Si richiama l'art.7 della legge n.223/91 ,che ,nei commi da 1 a 4, in merito alla durata dell'indennita' di mobilita' spettante ai lavoratori licenziati stabilisce quanto segue

"1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

4. L'indennità di mobilità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4. "

In relazione a quanto precede ,esaminando il testo della legge n.92/2012 ,si riscontra che il comma 46 dell' art.2 della stessa   ridetermina la duratta del trattamento in  questione ,disponendo quanto segue  ,fermo restando che l'indennita' di mobilita'  sara vigente sino all'anno 2016:

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 a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

 - lavoratori  dei  territori  non meridionali:

Dopo

 dodici mesi, elevati  a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima

un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni

Variazione:Nessuna

-lavoratori  dei territori meridionali:

Dopo

ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima

un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

 Variazione:nessuna

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b) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

- lavoratori  dei territori non meridionali  :

Dopo

dodici mesi, elevati  a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima

un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni

Variazione :diminuzione da 36 a 30 mesi per lavoratori con 50 anni e piu'

lavoratori  dei territori meridionali:

Dopo

diciotto mesi, elevati  a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima

un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Variazione: diminuzione di sei mesi  per tutti i lavoratori

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c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

lavoratori dei territori non meridionali :

Dopo

dodici mesi, elevati  a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima  

un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni

Variazione: doiminizione sei mesi  per lavoratori di 40 anni  e di 12 mesi per lavioratori di 50 anni

lavoratori  dei territori meridionali :

Dopo

dodici mesi, elevati  a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima

un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Variazione :diminuzione 12 mesi per  tutti i lavoratori

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d) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

- lavoratori dei territori non meridionali:

Dopo

dodici mesi, elevati  a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

Prima

un periodo massimo di  dodici mesi , elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a  36 per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni

Variazione:diminuzione  12 mesi per lavoratori di quaranta anni  e di 18 mesi per i lavoratori di 50 anni

-lavoratori  dei territori meridionali:

Dopo

dodici mesi, elevati   a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Prima

un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni

Variazione:diminuzione di 12 mesi per lavoratori di meno di 40 anni,di 18 mesi per lavoratori  di  40 anni e di 24 ,mesi per i lavoratori di  50 anni

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Nota Bene :

A) In Parlamento si sta esaminando il decreto legge n.83/12  relatiovo allo sviluppo  e la maggioranza avrebbe cponcordato  con il governo   apposito emendamento per   modificare   i  sopra riportati tempi di durata dell'indeniota' di mobilita'Vale  a dire che si allunghera' di un anno la mobilita' (dal 31,12,2013 al 31.12.2014) ,di cui beneficeranno soprattutto gli over 50 ed i lavoratori delle aziende operanti nei territori del mezzogiorno)

B) Si evidenzia che l'art.2 della legge n.92/12  prevede l'abrogazione e la variazione di alcune disposizioni in materia di mobilita' e  in proposito si citano i seguenti commi :

1)  comma 70:A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223(relativo all'Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali  e' abrogato.

2) comma 71.:A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223; c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223; e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

comma 72 :All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»; b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»; c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»; d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»; e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».

comma 73: All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita'» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».