Il  testo coordinato del  decreto-legge 7 maggio 2012 , n. 52 ,contenente   "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ,coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94  ,risulta pubblicato  sulla G.U. n.156 del 6.7.12012.

Le norme di tale provvedimento concernono rispettivamente:

1)L'istituzione del  Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente  del  Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato  per  il  programma  di Governo,  dal  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze  o  vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario  alla  Presidenza  del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei  Ministri.  Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  proprio  decreto  puo' modificare la composizione del  Comitato,  ((sentite  le  Commissioni parlamentari competenti)). Il Comitato svolge attivita' di  indirizzo e di coordinamento, in  particolare,  in  materia  di  revisione  dei programmi di spesa e dei trasferimenti a  imprese,  razionalizzazione delle  attivita'  e  dei  servizi  offerti,  ridimensionamento  delle strutture, riduzione delle spese per  acquisto  di  beni  e  servizi.

2) Per l'efficace realizzazione della  revisione  della  spesa pubblica, in particolare in  campo  sanitario,  il  Governo  verifica prioritariamente l'attuazione della  procedura  per  l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli  obiettivi  di  servizio,  provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei  relativi  dati entro  il  31  dicembre  2012,  nonche'  a  ridefinire  i  tempi  per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i  fabbisogni  standard entro il primo quadrimestre del 2013.

3) A fini di coordinamento della finanza pubblica, di  perequazione  delle risorse  finanziarie  e  di  riduzione  della  spesa  corrente  della pubblica  amministrazione,    il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di  definire il livello di spesa per acquisti di  beni  e  servizi,  per  voci  di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario  svolge  anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento  dell'attivita' di approvvigionamento di beni e  servizi  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni,   anche   in   considerazione   dei   processi    di razionalizzazione in atto  nonche', senza nuovi  o  maggiori  oneri per  la   finanza   pubblica,   attivita'   di   ottimizzazione,   in collaborazione con l'Agenzia del  demanio,  dell'utilizzazione  degli immobili di proprieta' pubblica, anche al fine di ridurre i canoni  e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche

Il Commissario opera in piena autonomia e  con  indipendenza  di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone,  anche  estranee alla pubblica amministrazione, provenienti  da  settori  economici dotate di alta e riconosciuta professionalita', di notorie esperienza e capacita'.

4)Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto

5)Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti  dalle   aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi

6)Al fine di garantire  la  trasparenza  degli  appalti  pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e  le informazioni  comunicati   dalle   stazioni   appaltanti   ai   sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano  la  ricerca  delle informazioni    anche    aggregate    relative    all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.

7)Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione  in modalita'  ASP  (Application  Service   Provider)   delle   pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si  avvalgono  di Consip S.p.A.

8)Acquisizioni di beni e  servizi  relativi  ai  sistemi  informativi   automatizzati attraverso il ricorso a  centrali  di  committenza  e   interpretazione autentica dell'articolo 18, comma  3,  del  decreto   legislativo 1° dicembre 2009, n. 177

9) Per l'aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  ,si stabilisce:

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo: «La commissione  anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti  alla  data  del  9 maggio 2012 apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine  di  procedere  alla  verifica  della  presenza  dei documenti prodotti.».   2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo: «La commissione costituita ai sensi dell'articolo 84  del  codice, anche per le gare  in  corso  ove  i  plichi  contenenti  le  offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012,  apre in seduta pubblica i plichi contenenti le  offerte  tecniche  al fine  di  procedere  alla  verifica  della  presenza  dei   documenti prodotti»

10)Per i contratti relativi agli acquisti di beni e  servizi  degli enti  locali,  ove  i  beni  o  i  servizi  da  acquistare  risultino disponibili mediante strumenti informatici  di  acquisto,  non  trova applicazione la riscossione da parter dei comuni dei diritti di segreteria

11) Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti   vantati dai  fornitori  di  beni  e  servizi  nei  confronti  delle   amministrazioni pubbliche

12) Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e  di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla societa' Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato  elettronico  della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 328  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n. 207,  possono  utilizzare,  al  fine  del  pagamento   del   relativo corrispettivo, erogazioni liberali in denaro rese in loro favore  per la realizzazione delle finalita' per le quali il citato  acquisto  e' effettuato. Le erogazioni liberali in denaro di cui al primo  periodo possono essere rese in modo diretto in  favore  dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato  nel  caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni  pubbliche,  oppure  in  modo indiretto, attraverso il pagamento totale o  parziale  delle  fatture emesse dall'aggiudicatario per  la  prestazione  resa  nei  confronti dell'amministrazione.   2

Le  erogazioni  liberali  di  cui  al  comma  1  e  le  relative accettazioni sono effettuate  in  forma  semplificata  attraverso  il sistema  informatico  di  negoziazione  tramite  il  quale  e'   reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione  di cui al medesimo comma  1,  in  deroga  all'articolo  782  del  codice civile.

Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate  le  istruzioni operative e le modalita' tecniche per l'attuazione  di quanto sopra. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate  per  essere  destinate  al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui sopra.

13)Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi  dalla  data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sulla  base   delle indicazioni  fornite  dall'Agenzia  del  demanio,   adottano   misure finalizzate   al   contenimento   dei   consumi    di    energia    e all'efficientamento degli usi finali della stessa,  anche  attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia .