La lunga e tormentata vicenda relativa all'argomento del titolo si arricchisce di un nuovo capito,il cui protagonista è il Ministero di Giustizia

Ma andiamo con ordine!

E' noto che l'art.9 comma 6 del dec.legge n.1/12,in vigore dal 24 gennaio 2012 e convertito in legge n.27/12 , in materia di praticantato per le professioni ,dispone che:"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi."

Rispetto a tale disposizione ,  è  emerso  da subito  il dubbio  circa la retroattivita' o meno  della nuova    durata  del tirocinio    ,nel senso che ci si è chiesti  se  la   disposizione  riportata nel  dec.legge n.1/12 riguardasse  soltanto i praticanti che hano iniziato il tirocinio dopo il 24 gennaio oppure anche coloro che l'hanno avviato prima.

La Circolare del Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro del  02 maggio 2012, n. 1081  ,intervenuta in merito,   sulla durata del praticantato recitava:

"1. Durata del praticantato – i praticanti iscritti nel relativo registro fino al 30 ottobre 2011 possono, ai sensi dell'art. 20 del regolamento di attuazione del Praticantato approvato con delibera del CNO n. 341, del 21 ottobre 2011 portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui al D.M. 2dicembre 1997. L'esercizio di tale diritto dovrà essere comunicato in forma scritta al competente Consiglio Provinciale, in caso di mancata comunicazione si applica il Nuovo D.M. 20 giugno 2011.

2. Ai praticanti iscritti dal 01 novembre 2011 fino al 23 gennaio 2012 si applica il D.M .20 giugno 2011 nella sua interezza fino alla naturale scadenza.

3. Ai praticanti iscritti dal 24 gennaio 2012 si applica il D.M. 20 giugno 2011 ad eccezione della riduzione del periodo di frequenza a 18 mesi prevista dal citato D.L. 1/201 e dell'obbligo di corrispondere un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi."

Alla suddetta circolare , escludente   ogni efficacia retroattiva  per  la durata di 18 mesi del tirocinio, ha fatto seguito il Consiglio Nazionale Forense ,che , nella sua newsletter del 22 maggio 2012  ,ha pubblicato il parere reso dall'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia  con particolare riferimento alla durata  del tirocinio per coloro che lo hanno iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n,1/12  con cui si afferma   che,  mancando nel    decreto legge  una  norma transitoria, le nuove regole non possono trovare applicazione per i tirocini iniziati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge stesso, vale a dire, prima del 24 gennaio 2012.

La notizia  relativa al  predetto parere  è stata ripresa e condivisa con la  nota   23 maggio 2012, n. 45  dal Consiglio nazionale commmercialisti , facendo presente   ai propri associati  che "si tratta della prima presa di posizione ufficiale assunta da un Ministero " e di ritenere   quanto affermato  dallo stesso "  senz'altro   applicabile ai tirocinanti dottori commercialisti ed esperti contabili "

Incerti  se   conformarsi o meno al parere fornito dal Ministero di Giustizia con la nota sopra richiamata  si  sono ,invece , trovati  i   Collegi dei geometri ,periti industriali e periti agrari , posto che   alcune ordinanze dirigenziali del Miur (pubblicate in G.U del 10.4.2012 -serie speciale n.28)  nell'indire le sessioni di esami di stato per il 2012 ,hanno indicato   in 18 mesi il periodo di pratica sufficiente per l'ammissione all'esame di abilitazione ,riportandosi proprio all'art.9 comme 6 del dec.legge n.1/2012.Pertanto ,per i tirocini delle suddette tre professioni tecniche il praticantato ,pure se iniziato prima del 24 gennaio 2012 è di 18 mesi ,anziche' di 24 mesi ,come stabilito in precedenza.A confermare tale orientamento stanno i seguenti due   documenti del Colllegio Nazionale Perioti Agrari:

1)COMUNICATO STAMPA        

Tirocinio a 18 mesi da subito                

Presa di posizione decisa del Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati .                        

Condividendo appieno lo spirito innovativo della norma introdotta dalla legge 27 del 24 marzo 2012 (conversione del Decreto Legislativo nr.1 del 24 gennaio 2012 art. 9 c. 6) che ha ridotto il periodo di Tirocinio a 18 mesi e la pronta risposta del Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca che con l'ordinanza del 4 aprile 2012 (G.U. del 10/04/2012) ha definito l'ammissione per i candidati con questi requisiti, ritiene importante ribadire che, alla luce delle norme sopra richiamate, dovrà essere data la possibilità di accedere alle prove a tutti i candidati all'esame di stato (sessione 2012) per l'accesso alla libera professione di Perito Agrario, che alla data del 24 ottobre prossimo (giorno antecedente l'inizio degli esami) avranno maturato il periodo di 18 mesi di tirocinio.

