Le variazioni menzionate nel titolo risultano apportate dalla legge n.92/12 con le dispposizioni contenute nei commi 44,45 e 46 dell'art.1 ,che riguardando l'art.4 ,commi 9 e 12,nonche' l'art. 5 ,comma 3,della legge n.223/91,entrano in vigore dal 18 luglio 2012 ,tenedo conto tuttavia dello stato delle procedure di licenziamento previste dall'ultima legge citata
Di seguito , si riportano i testi previsti dalle norme suddette risultanti a seguito delle modifiche ,che sono evedenziate con inchiostro rosoo ed in grassetto :
1) art.4 commma 9:. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, "Entro sette giorni dalla comunicazione di recesso"l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2"
2) art.4 comma 12:" Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.«Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».
3 ) Art.5 . Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all'art. 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».
Le novita normative di cui sopra sono state suggerite dai problemi che spesso hanno caratterizzato le procedure collettive e che hanno a volte portato all'invalidita' delle stesse e dei relativi licenziamenri.
Per quanto riguarda la comunicazione degli eventuali lavoratori licenziati ,a conclusione della procedura di consultazione sindacale,all'istituzione competente ed ai sindacali interessati ,con la indicazione di tutti gli elementi previsti ,la legge di riforma stabilisce che essa non deve piu' essere contestuale alla collocazione in mobilita' dei dipendenti coinvolti,bensì puo' essere effettuata entro i sette giorni successivi alla comunicazione scritta dei singoli recessi.
In merito ai vizi della comunicazione ai sindacati di avvio della procedura di mobilita', è previsto che gli stessi possono venire sanati ad ogni effetto di legge da un accordo siundacale concluso nel corso della procedura intrapresa.
Questo evitera' che singoli lavoiratori possano far valere vizi della procedura per ottenere l'annullamento del proèprio licenziamento personale.
Riguardo alle sanzioni che possono applicarsi per violazioni prettamente formali,viene disposto che per i vizi non sanati delle procedure siano colpiti soltanto economicamente,applicando una sanzione da 12 a 24 mensilita'.
Per la mancanza della forma scritta nel licenziamento si applica il regime sanzionatorio piu' pesante (reintegrazione e risarcimento di tutte le mensilita' non percepite,che comunque non devono essere inferiori a cinque)
Infine, si applica il reintegro con il risarcimento non superiore a 12 mensilita' per i licenziamenti intimati violando i criteri di scelta dei lavoratori licenzoati.
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