La sentenza della Corte di Cassazione richiamata nel titolo è la n.9965 del 18 giugno 2012 ,riguardante un lavoratore,rappresentante sindacale aziendale che ,a seguito dell'impugnazione del licenziamento riconosciuto illegittimo ,non è stato riammesso nel posto di lavoro dal datore di lavoro ,pur venendo regolarmente retribuito ed ammesso in azienda per svolgere l'attivita di rappresentante sindacale .
A fronte di tale situazione ,l'Inps territorialmente competente ,ritenendo di individuare nella suddetta situazione un'ipote di mancata effettiva reintegraziuione ,ha applicato a carico del datore di lavoro quanto previsto dall'art.18 c omma10 della legge n.300/70 ,secondo cui :Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22(appunto rappresentanti sindacali aziendali), il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. "
Siulla questione si sono succedut i ricorsi ,che,decisi in favore dell'Istituto previdenziale ,ha portato il datore di lavoro coinvolto a rivolgersi alla Cassazione ,che però ha confermato le decisioni di merito in fsavore del lavoratore.
Per il testo della sentenza si rinvia alseguente link http://www.ilsole24ore.com/ _ cassazione-sentenza-9965-18062012.pdf?uuid=62641876-b9db-11e1-88fb-89f07e7a710c
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