Tra le novita introdotte dalla riforma  di cui allaegge n.92/2012v ,in vigore dal 18 luglio corrente,figura ,in materia di ammortizzatori sociali l'Assicurazione Sociale per l'Impiego -ASPI ,di cui di  seguito si evidenziano gli aspetti  significati e rilevanti previsti  dalla relativa regolamentazione    contenuta nell'art.2 ,commi da 1 a 40 della legge prima   citata.

Come è noto, dall'art.24 della legge n.88/89  , a  decorrere dal 1› gennaio 1989, le gestioni  per  l'assicurazione contro la disoccupazione  involontaria,  ivi  compreso  il  Fondo  di garanzia per il trattamento di fine rapporto  e  per  l'assicurazione contro la turbercolosi, la cassa per  l'integrazione  guadagni  degli operai dell'industria,  la  cassa  per  l'integrazione  guadagni  dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per  l'integrazione  salariale  ai lavoratori agricoli, la cassa unica per  gli  assegni  familiari,  la cassa per il trattamento di richiamo alle  armi  degli  impiegati  ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici  di  malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per  il   rimpatrio   dei   lavoratori   extra-comunitari   istituito dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni  altra forma di previdenza a carattere temporaneo  diversa  dalle  pensioni, sono  state fuse in una  unica  gestione,  assumendo la   denominazione  di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori  dipendenti" ,che provvede  all'erogazione  delle relative prestazioni.

Premessso  quanto  sopra e precisato  che   ai casi di cessazione dalla precedente occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si applicano le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni. , si fa presente che per i nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013  ,risulta istituita , presso la predetta Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti,  , l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione.

Soggetti cui si applica l'Aspi

Destinatari   sono tutti i lavoratori dipendenti, i  compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni.

Soggetti   cui non si applica  l'Aspi

Le disposizioni relative all'Aspi non si applicano  :

1) ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.,vale a dire: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.;

2) agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

Condizioni e requisiti  per  conseguire l' Aspi

Condizione per  ottenere l' indennità   è  che i    lavoratori   compresi  abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, essendo in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, da cui risulta definita "la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti";

b) possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

Soggetti esclusi fruizione Aspi

Sono esclusi   i lavoratori   cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni (senza giusta causa) o per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 ,commi da 1 a 7,della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1  della  legge di riforma n.92/12 ossia attraverso la procedura di conciliazione attivata  ,a seguito di licenziamento individuale ,  avanti la Direzione territoriale del Lavoro competente e definita con verbale di accordo che preveda  la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro .

Importo Aspi

L'indennità  in questione è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

L'indennità mensile è :

a) pari   al 75% della  retribuzione mensile   nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente;

b) pari al 75 per cento   dell' importo di euro 1.1 80 ,incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo .

L'indennità mensile non può in ogni caso superare il c.d.massimale ,ossia l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni,restando pertanto confermato che l'importo dell'indennità in questione   non può superare i limiti previsti dalla legge, calcolati con riferimento alla retribuzione lorda percepita.

I limiti vengono incrementati ogni anno in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Peraltro,  e' da evidenziare che   a questa indennità   non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,che dispone :"Per  i  periodi  settimanali  decorrenti  da  quello  in corso al 1 gennaio  1986,  le  somme  corrisposte  ai  lavoratori  a  titolo  di integrazione  salariale,  nonche'  quelle  corrisposte  a  titolo  di prestazioni   previdenziali   ed   assistenziali   sostitutive  della retribuzione,  che  danno  luogo  a trattamenti da commisurare ad una percentuale  della  retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte  in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote  contributive  previste  a  carico  degli  apprendisti  alle lettere  a)  e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione medesima  non  si applica ai trattamenti di malattia e di maternita', nonche' all'indennita' di richiamo alle armi."

Riduzione misura Aspi

All'indennita'  si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione.e ,  ove dovuta, la stessa è ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Contribuzione figurativa per Aspi

Per i periodi di fruizione dell'indennità sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali  degli ultimi due anni,comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive.I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Durata  massima legale Aspi

In merito alla durata dell'indennita',  la legge di riforma   distingue fra :

1)) eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'1.1.2013 e fino al 31.12.2015

2) eventi di disoccupazione verificatisi  a decorrere dall '1.1.2016

Rispetto  agli eventi   sub 1), si stabilisce  la seguente disciplina:

a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2013: durata di  otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di  dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2014: durata di otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni,di  dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, di quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno 2015: durata di dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, di dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni ed inferiore a cinquantacinque anni,  di sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

Invece ,rispetto agli eventi sub 2) si dispone  che:

a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque anni, l'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo, anche in relazione ai trattamenti brevi  (mini-ASpI);

b) per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel medesimo periodo  per l'indennita' Aspi    ovvero  mini Aspi.

