Le modifiche alla disciplina degli appalti sono previuste . dal comma 31 dell'asrt.4 della legge n.92/2012, in cui appunto si dispone che all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,»;
b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai seguenti: «Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
Si trascrive il nuovo testo del citato art.29, comma 2, del dec.legvo n.276/03 ,in cui le aggiunte e sostituzioni sono evidenziate con inchiostro rosso ed in grassetto :
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,
In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato
in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite
di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti. (L 296/2006)
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato
in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due
anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le
quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in
relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. ((Ove convenuto in giudizio per il
pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella
prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal
caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo'
essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa
escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e'
stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i
beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente
imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei
confronti del coobbligato secondo le regole generali))" (DL n. 5/2012)Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali
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