Come è risaputo l'art.9 comma 1 bis del T.U.n.115/2002 ,come modificato dal dec.legvo n.98/2011 ,prevede che :"Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76( non superiore a euro 10.628,16), sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)( euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonchè per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e, per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898.  ) e comma 3(il  contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis.), salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1  .

In merito  ,stabilito che il limite per l'esenzione del contributo unificato nel processo del lavoro è pari ad euro 31.884,48 ,si richiamal'attenzione sulla nota  del 24 maggio scoso con cui la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano  ,affermando che il richiamo all'art.76 del Testo unico in materia di spese di giustizia ,va intesom nel senspo che il reddito di riferimento sara' costituito dalla somma dei redditi del ricorrente ,del coniuge e degli aòltri familiasri conviventi.

Questo perche' il richiamo non riguarda soltanto l'importo di riferimento ,ma altresì le modalita' di determinazione del reddito stesso e pertanto le famiglie con piu' redditi sono svantaggiate.

Inoltre , la nota citata, non solo  asserisce che per conseguire l'esenzione il riocorrente deve rendere corrispondente autodichiarazione  circa la situazione reddituale familiare,ma evidenzia pure che se con il medesimo atto si pongano diverse richieste,dovra' essere versato un unico contributo unificatto ,a fronte di quello versato dalla parte costituitasi per prima