Decorrenza Aspi

. L'indennità   spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda,che per  fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono presentare, a pena di decadenza,  esclusivamente in via telematica,all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

Rapporto tra Aspi e nuova occupazione subordinata

La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni,mentre  in  caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato,senza dover dare comunicazione all'Inps , l'indennità  è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei mesi ,mentre al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa,restando stabilito che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI

Rapporto tra Aspi ed attivita' autonoma

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione,  che attualmente  è previsto nell'anno  in misura di euro 4.800  ,  il soggetto beneficiario deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un'apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall'attività autonoma.

Nei casi di cui  sopra  , inerenti lo svolgimento dell'attivita' lavorativa autonoma  ,   la contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Liquidazione in unica soluuzione Aspi

Si  prevede  che in   via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità   può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento, pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità è riconosciuta nel limite deòlla disponibilita' finanziaria  massima  di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati limiti, condizioni e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui  alla liquidazione dell'Aspi in unica soluzione.

Finanziamento Aspi

Con effetto sui periodi contributivi maturati a  decorrere  dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di mini ASpi    concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto  comma,  contributo  integrativo  dovuto  per  i  salariati  fissi  e  i giornalieri  di  campagna ) e 28, primo comma,( concernente la percentualizzazione contribuzione base) della legge 3 giugno 1975, n. 160.

L'aliquota contributiva di cui al comma  36,  di  finanziamento dell'ASpI,  non  ha  effetto   nei   confronti   delle   disposizioni agevolative  che  rimandano,  per   l'identificazione   dell'aliquota applicabile,  alla  contribuzione  nella  misura  prevista  per   gli apprendisti

Decadenza Aspi

Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui  al  presente articolo nei seguenti casi:     a) perdita dello stato di disoccupazione;

b)  inizio  di  un'attivita'  in  forma  autonoma  senza  che  il lavoratore effettui la comunicazione  all'Inps;

c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI.   ù

La decadenza  si  realizza  dal  momento  in  cui  si  verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato a percepire.

Mini Aspi

A decorrere dal 1º gennaio 2013, a  tutti i lavoratori dipendenti,   compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioniche possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, è liquidata un'indennità denominata "Mini ASpi

 L'indennità  in questione è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

L'indennita' mini Aspi mensile e' rapportata alla retribuzione mensile  ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione  mensile  sia pari  o  inferiore  nel  2013  all'importo  di  1.180  euro  mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli  impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei  casi  in  cui  la  retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennita' e' pari al  75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari  al  25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.  L'indennita'  mensile  non  puo'  in  ogni  caso   superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo unico,  secondo  comma, lettera b),  della  legge  13  agosto  1980,  n.  427,  e  successive modificazioni.

All'indennita' di cui  sopra   non  si  applica  il  prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,  n. 41.

All'indennita' di mini Aspi  si applica una riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di fruizione. L'indennita'  medesima, ove dovuta, e' ulteriormente decurtata  del  15  per  cento  dopo  il dodicesimo mese di fruizione.

Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono riconosciuti  i contributi figurativi nella misura settimanale pari alla media  delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due anni. I contributi  figurativi  sono  utili  ai  fini  del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi  non  sono utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei  casi  in  cui  la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

L'indennita'  in questrione  e' corrisposta mensilmente  per un  numero  di  settimane  pari  alla  meta'   delle   settimane   di contribuzione nell'ultimo anno,  detratti  i  periodi  di  indennita' eventualmente fruiti nel periodo.

Le disposizioni  relastive alla mini Aspi non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o  indeterminato, per i quali trovano applicazione le  norme  di  cui  all'articolo  7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20  maggio  1988,  n.  160,  e  successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8  agosto  1972,  n.  457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo  1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.

Detta  indennita'   e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano  perduto  involontariamente  la  propria  occupazione  e  che   siano in stato di disoccupazione  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  181, e successive modificazioni

L'indennita'    spetta  dall'ottavo  giorno successivo alla data di cessazione  dell'ultimo  rapporto  di  lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata  la domanda.

Per fruire dell'indennita' mini Aspi  i lavoratori aventi diritto  devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda,  esclusivamente  in via telematica, all'INPS, entro il termine di due mesi dalla data  di spettanza del trattamento.

La fruizione dell'indennita' e'  condizionata  alla  permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  e  successive modificazioni.

