Ai tirocini formativi dalla legge di riforma n .92/2012 risultano dedicati i commi 34,35 e 36 , che dispongono quanto segue.
A) . Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in parola quindi non oltre il 14 gennaio 2013,, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
B) In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) di cui sopra comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
C) Dall'applicazione delle disposizioni contenute nelle precedenti lettere non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Rispetto ai commi sopra eosti ,riguardanti sgli stage - è bene ricordare che quanto negli stessi previsto non è, a differenza del resto delle disposizioni (per esempio quelle sui contratti a progetto e sulle partite Iva), immediatamente prescrittivo. Ciò significa che i principi che contiene - a cominciare dal diritto per gli stagisti di ricevere un compenso - non saranno immediatamente operativi a decorrere dall'entrata in vigore della legge n.92/12 e neppure dopo ,posto che le disposizioni cpontenute nei commi 34,35 e 36 costituiscono un impegno che il Governo si prende per legiferare, d'intesa con le Regioni, entro sei mesi dalla legge, producendo quindi un testo .autonomo ,che probabilmente sara' un decreto legislativo ,che indicativamente dovrebbe vedere la luce ed entrare in vigore tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. Dunque sino a quel momento tutto resterà invariato ancora per qualche mese,durante i quali la materia di tirocini continuera' a registrare la seguente situazione :
1) tirocini formativi e di orientamento
-finalizzati ad agevolare le scelte profesionali e l'occupabilita'
-destinasti a neo diplomati e neo laureati da non oltre 12 mesi
-con durata non superiore a sei mesi
-disciplinati dal declegge n.138/11 conv.in l:148/11,regioni e ccnl
2)tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo
-destinati a disoccupati,inoccupati e lav.in mobilita'
-disciplinati dalle normative regionali e DM n.142/98 con durata massima di sei mesi
3) tirocini categorie disagiate
-Destinati a: disabili,soggetti in trattamento psichico,tossicodipendenti,alcolisti ,.detenuti,immigrati, altrio soggetti svantaggiati stabiliti da regioni e province
-Disciplinati da norme regionali o speciali (es.Legge 68/99)
4) Tirocini curriculari
- Inclusi nei piani di studio universitari e scolastici
-Destinati a:studenti universitari ,iscritti a master ,corsi dottorato ovvero studenti scuola secondaria superiore ,allievi istituti professionali e corsi formazione ,nonche' a corsi analoghi .
-realizzati da universita' ,istituzione scolastica,centro formazione professionale convenzionato
-svolti durante periodo di frequenza corso
Per quanto riguarda la Regione Abruzzo ,si ricorda che ai tirocini formativi sono dedicate apposite linee guida approvate con riferimento alla previsione del comma 2 dell'art.11 del d.l.n.138/11 ,convertito in legge n.148/11 ,secondo cui :"In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione ( D.M.n.142/98) , la Giunta Regionale Abruzzo , su proposta dell'assessore al lavoro , con D.G.R.A n.154 del 12.03-2012, ha approvato le linee guida di attuazione della disciplina dei tirocini extracurricolari con l'obiettivo di favorire il rapporto diretto tra le persone in cerca di lavoro e le imprese. La norma vuole disciplinare la materia, consentendo l'orientamento lavorativo di un'ampia platea di soggetti per agevolare il loro inserimento nel mercato del lavoro attraverso tirocini formativi e di orientamento.
Con questo intervento si vuole dare una chance concreta ai giovani abruzzesi per entrare nel mondo del lavoro anche attraverso un contratto che, nel passato, non sempre ha garantito appieno i diritti dei tirocinanti.
Pertanto anche la Regione Abruzzo si è dotata di una disciplina di attuazione della normativa sui tirocini ,con cui tra l'altro si porta sotto un'unica disciplina regionale una materia che nel passato era soggetta a differenze, dovute alle diverse scelte attuate dalle Province.
'Tra le novità più rilevanti è da sottolineatre il rimborso spese unico, regionale e mensile, attestato a 600 euro e l'attuazione, entro i tempi previsti, delle ultime novità legislative nazionali, riportando così la materia dei tirocini all'interno di un alveo di regole specifiche e precise , sia da un punto di vista formale che sostanziale.
Infine, si osserva che con questo intervento si mira a limitare l'utilizzo dei tirocini nel settore pubblico, in quanto si tratta di esperienze che,pur avendo una valenza formativa,costituiscono una limitatissima possibilità di sbocco lavorativo stabile
Si riportano di seguito i files contenenti la documentazione riguardante la DGRA n.154/2912 e relativi Allegati A,B,.e C
.DGR n.154 del 12.3.2012
AllegatoA
Schema_Convenzione_tirocinio_formativo_All_B
Schema_Progetto_tirocinio_formativo_All_C
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