In  previsione che ,dopo la dfefinitiva     approvazione parlamentare e la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n.136  alla  Gazzettta Ufficiale n.153 del 3.7.2012,la legge  28 giugno 2012, n. 92 sulla riforma del lavoro e  degli ammortizzatori sociali  entri in vigore  dal 18 luglio corrente,si   precisano  le date   in cui diventeranno operative le novita' previste dalle  disposizioni   contenute nei 4 articoli da cui  la stessa è composta  .considerato che alcune si applicano dalla data d'entrata in vigore ,altre dall'1.1.2013 ed altre ancora da data diversa espressamente indicata

                     ARTICOLO 1 -FLESSIBILITA' IN USCITA E TUTELE LAVORATORE

                                                           oooooooooooooooooooo

                                             Dalla data  entrata in vigore  legge

-comma 1      : Disposizioni generali

-commi 2/6 :  Istituzione presso MLPS sistema permanente monitoraggio- valutazione basato                              dati ISTAT

-commi 7/8 :Disposizioni legge  costituiscono principi e criteri regolazione rapporti lavoro publici

-comma 9     : Modifiche ed integrazioni artt.1, 4 e 5 dec.legvo n.368/01 lavoro a termine

-comma 10    : Modifiche artt 13 ,20 e 23 dec.legvo 276/03 lavoro in somministrazione

-commi 11 e 13:Modifiche art. 32 legge n.183/2010 in materia impugnazione lavoro a termine

-commi 14 e 15   :   il primo dispone   l'abrogazione degli  artt.da 54 a 58 dec.legvo n.276/01 relativi al contratto d'inserimento  ,mentre il secondo  precisa  che, nei confronti delle assunzioni  con contratto d'inserimento effettuate sino al 31 dicembre 2012,  continuano ad applicarsi di disposizioni abrogate  nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in  esame-

-commi 16,17 e 19 : riguardanti modifiche ed integrazioni alla disciplina del dec.legvo n.167/2011 dell'apprendistato  ,riguardanti rispettivamente l'art 2,comma 1 ,lett.a) e m) ed il  comma 3, nonche'  l'art.4 ,comma 2,ed infine il comma 3bis dell'art.2 del T.U.

-.commi  23/27: che ,circa la disciplina dei co co co a progetto  contenuta nel dec.legvo n.276/03 ,prevede

: la sostituzione del comma 1  dell'art.61,del comma 62 lettera b)e dell'art.63,

-variazioni nell'art.68, comm1 1 ,

-l'aggiunta di un periodo nell'art.69.comma 2  3  e nell'art.69,comma 2 ,

- l'interpretazione autentica dell'art.69 ,comma 1 ,

- l'indicazione circa i co co co pro cui si applicano le disposizioni dei commi 23 e 24,

-l'aggiunta del comma 69 bis ,commi 1,2,3,4 e 5.

-l'interpretaziuone autentica del primo periodo del comma 3 dell'art.61  .

-comma 28/39- che rispettivamente  dispongono:

- l'aggiunta di un nuovo comma all'art.2549 cc  riguardante l' associazione in partecipazione,

- non  sono interessati   dalle nuove disposizioni i contratti in essere che alla data di entrata in vigore sono stati certificati ,

-l'abrogazioone del comma 2 dell'art.86 dec.legvo n.276/0.

-commi  32 e 33 .relativi alla disciplina del lavoro accessorio occasionale di cui all'art.70  e segg.dec.legvo n.276-03, disponendo  la presunzione che siano rapporti di lavoro a tempo indeterminato quelli che presentano determinati requisiti o condizioni

commi da 34 a 36 :concernenti  la disciplina dei tirocini ,prevedendo:

-entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento,

-la mancata corresponsione dell'indennit di una adeguata indennita' economica in favore dei tirocinanti  comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

commi da 37 a 40 ,che concernono  integrazioni e modifiche al comma 2 dellart.2 ,al secondo comma dell'art.6 ed all'art.7  della legge n.604/1966,il cui testo risulta sostituito

comma 41:relativo al licenziamento disciplinare di cui all'art.7 legge n.300/70 e all'7 legge n.604/66

-comma 42:relativo alle modifiche all'art.18 legge n.300-70

-comma 43 :relativo all'aggiunta di un periodi alla fine dell'art.30 comma 1 della legge n.183/2010

-commi 44/46   : dispongono modifiche ed iontegrazioni all'art.4,commi  9 e 12 ,nonche' all'art.5 comma 3, della legge n.223/91

-commi da 47 a  68 :relative alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art.18 legge n.300-70

                                                            Dall'1.1.2013

-comma 12:  relativo al comma 3 lettera a) del d.legvo n.368/01 ,come sostituito dal comm11 dell'art1 della legge di riforma ,inerente all'impugnazione dei a licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto sul contratto di lavoro ,ai sensi degli articoli 1,2 e 4 del dec.legvo 6.11.2001  n.368,e s.m.i..