. In caso  di  nuova  occupazione  del  soggetto  assicurato  con contratto di lavoro subordinato, l'indennita' di cui al  comma  1  e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n. 608, e successive modificazioni, fino ad un massimo di sei  mesi;  al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a  sei  mesi l'indennita' riprende a decorrere dal  momento  in  cui  era  rimasta sospesa.

. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione  legati  al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai  fini  di  un nuovo trattamento nell'ambito dell'ASpI o della mini-ASpI  .

In  caso  di  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  in  forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile  ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione,  il  soggetto beneficiario  deve  informare  l'INPS  entro  un   mese   dall'inizio dell'attivita', dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il reddito  da lavoro  autonomo  sia  inferiore  al  limite  utile  ai  fini   della conservazione dello stato di disoccupazione, a ridurre  il  pagamento dell'indennita' di un importo pari  all'80  per  cento  dei  proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data di fine dell'indennita' o,  se  antecedente, la fine dell'anno. La riduzione  di  cui  al  periodo  precedente  e' conguagliata  d'ufficio  al   momento   della   presentazione   della dichiarazione dei redditi; nei  casi  di  esenzione  dall'obbligo  di presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  e'  richiesta  al beneficiario un'apposita  autodichiarazione  concernente  i  proventi ricavati dall'attivita' autonoma.

Nei  casi  di  cui   sopra ,  la  contribuzione  relativa all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione prestazioni temporanee  ai  lavoratori  dipendenti,  di  cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014  e  2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione  dell'indennita'   di mini  Aspi  puo' richiedere  la  liquidazione  degli  importi  del relativo  trattamento  pari  al  numero  di  mensilita'  non   ancora percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro  autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o  di  micro impresa, o  per  associarsi  in  cooperativa.  Tale  possibilita'  e' riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di  euro  per  ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede  mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  determinati  limiti, condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui  al presente comma.

Le  prestazioni  di  cui  all'articolo   7,   comma   3,   del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,( ossia l'ndennita' di disocupazione con requisiti ridotti  ) si  considerano  assorbite,  con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012,  nelle  prestazioni della mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Con effetto sui periodi contributivi maturati a  decorrere  dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennita' di mini ASpi    concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto  comma,  contributo  integrativo  dovuto  per  i  salariati  fissi  e  i giornalieri  di  campagna ) e 28, primo comma,( concernente la percentualizzazione contribuzione base) della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui  al  presente articolo nei seguenti casi:     a) perdita dello stato di disoccupazione;     b)  inizio  di  un'attivita'  in  forma  autonoma  senza  che  il lavoratore effettui la comunicazione  all'Inps;     c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;     d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', sempre che il lavoratore non opti per l'indennita' erogata dall'ASpI.   La decadenza  si  realizza  dal  momento  in  cui  si  verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato a percepire.

.

2.CONTRIBUTO ADDIZIONALE RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Con effetto sui periodi contributivi maturati a far data dall'1.1.2013  , ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il predetto  contributo addizionale   non si applica:

a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

c) agli apprendisti;

d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il  contributo addizionale  in parola ,relativo alle ultime sei mensilita'  ,viene  restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di

-trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

-assunzione da parte del  datore di lavoro  del  lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termin

 

3.CONSEGUENZE PER INTERRUZIONE RAPPORTO LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

E stabilito che in  tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione  del contributo addizionale

Il contributo  della somma pari al 50 per cento del trattamento mensile iniziale di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni  è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.,in cui si prevede la "possibilita' per  le  parti  di  recedere  dal  contratto  con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione  ai  sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile.  Se  nessuna delle parti esercita la facolta' di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario  rapporto  di  lavoro subordinato a tempo indeterminato."

Il contributo  in questione non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.,che dispone:"

4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale "

Si aggiunge che per   il periodo 2013-2015, il contributo di cui  si parla non è dovuto nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere

Il contributo  della somma pari al 50% del trattamento mensiule iniuziuale dell'Aspi per ogni 12 mesi di anzianita aziendale negli ultimi tre aanni,a decorrere dal 1º gennaio 2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale,   è moltiplicato per tre volte.

