Sull'argomento   del  titolo preliminarmente si evidenzia che  sono intervenute  all'inizio dell'anno corrente modifiche normative  a cura del decreto legge n.5/12,convertito in  legge n.35/12  e del  decretolegge n.16/12 ,convertito in legge   n.44/12.

L'art.18  del dec.legge n.5/12   (convertito in  legge n.35/12 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012), sotto il titolo "Semplificazione  in  materia  di   assunzioni   ",al comma 1  ha apportato una prima modifica al sistema delle comunicazioni obbligatorie per le assunzioni.Infatti    ha stabilitpo   l'inserimento  al testo del terzo periodo del comma 2 dell'art. 9bis della legge n.608/96 ,novellato dall'art.4,comma 2,della legge n.183/2010 ,dopo le parole   "nel settore  turistico"   delle seguenti: "e dei pubblici esercizi".

Di conseguenza ,  dal  10 .2.2012 (ossia dal giorno succssivo alla data di pubblicazione del Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 33 del 9 febbraio 2012 ,convertito in legge n.35/12) ,il   nuovo testo del terzo periodo del  comma 2 dell'art.9 bis della legge n.608/96 è  divenuto il seguente: «Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».

Questo significa che dalla data predetta , la comunicazione di assunzione   di cui sopra,  definita  urgente ,oltre che    ai  datori di lavoro del settore turistico, è consentita anche a quelli dei pubblici esercizi ,tenuto conto peraltro che essi  ormai fanno  riferimento alla   disciplina  dello stesso  ccnl.

Inoltre  è da rimarcare  che  la legge n.35/12 di conversione in legge del decreto legge n.5/12 ,ha aggiunto  al comma 1    dell'art.18 il comma 1 bis ed il comma 2.

Il comma 1bis, sempre facendo riferimento  all'art.9 bis della legge n.608/96  prevede ,dopo il, comma 2   ,l'aggiunta dei commi 2bis e 2 ter.

Il comma 2 bis riguarda  la  comunicazione  di assunzione contestuale  di due o piu' operai a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro ,prevedendo che  in tal caso l'obbligo   di comunicazione " e'   assolto   mediante   un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di  lavoro  e  dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della  prestazione,  le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale".

Il comma 2 ter ,invece , riguarda il testo dell"articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il cui  testo prevedeva:" Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.

A seguito della modifica apportata dal citato comma 2 ter dell'art.18 della legge n.35/ 12 , conversione del decreto legge n.5/12,in vigore dal 6.4.2012 ,data di  pubblicazione della legge stessa ,il nuovo testo del   predetto   comma 3 dell'art.10 del dec.legvo n.368/01   ,  è il seguente  :"Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata  al  centro  per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro .  Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo".

Questo  vuol dire  che dal 6.4.20212 anche per le così dette " assunzioni   extra "dei settori turismo e pubblici esercizi ,la comunicazione al Centro Impiego segue la regola generale , ossia  va fatta entro il  giorno antecedente  l'instaurazione del rapporto.

Passando alla novita' in materia di comunicazioni per le assunzioni apportate dalla legge n.44/12 ,che ha convertitio in legge il decreto delle semplificazioni fiscali n.16/12,pubblicata in SO n. 85, relativo alla G.U. 28/04/2012, n. 99 , occorre porre attenzione all'art.2 comma 13 bis , che  prevede un nuovo intervento sul testo dell'art.9 bis ,comma 2 ,terzo periopo,in cui sull'art.  9-bis, comma 2, terzo periodo,  in cui  le parole "nel settore turistico" sono state sostituite con con le  parole "nei settori agricolo, turistico"

Pertanto dal 28.4.2012 ,il nuovo testo dell'art.9 bis ,comma 2 ,terzo periodo è il seguente:"Nel settore agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».

Quindi dalla predetta data non soltanto i datori di lavori del settore turistismo  e dei pubblici esercizi ,ma anche quelli agricoli possono effettuare la comunicazione  preventiva da cui  risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro,fermo   l'obbligo di integrazione della stessa con tutti i dasti anagraficio del lavoratore ,entro il terzo giorno successivo  a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

Peraltro ,rispetto a quanto sopra ,si richiama  :

a)la circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 16.2.2012, punto 2,il cui testo è consultabile al seguente linkhttp://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20120216_DL_5_Circ_2.htm

b)Ministero del lavoro - circ. n. 2369 del 16.02.12

Premesso quanto sopra ,si ritiene confacente riepilogare  di seguito  le regole    sulle  comunicazioni obbligatorie   che  i datori di lavoro  devono  rispettare  in caso delle assunzioni di cui al titolo di questo post  .

 In particolare:

assunzioni d'urgenza:  il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore da assumere può effettuare una comunicazione semplificata al Centro per l'impiego (UniUrg) da integrare entro il terzo giorno successivo a quello d'instaurazione del rapporto di lavoro.

assunzioni "extra":   è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinati dai contratti collettivi.  E'stato cancellato l'obbligo di comunicare tali assunzioni al Centro per l'Impiego, entro i cinque giorni successivi. I datori di lavoro interessati sono quindi ora tenuti ad effettuare l'ordinaria comunicazione anticipata (UniLav), che può essere sostituita, come nel caso precedente, da una comunicazione sintetica (UniUrg) da integrare nei tre giorni successivi all'instaurazione del rapporto.

Al fine di adeguare la procedura delle "Comunicazioni Obbligatorie" sul portale "Cliclavoro", il Ministero del lavoro ha rilasciato un nuovo modello "UniUrg turismo" da utilizzare nelle ipotesi su esposte, fornendo altresì l'elencazione delle attività che rientrano nei settori del turismo e pubblici esercizi secondo la classificazione operata dai codici ATECO 2007 (circolare n. 2369 del 16.02.12 - cfr. "allegati").