Questa precisazione risulta necessaria a seguito delle voci che in questi giorni hanno in qualche modo messo in discussione questo principio.

Il Consiglio Nazionale, ribadisce il Presidente ….,  intende promuovere tutte le azioni di tutela di questa innovazione ritenendola utile ed indispensabile al processo di riforma in atto per l'accesso alla libera professione. Più di altre, si sottolinea  … che invece siamo stati comunque costretti a subire senza una vera necessità (vedi tariffe). Approvando in questo il segnale importante che il Governo ha voluto dare in merito alla richiesta di liberalizzazione rivolto in particolare ai giovani che potranno in questo modo avere una via di accesso al mondo del lavoro meno lunga. Il principio generale non ostacola infatti la possibilità di valutazione dei candidati che rimane, come da indicazioni della Costituzione, in capo all'esame di stato che dovrà valutare le capacità maturate durante il percorso di formazione.

2) la nota n.926 dell 28 maggio 2012 ,rimessa al Ministero di Giustizia-Uffici Legislativo-,con cui ,richiamando l'Ordinanza del  4.4.20122 n.2154  ,in  cui il Miur  ,nell'indire la sessione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario per l'anno 2011/12,ha fatto gia' applicazione del principio contenuto nell'art.9 c.6 del d.legge n.1/12 ,nel senso che  la citatardinanza all'art.2 B prevede espressamente "l'aver completato un periodo non superiorew a 18 mesi di attivita' tecnico …",considerando quindi applicabile   il dec,legge n.1/12.Pertanto ,alla luce di tale evidente discrasia ,il Collegio hga chiesto al Ministero di Giustizis di confermare la correttezza dell'interpretazione fornita  nel bando del MIUR per le categorie dei periti agrari ,industriali e dei geometri ,

In tale situazione d'incertezza,  peraltro è stato registrato  il giudizio di non condivibilita' dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ,che  sulla questione ha tenuto due  riunioni del Consiglio,  rispettivamente in data 3 e 30 maggio scorsi ,verbalizzando quanto sotto   è riportato   e  che in concreto significa disattesa del   parere negativo circa la   retroattivita' fornito dalla circolare del Ministero di Giustizia.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 30 MAGGIO 2012

DELIBERA n. 14

APPLICAZIONE DELLA DURATA DI 18 MESI DI TIROCINIO EX D.L. N. 1/2012 DETERMINAZIONI

Il Consiglio,

su relazione dei Consiglieri Avvocati Gaetano Viciconte e Francesco Singlitico

richiamata

la propria delibera n. 3 del 9.5.2012

visto ed esaminato

il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia trasmesso dal CNF il 21.5.2012 unitamente alla lettera del Ministro datata 14.5.2012 con cui si ritiene che la nuova disciplina del tirocinio si applichi solamente a coloro i quali si siano iscritti successivamente alla sua entrata in vigore

osserva

come il detto parere non sia condivisibile per le seguenti ragioni:

1) l'invocato principio della irretroattività della legge, ai sensi dell'ali. 11 delle Preleggi, non può trovare ingresso nella fattispecie in esame, e cioè sui tirocini in corso al 24.1.2012, poiché la nuova normativa, ed. ius superveniens, va ad incidere su rapporti giuridici ancora non esauriti; infatti, l'applicabilità della nuova durata del tirocinio anche a quelli che alla data del 24.1.2012 non si erano ancora conclusi, è ammessa perchè rapporti ancora pendenti, anche se sorti precedentemente all'entrata in vigore della nuova legge;

2) la ritenuta inapplicabilità della nuova legge ai tirocini in corso al 24.1.2012 perchè altrimenti il certificato di compiuta pratica potrebbe essere rilasciato, anche solo frequentando uno studio legale solo per sei mesi, qualora si acceda ad una scuola di specializzazione post-universitaria, non è stata risolta neppure per i soggetti che hanno iniziato il tirocinio dopo il 24.1.2012, visto che con la nuova nonnativa, introdotta con il D.L. 1/2012, non è stata modificata la disciplina generale di riferimento.

