DI SEGUITO  SI RIPORTA IL TESTO DELLA NOTA N.442 DEL 16.7.2012 RELATIVO ALL'ARGOMENTO DI CUI AL    TITOLO
L'art. 5 comma 8 del decreto legge in oggetto dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Detto disposto si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.

Ambiti territoriali scolastici e revisori dei conti (art. 6 comma 20)

L'art. 6 comma 20 prevede innovazioni in materia di ambiti territoriali scolastici e di revisori dei conti, con decorrenza dal 2013.

Pertanto, fermo restando l'attuale vigenza degli incarichi, per tutto il 2012 rimangono invariate le attuali composizioni degli Ambiti territoriali delle istituzioni scolastiche, fatte salve le necessarie modifiche che interverranno a partire dal mese di settembre a seguito del piano di dimensionamento della rete scolastica per l' A.S. 2012/2013.

Supplenze brevi e saltuarie (art. 7 comma 38)

L'art. 7 comma 38 dispone che il pagamento delle spettanze fisse per il personale supplente breve sia effettuato dal Service Personale Tesoro (SPT) del Mef, come peraltro già avviene per gli altri dipendenti.

Considerato che per dare compiuta attuazione al citato comma 38 occorre che il Mef e questo Ministero adeguino i rispettivi sistemi informativi, si informa che codesta scuola dovrà proseguire a gestire direttamente liquidazione e pagamento per gli stipendi dei supplenti brevi, senza modifiche rispetto alla prassi in essere, sino a che non saranno diffuse ulteriori istruzioni circa l'applicazione della norma in esame.

Quindi, sino a che non verranno diffuse ulteriori istruzioni, ogni scuola dovrà continuare ad iscrivere in bilancio gli impegni di spesa corrispondenti ai contratti sottoscritti coi supplenti brevi e a pagare quanto dovuto. Naturalmente anche questa Direzione proseguirà, sino al compiuto passaggio al nuovo sistema, ad assegnare ed erogare alle scuole le corrispondenti risorse finanziarie, sulla base dei criteri e con la tempistica usuali.

Tesoreria unica per le istituzioni scolastiche ed educative (art. 7 comma 34)

L'art. 7 comma 34 stabilisce che la liquidità delle istituzioni scolastiche ed educative sia depositata su conti correnti di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, cioè Banca d'Italia.

Tale innovazione non comporta adempimenti in capo alle scuole, né modifica l'operatività, che continua ad avvenire mediante emissione di mandati e reversali nei confronti della propria banca cassiera.

L'ammontare della disponibilità di cassa non è modificata dal passaggio in Tesoreria Unica. Il fondo di cassa continua ad essere disponibile alle istituzioni come prima, permettendo quindi di assolvere a tutte le operazioni di pagamento ed incasso.

Sull'argomento saranno diffuse in seguito istruzioni operative. In particolare entro agosto si provvederà alla trasmissione dello schema tipo della convenzione di cassa aggiornato secondo la nuova normativa.

Contributo ai Comuni per la mensa gratuita al personale scolastico (art. 7 comma 41)

In merito al c.d. "contributo per la mensa scolastica", di cui all'art. 7, comma 41 del Decreto Legge n. 95/2012 si conferma che le assegnazioni ed erogazioni non saranno più disposte alle istituzioni scolastiche, ma direttamente a favore degli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

Pertanto, per effetto delle nuove disposizioni, non si procederà più all'usuale rilevazione riguardante il numero dei pasti fruiti dal personale scolastico avente diritto.

Delega ai docenti di compiti (art. 14 comma 22)

L'art. 14 comma 22 ribadisce, a mezzo di una interpretazione autentica dell'art 25 comma 5 del d.lgs. 165/2001, che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più docenti suoi collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie, nemmeno nel caso in cui detti docenti siano beneficiari dell'esonero o semi-esonero dall'insegnamento, pertanto ai collaboratori in questione non è dovuto e quindi non può essere liquidato e pagato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, fermo restando il compenso previsto dall'art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL 29/11/2007 nell'ambito del Fondo d'Istituto.

Accertamenti medico-legali sul personale scolastico (art. 14 comma 27)

L'art. 14 comma 27 dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè dal 7 luglio u.s., le istituzioni scolastiche ed educative non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico. Sarà invece cura del Ministero provvedere ad assegnare ed erogare alle Regioni le somme previste dal medesimo comma a titolo di rimborso forfetario per gli accertamenti in questione.

Quindi le istituzioni scolastiche ed educative non dovranno più iscrivere impegni di spesa, nei propri bilanci, per gli accertamenti medico-legali richiesti a decorrere dal 7 luglio u.s., né ovviamente dovranno pagare le corrispondenti prestazioni. Naturalmente dalla medesima data le stesse istituzioni non saranno più destinatarie di assegnazioni ed erogazioni finanziarie relative gli accertamenti di cui trattasi.

Nulla è innovato, invece, per gli accertamenti antecedenti il 7 luglio u.s., che continuano a formare impegno di spesa e a dover essere pagati a carico del bilancio scolastico. Sarà cura di questa Direzione assegnare alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse finanziarie, ad integrazione di quelle assegnate con la nota recante indicazioni circa la predisposizione del Programma Annuale 2012, come già avvenuto nello scorso e.f. 2011.