Si sottolinea ,peraltro ,che ,a  decorrere dal 1º gennaio 2013 ,all'articolo 2, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunta, in fine, la lettera e-bis,per cui il testo di  detto art.2 comma 2  risulta costituito come segue :

"2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla  previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:     a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie professionali;     b) assicurazione contro le malattie;     c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;     d) maternita';     e) assegno familiare. assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183»;.e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183»,secondo cui:"    1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a  decorrere  dal 1°  gennaio  2012,  per  i  contratti  di   apprendistato   stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre  2016,  e' riconosciuto  ai  datori  di  lavoro,  che  occupano   alle   proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno  sgravio contributivo del 100 per cento  con  riferimento  alla  contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma  773,  quinto  periodo,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi  contributivi  maturati nei primi tre  anni  di  contratto,  restando  fermo  il  livello  di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi  maturati  negli anni di contratto successivi al terzo. Con  effetto  dal  1°  gennaio 2012 l'aliquota contributiva  pensionistica  per  gli  iscritti  alla gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e  la  relativa  aliquota  contributiva  per  il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di  un  punto percentuale. All'articolo 7, comma 4,  del  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,  le  parole:  «lettera i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)».

L'aliquota contributiva di cui  sopra , di finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle disposizioni agevolative che rimandano, per l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.

All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole: «provvidenze della gestione case per lavoratori» sono aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per l'impiego».

A decorrere dal 1º gennaio 2013  viene ridotta al 2,6 %   l'aliquota contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  ,  che recita:"

1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.

4.RIDETERMINAZIONE PERIODO MASSIMO DIRITTO INDENNITA' MOBILITA'

Si richiama l'art.7 della legge n.223/91 che in merito alla durata dell'indennita' di mobilita' spettante ai lavoratori licenziati stabilisce quanto segue nei commi da 1 a 4:

"1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro: a) per i primi dodici mesi: cento per cento; b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

Il comma 48 dell'art.2 della riforma approvata in Senayo ,invece ,ridetermina la duratta del trattamento in  questione ,disponendo quanto segue:

" Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, il periodo massimo di diritto della relativa indennità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridefinito nei seguenti termini:

a) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1- territori  non meridionali -: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2 -territori meridionali-: ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

b) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2014:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: diciotto mesi, elevato a trenta per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantadue per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

c) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

d) lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:

1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;

2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2: dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

5.INDENNITA' PER  CO.CO.CO. A PROGETTO

A decorrere dall'anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente;

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;

d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ininterrotto di almeno due mesi nell'anno precedente;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno quattro mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

. L'indennità è pari a un importo del 5 per cento del minimale annuo di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

L'importo di cui al comma 52 è liquidato in un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000 euro se superiore.

Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015: a) il requisito di cui alla lettera e)  , relativo alle mensilità accreditate, è ridotto da quattro a tre mesi; b) l'importo dell'indennità è elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo; c) le risorse di cui al comma sono integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni

6.BONUS STRAORDINARIO FAMIGLIE ,PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENTI

In merito all'argomento del titolo,  l'art..1 comma 1 della legge n.2/09 ,il comma 51 dell'art.2 del  dispone che :

1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1; b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2; c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c)

Premesso quanto sopra si evidenzia che il comma 55 dell'art 2 della riforma approvata in Senato ,dispone che :"A decorrere dal 1º gennaio 2013 le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.

7.MODIFICA ALIQUOTA CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA

Si ricorda che l'art.1 comma 79 della legge n.247/07 prevedeva che:

"79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento"

Premesso quanto sopra si precisa che il comma 57 dell'art.2 della riforma  stabilisce che all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, al 28 per cento per l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno 2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno 2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2018»."

8.SANZIONE ACCESSORIA REVOCA PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

L'argomento e' previsto e disciplinato dal comma 58 dell'art.2 in esame ,che stabilisce quanto  di seguito si riporta.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis,( associazione eversiva)  280(attentasto per finalita' terroristiche e di eversione) , 289-bis, (attentato contro organi costituzionali e assemblee regionali)416- ,((associazione per delinquere) 416 bis- Associazione di tipo mafioso) ,416 ter   (scambio elettorale politico) ,art.422 (strage) cpodice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo.

I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo.

Inoltre il comma 62 dispone che :" Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

9.AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Tale argomento e' disciplinato nel comma54 dell'art.2 ,prevedendo che  al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni 2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.

Inoltre ,si stabilisce che nell 'ambito delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi del comma 64 del presente articolo possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.

Risulta precisato che  fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,relative all'anzianita' aziendale di  90 giorni per la cig e di 12 mesi,di cui sei di effettibo lavoro ,per l'indennita' di mobilita' -

10.DISPOSIZIONI ABROGATE

A decorrere dal 1º gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

70. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è abrogato.

71. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223; c) articolo 10, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223; e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

11.MODIFICHE FORMALI AL TESTO DELLA LEGGE 223/91

72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di licenziamento collettivo»;

b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «il licenziamento collettivo» e le parole: «programma di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «programma di riduzione del personale»;

c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure di licenziamento collettivo»;

d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «collocati in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati»;

e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole: «posti in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziati».

73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilità» sono sostituite dalla seguente: «licenziare».