3) l'interpretazione fornita dal parere appare in contrasto con la ratio della recente disciplina legislativa in materia di liberalizzazioni, segnatamente, in tema di accesso alle professioni, che ha fissata in 18 mesi la durata a regime del tirocinio

4) l'applicabilità della nuova normativa anche alle pratiche in corso alla data del 24.1.2012, è confermata dall'Ordinanza Dirigenziale del 4.4.2012 (prot. 2155) pubblicata sulla G.U. del 10.4.2012 – 4a Serie speciale n. 28, con cui, nell'indire la sessione di esami di Stato per l'anno 2012 per l'esercizio della professione di perito industriale, indica in 18 mesi il periodo di pratica sufficiente per l'ammissione all'esame di abilitazione richiamando espressamente l'art. 9 comma 6 del DL n. 1/2012 in questione;

rilevato, altresì,

come il predetto parere introduca rispetto alle situazioni esaminate, che ricadono nel regime transitorio di applicazione della recente disciplina, un'obiettiva incertezza in ordine all'idoneità dello svolgimento del tirocinio limitatamente a 18 mesi, in sede di accesso all'esame di Stato;

Delibera

a) di confermare il contenuto della propria delibera n. 3 del 09.05.2012, ritenendo che alle situazioni ricadenti nel regime transitorio debba trovare applicazione il periodo di durata di 18 mesi del tirocinio;

b) di rendere noto a tutti gli interessati, mediante consegna di una specifica informativa da parte delle Segreteria dell'Ordine, della diversa posizione ministeriale espressa con il parere sopra menzionato, al fine di consentire agli stessi interessati la diretta valutazione del contrasto interpretativo formatosi al riguardo;

c) di invitare il CNF ad assumere tutte le iniziative opportune per garantire la corretta e uniforme applicazione della disciplina in materia.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità, alle ore 17,20 Se ne dispone la pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

Premesso quanto sopra esposto  ,da  parte di molti ci si è chiesto  :a quando la prossima puntata di questa novella e in che direzione si muovera' ?

La  risposta   ,che    si spera  definitiva e decisiva onde    rendere uniformi  ed omognei i comportamenti e  gli indirizzi  da parte degli organi statutari  dei varii  ordini e collegi  professionali sul tema  considerato ,è costituita  dalla circolare emanata in data 4 luglio 2012  dal Ministero dio Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia ,in cui si afferma che il tirocinio di cui all'art.,comma 6,del dec.legge n.1/12 ,entrato in vigore dal 24.1.2012 ,fissando il praticantato a 18 mesi ,è retroattivo e ,quindi, anche coloro che hanno iniziato il tirocinio prima dell'entrata in vigore dal provvedimento citato potra' partecipare agli esami, dopo aver completato 18 mesi di pratica.

La circolare,  afferma che "nei rapporti di durata - quale quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale - la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall'atto o dal fatto giuridico che li generò",proseguendo che ragionamento opposto,  però ,si deve fare   laddove  "per regolare gli effetti, si agisce sul fatto o sull'atto generatore del rapporto",  posto che in questi casi  "la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti".

Pertanto   nel caso in esame  deve ritenersi che "la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza",evidenziando del resto  "la volontà del legislatore è chiaramente improntata ad ampliare fin dall'immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro", mentre  nell'ippote di contraria interpretazione , si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Infine la circolare sottolinea che comunque  non sussiste  pericolo per la qualità dei professionisti,  che  "l'esame di abilitazione opererà la verifica necessaria in ordine all'idoneità".

  Infine la nota ministeriale chiarisce   pure l'ambito di applicazione del passaggio che prevede la possibilità per i primi sei mesi che il tirocinio possa essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione, in concomitanza con il corso di laurea , nel senso che è sempre necessario svolgere un periodo di dodici mesi presso uno studio professionale.

Cosa succedera' adesso? Ci sara' un adeguamento alla posizione del Ministero di Giustizia da parte del Miur e  degli ordini che si erano espressi per l'esclusione della durata di 18 mesi per i tirocini gia' iniziati prima del 24 gennaio 2012  fornendo    indicazione in tal senso  ai rispettivi iscritti oppure no?

Di certo gli avvocati non si discosteranno dalla previsione della circolare teste'  richiamata e la riprova sara' il bando degli esami di abilitazione di prossima emanazione!

Si conclude asserendo che  non  sarebbe da sorprendersi se la  questione  nei prossimi giorni  si arricchira' di  altri  aspetti.