-comma  18 :  in cui si prevede che  la  disposizione  di cui all'art.2 comma 3 del testo unico  dell'apprendistato ,come sostituito dal comma 16 lettera c)  dell'art.1 della legge ion esame  ,si applica  esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dall'1.1.2013.Alle assunzioni  con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'art.2 comma 3 del predetto testo unico   nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di riforma.

comma 20 :relativo   alle modifiche ed integrazioni all'art.3, commi 7 e 9 ,dec.leg.vo n.61/00 sul part time

comma 21: che apporta modifiche ed integrazioni   agli artt.34 ,commi 1 e 2  ,e 35,abrogando  il comma 37,del dec.legvo 276/03 in materia di lavoro intermittente.

                                                                 Da altra data specificata

comma 22:  che  prevede  :I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della  legge di riporma , che  risultino  incompatibili con le disposizioni  introdotte da  comma 21 della stessa , cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in parola.

---------------------------------

                              ARTICOLO 2  -AMMORTIZZATORI SOCIALI

                                             00000000000000000000

Da data entrata in vigore legge

-comma 4 :relativo all'applicazione delle disposizioni in materia di indennita' di disoccupazione  ordinaria non agricola  previgenti ai casi di cessazione della precedente occupazioni intervenuti  fino al 31.12.2012

-commi 48,49 e 50 :relativi a modifiche  ed intyegrazioni  a disposizioni della legge n.43/05 e della legge n.241-97

-comma 54: relativo al permanere dei requisiti di accesso e di misura del trattamento ' per i co .co.co vigenti al 31.12.2012 per coloro che han no maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'asrt.19 comma 2 legge n.2/09

-comma 57:relativo alla sostituzione del testo dell'art.1 comma 79 legge n.247/07

-commi  da 58 a 63:relativi ai provvedimenti di revoca ,a carico dei condannati per i reati indicati nel comma 58 ,delle prestazioni previodenziali  di cui siano titolari per diosoccupazioner ,assegno sociale,pensione sociale e pensione invalidi civili

-commi 72 e 73:relativi a modifiche apportate all'art.4 ,commi 1,3,8,9e 10 ,nonche' all'art.5 ,commi 1 e 2 della legge n.223-91

Dall'1.1.2013

-commi  da 1 a 10,da 12 a 32 ,34,da 36 a 43 e  45 .relativi alla Aspi e Mini Aspi

-comma 46: relativo al periodo massimo dell'indennita' di mobilita' per i lavoratori collocati in mobilita' dall'1.1.2013 al 31.12.2016

-commi da 51 a 53 e da55 a 56:relativi  all'indennita' ai co.co.co ex art.61 dec.legvo 276/03 rimasti privi di prestazione

-commi da 64 a 67:relativi alla possibilita che il Ministro del Lavoro ,dio concerto con quello dell'Economia ,disponga per gli anni 2013-2016 provvedimenti di concesione e di proroga degli ammmortizzatori sociali in deroga

-comma  68.riguardante l'applicazione delle aliquote contributive pensionistiche di fionanziamento e di computo di cui alle tabelle B e C allegato 1 legge n.214/11 ai lavoratori iscritti alle gestione ajutonpoma coltivatori diretti ,mezzadri e coloni dell'Inps ,che non fossero gia' interessati dalla predetta disposizione incrementale

-comma 69:relativo all'abrogazione di alcune disposizioni legislative dall'1.1.2013

Da altra data specificata

-comma 11 : relativo ad una durata piu' lunga dell'Aspi  legata all'eta' dei beneficiari

-comma 33 :riguardante l'esonero fino al 31.12.2016 del contributo previsto dal comma 31 per i casi in cui risulti dovuto il contributo per l'indennita' di mobilita' previsto dall'art.5 ,comma 4 ,legge n.223/91

-comma 35:  dispone l'applicazione del contributo di cui al comma 31 triplicato ,a decorrere dall'1.1.2017 ,nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personaleex art.4 comma 9 legge n.223/91 non abbia formato oggetto di accordo sindacale

-comma 47. :riguarda  la destinazione dall'1.1.2016 dellle maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'art.6 quater ,comma 2,legge n.43/05 ,come modificvato dal comma 48 dell'art.2 della legge in esame

commi 70 e 71 :relativi all'abrogazione di alcune disposiuzioni legislatiove a decorrere riospettivamente dall'1.1,..2016 e dall'1.1.2017

          --------------------------------------------------------------------------------

                       ARTICOLO 3 -TUTELE  IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

                                                     0000000000000000000

                                                 Dalla data entrata in vigore legge

commi 48 e 49: introducono modifiche ed integrazioni all'art.2, commi 475,476,476 bis,477  e 479 della legge n.244/07,

                                                                    Dall'1.1.2013

comma 1 :relativo all'aggiunta all'art.12 della legge n223/91 del comma 3 bis  ,secondo cui:A decorrere dal 1º gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a)imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».

