Questo argomento risulta   disciplinato  nei  commi da 1  a 7 dell'art.4  della legge n.92/2012 .   che prevedono quanto segue con rilevanti novita' rispetto alla regolamentazione dell'istituto della mobilita', di cui alla legge n.223/91 , che in particolare si caratterizzano  per l'onere economico che gli accordi sottoscritti    stabiliscono  sia posto a carico dei datori lavoro coinvolti dalla procedura di eccedenza di personale ,   così da  incentivare l'esodo dei lavoratori piu' anziani,che entro 4 anni raggiungono i requisiti minimi  di pensione.

Infatti, viene disposto che nei casi di eccedenza di personale, gli accordi tra i  datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

I lavoratori coinvolti nel programma di cui  sopra  debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato  , nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro per dare efficacia all'accordo di cui  sopra ,   presenta apposita domanda all'INPS,  allegando  specifica   fideiussione bancaria ,a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi.

L'accordo  predetto diviene efficace a seguito della validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed al datore di lavoro.

Intervenuta la predetta validazione dell'accordo  ,   il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa,fermo restando   comunque ache   in caso di mancato    versamento mensile  , l'INPS  non procede ad erogare le prestazioni,ma    notifica un avviso di pagamento ,mentre,decorsi centottanta giorni  da tale  notifica senza l'avvenuto pagamento, l 'Istituto procede alla escussione della fideiussione.

Infine ,si   stabilisce  che  il  pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni ,provvedendo  contestualmente all'accredito della relativa contribuzione figurativa.