In merito ,i commi da 12 a 14 dell'art.4 della legge n.92/12  stabiliscono che  per  garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente legge, si  applicano i seguenti princìpi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva,restando inteso che  gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e detta esclusione opera   anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (Sent.Casazione n.16288 dell'16.7.2011 ed art.2539 cc),fermo restando che , in caso di somministrazione, tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

Inoltre è stabilito che  per la determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato,mentre non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Altresì  è da evidenziare  che all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».

Pertanto si riporta il nuovo testo dell'art.8 ,comma 9 ,legge n.407/90 ,a seguito  della predetta sostituzione ,che risulta evidenziata con inchiostro rosso ed in grassetto :

Pertanto ,il nuovo testo della disposizione citata ,risulta essere il seguente:"9. A decorrere dal 1› gennaio 1991  nei  confronti  dei  datori  di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno  ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento  straordinario di integrazione salariale da un periodo  uguale  a  quello  suddetto, quando esse  non  siano  effettuate  in  sostituzione  di  lavoratori dipendenti dalle stesse imprese  per  qualsiasi  causa  licenziati  o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali  sono  applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasi mesi. A  tal fine sara' costituita in ogni regione apposita lista dalla  quale  le assuzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalita' indicate entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge con decreto del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale. Nelle  ipotesi  di  assunzioni  di  cui  al presente comma effettuate  da  imprese  operanti  nei  territori  del Mezzogiorno  di  cui  al  testo  unico  approvato  con  decreto   del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero  da  imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi. 10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10,  comma  1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:   "a-bis) liste di mobilita': lavoratori  da  lungo  tempo  in  cassa integrazione  o  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  da   lungo periodo".

  Infine  si  evidenzia:
-  la nuova disposizione  secondo cui l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un (qualsiasi )rapporto di lavoro o di somministrazione(incentivato) producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione;
-la previsione del comma  28,secondo cui al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono soppresse le parole: «In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68, i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno 2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso secondo i criteri di cui al comma 67 e con la modalità di cui al primo periodo del presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello». Conseguentemente è abrogato il comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
-la disposizione contenuta nel comma 29 ,secondo cui: ". Per l'anno 2011, per gli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero già impegnate per le medesime finalità