Vale a dire che le imprese di cui alle lettere  da a) ad e)   saranno destinatarie  non  piu'in maniera sperimentale e transitoria ,ma definita e stabile dell'intervento della cigs e dei relativi obblighi contributivi e questo a differenza  di quanto  previsto dalla normativa  vigente sino al 31.12.2012

.commi 2 e 3 :riguardanti  la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali

-commi da 4 a 16 e da 22 a 45  :   in cui si prevede che  al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

-commi  17 e 18 : in cui si  stabilisce  che ,in via   sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge(di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare) è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali ,che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4,( ossia :almeno due anni di assicurazione ed eun anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio della sospensione) ,subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4 del presente articolo. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le disposizioni di cui  sopra non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

-comma 46 : prevede  l'abrogazione  dall'1.1.2013 di alcune disèposizioni legislative

                                                   Da altra data specificata

-commi 19,20 e 21.riguardano la costituzione ,dopo il 31.3.2012, con provvedimento del Ministro del Lavoro ,di concerto con quello dell'Economia ,del Fondo di solidarieta' residuale.

-comma 47:dispone l'abrogazione dall'1.1.2014  di alcune disposizioni legislative

-------------------------------------------------------------------------------------------

Art.4-ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

                                                        0000000000000000

Dalla data entrata in vigore legge

-commi da 1 a 7:che prevedono    rilevanti novita' ,rispetto alla regolamentazione dell'istituto della mobilita' di cui alla legge n.223/91,disponendo che    in casi di accordi a fronte di eccedenza di personale   gli stessi si   caratterizzano in particolare  per l'onere economico che gli accordi  possono prevedere sia posto a carico dei datori lavoro coinvolti  per incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani

-commi da 12 a 15:concernono la ridefinizione dei principi  da applicare per gli incentivi alle asssunzioni

-commi da 16 a 23 :introducono nuove forme di tutela  per le lavoratrici  e la  materita'

commi da 24 a 26 : stabiliscono  norme di tutela della paternita'  al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015

comma 27 :prevede  alcune modifiche  alla  legge 12 marzo 1999, n. 68

-comma 30  :modifica la previsione dell' articolo 22, comma 11, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in cui le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore."

 -comma  31: dispone  modifiche   all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 relativo agli appalti

 -commi   33 , 34 ,36 e 37:apportano  alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina contenuta nel decreto legvo n.181/2000 relativo ai servizi impiego

-commi 66 e segg.:si stabiliscono  che la certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica  nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.

- commi 72 e segg.:apportano modifiche ed integrazioni al  T.U.IMPOSTE REDDITI DPR N. 917/86

- comma 75:riguarda l'aumento dell addizionale comunale sui diritti   d'imbarco

-commi 66 e segg.:si stabilisce che la certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali è un atto pubblico finalizzato a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea. La certificazione conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta formalmente l'accertamento e la convalida effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato o autorizzato. Le procedure di certificazione sono ispirate a criteri di semplificazione, tracciabilità e accessibilità della documentazione e dei servizi, soprattutto attraverso la dorsale informativa unica  nel rispetto delle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy.

-commi 72 e segg.:apportano modifiche ed integrazioni al  T.U.IMPOSTE REDDITI DPR N. 917/86

 - commi  77,78 e 79  : dispongono   misure di razionalizzazione organizzativa di Inps ,Inail ed amministrazione Monopoli di Stato

Dall'1.1.2013

commi    da 8 ad 11 :riguardano  le assunzioni effettuate a decorrere dall'1.1 .2013 con contratto o a termine o in somministrazione  di soggetti disoccupati da oltre 12 mesi di eta' non inferiore a 50 anni,prevedenmdo la spettanza per la durata di 12 mesi della riduzionen   del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro,mentre se il contrato viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione   dura sino a  18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato

                                                

                                                               Da altra data specificata

comma 35:Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette a disposizione dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, una banca dati telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficiano.

-commi 58 e segg.:al  fine di conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collerttivo aziendale,