1) SETTORI INTERESSATI

Sono interessate le aziende iscritte alla Camera di Commercio con il settore ATECO 2007 indicato di seguito, indipendentemente dall'applicazione del CCNL di riferimento.

I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE

55                   ALLOGGIO

55.10.0                       Alberghi
55.20.10          Villaggi turistici
55.20.2            Ostelli della gioventù
55.20.20          Ostelli della gioventù
55.20.3            Rifugi di montagna
55.20.30          Rifugi di montagna
55.20.40          Colonie marine e montane
55.20.51          Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

55.20               Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00          Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

56                   ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.10.11          Ristorazione con somministrazione
56.10.12          Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30          Gelaterie e pasticcerie
56.21.00          Catering per eventi, banqueting
56.30.00          Bar e altri esercizi simili senza cucina

N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

79                   ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR   E

SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE

79.11.0            Attività delle agenzie di viaggio
79.12.0            Attività dei tour operator
79.90.19          Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
79.90.20          Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

 

R - ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO

90                   ATTIVITA' RICREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

90.01.01          Attività nel campo della recitazione
90.01.09          Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01          Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.02          Attività nel campo della regia
90.02.09          Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.01          Attività dei giornalisti indipendenti
90.03.02          Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
90.03.09          Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00          Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

93                   ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO

93.11.20          Gestione di piscine
93.11.30          Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90          Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
93.12.00          Attività di club sportivi
93.13.00          Gestione di palestre
93.19.10          Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.91          Ricarica di bombole per attività subacquee
93.19.92          Attività delle guide alpine
93.19.99          Altre attività sportive n.c.a.
93.21.00          Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10          Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.20          Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
93.29.30          Sale giochi e biliardi
93.29.90          Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.

2) ASSUNZIONI D'URGENZA

Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore da assumere può effettuare una comunicazione semplificata al Centro per l'impiego (UniUrg), prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Tale comunicazione deve riportare la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro e i dati identificativi del lavoratore. Essa va poi integrata entro il terzo giorno successivo all'instaurazione del rapporto attraverso la compilazione del consueto Mod. UniLav.

3) Assunzioni "extra" (art. 10, c. 3 del D.Lgs n. 368/01)

Le imprese del settore possono procedere all'assunzione di lavoratori a tempo determinato per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinati dai contratti collettivi. In questi casi i datori di lavoro interessati sono tenuti ad effettuare l'ordinaria comunicazione anticipata (UniLav), che può essere sostituita, in caso di mancanza dei dati anagrafici del lavoratore da assumere (vedi punto precedente), da una comunicazione sintetica (UniUrg) da integrare nei tre giorni successivi all'instaurazione del rapporto attraverso la compilazione del consueto Mod. UniLav. Viene quindi meno la possibilità di comunicare tali assunzioni entro i cinque giorni successivi senza la preventiva comunicazione al Centro per l'impiego, fatta eccezione per i casi di "forza maggiore" e "urgenza connessa ad esigenze produttive" di cui si dirà appresso.

Secondo il Ministero del lavoro:¨          in entrambe le casistiche su   esposte, la possibilità di ricorrere alla comunicazione sintetica (UniUrg), prescinde dall'esistenza   di ragioni di "urgenza connessa ad esigenze produttive"di cui al   punto successivo;¨          la comunicazione sintetica va   integrata entro tre (e non cinque) giorni dall'instaurazione del rapporto di   lavoro, pena l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 a euro   500 (diffidabile).

4) ASSUNZIONI PER "FORZA MAGGIORE" E "URGENZA CONNESSA AD ESIGENZE PRODUTTIVE"

Per entrambe le tipologie evidenziate, resta la possibilità di ricorrere alle deroghe di carattere generale previste in caso di "urgenza connessa ad esigenze produttive" e "forza maggiore" già identificate a suo tempo dal Ministero del lavoro come di seguito riportato.

Situazioni   di "forza maggiore" e "urgenza connessa ad esigenze   produttive"(Min. lavoro. circ. del 4 gennaio   e 14 febbraio 2007)¨          Forza   maggiore In caso   di assunzioni effettuate a causa di forza maggiore o di   avvenimenti imprevedibili che rendano improcrastinabile e imprevedibile   l'assunzione  dei lavoratori (es. Sostituzione di un lavoratore   improvvisamente assente, lavoratore assunto che non si presenta, eventi    naturali catastrofici, etc.), l'assunzione può essere comunicata entro il   primo giorno utile e comunque non oltre il 5° giorno, senza   comunicazione sintetica preventiva. In questi casi il datore di lavoro dovrà   essere in grado di dimostrare non solo che l'assunzione non poteva essere   procrastinata, ma anche che non era possibile prevederla il giorno prima.¨          Urgenza   connessa ad esigenze produttiveAl ricorrere di   tale ipotesi (es. esigenze produttive, tecniche ed organizzative che non   permettono di procrastinare l'impiego dei lavoratori, per evitare danni   alle persone ed agli impianti) l'assunzione può essere comunicata entro i 5 giorni   successivi previo invio entro il giorno antecedente di una comunicazione   sintetica (UniUrg). In questi casi il datore di lavoro dovrà essere in grado   di dimostrare il sussistere di una effettiva esigenza produttiva che non   consente di procrastinare neppure di un giorno l'assunzione.

5) NUOVO MOD. "UNIURG TURISMO"

Al fine di adeguare la procedura delle "Comunicazioni Obbligatorie" sul portale "Cliclavoro", il Ministero del lavoro ha rilasciato il nuovo modello "UniUrg turismo" da utilizzare nelle ipotesi su esposte di assunzioni d'urgenza o "extra".