'impugnazione del  licenziamento riconosciuto illegittimo ,non è stato riammesso  nel posto di  lavoro dal datore di lavoro ,pur venendo regolarmente retribuito ed ammesso in azienda per svolgere l'attivita di rappresentante sindacale .

A fronte di tale situazione ,l'Inps territorialmente competente ,ritenendo di individuare nella suddetta situazione un'ipote di mancata effettiva reintegraziuione ,ha applicato  a carico del datore di lavoro quanto previsto dall'art.18 c omma10  della legge n.300/70 ,secondo cui :Nell'ipotesi  di  licenziamento  dei lavoratori di cui all'articolo 22(appunto rappresentanti sindacali aziendali),  il  datore  di  lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo  comma  ovvero  all'ordinanza  di  cui  al  quarto  comma,  non impugnata  o  confermata  dal giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto anche,  per  ogni  giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. "

Siulla questione si sono succedut i  ricorsi ,che,decisi in favore  dell'Istituto previdenziale ,ha portato il datore di lavoro coinvolto a rivolgersi alla Cassazione ,che però ha confermato le decisioni  di merito in fsavore del lavoratore.

Per il testo della sentenza si rinvia alseguente link http://www.ilsole24ore.com/ _ cassazione-sentenza-9965-18062012.pdf?uuid=62641876-b9db-11e1-88fb-89f07e7a710c