La legge n.92/12 è interrvenuta anche sulla previsione normativa della legge n.183/2010     attraverso l'introduzione   di  un 'aggiunta  al testo del comma 1 dell'art.30 della predetta  legge,che pertanto,a seguito della modifica citata,risulta così formato:

Art. 30.

(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, contengano  clausole  generali,  ivi  comprese  le  norme  in tema di instaurazione   di  un  rapporto  di  lavoro,  esercizio  dei  poteri datoriali,   trasferimento   di   azienda  e  recesso,  il  controllo giudiziale  e'  limitato  esclusivamente,  in conformita' ai principi generali   dell'ordinamento,   all'accertamento  del  presupposto  di legittimita'  e  non  puo' essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni  tecniche,  organizzative  e  produttive che competono al datore di lavoro o al committente.  «L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto».