Tra le le disposizioni contenute nella legge n.92/12 ,relativa alla riforma del lavoro ,in vigiore dal 18 luglio 2012,figurano quelle dei commi da 16 al 23 riguardanti la disciplina della convalida per tutti i lavoratori che hanno intenzione di dimettersi o di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con il proprio datore di lavoro

 Le norme predette  dispongono l 'obbligo per il lavoratore di confermare le dimissioni,utilizzando specifiche procedure,cosi' da fornire certezza  sia sulla  data effettiva delle dimissioni, che sulla  d  libera ed autonoma volontà del lavoratore  nel  risolvere il rapporto di lavoro , volendosi  porre fine all'odiosa pratica  delle dimissioni in bianco  ,purtroppo   ancora  utilizzata   da imprenditori senza scrupoli   a danno del personale dipendente.

Si puo' affermare che  le nuove disposizioni perseguono la tutela della libertà negoziale del lavoratore,  nonche' il legittimo affidamento del datore di lavoro  conseguente al comportamento del  dipendente ,così che la convalida risulta essere condizione sospensiva della risoluzione del rapporto di  lavoro,mentre durante il periodo della tutela della maternita' ,risulta ampliato il  tempo entro cui la convalida può venire attuata.

La procedura di convalida era stata gia' sperimentata dall'ordinamento giuridico nazionale  con la legge n.188/07,ma dopo alcuni mesi la stesssa venne abrogata,essendo riteniuta  un adempimento particolarmente artificios, che  arricchiva di un nuovo  formalismo  le incombenze a carico dei datori di lavoro e dei professionisti  per la gestione del personale.

Sono previste  due distinte procedure di convalida   dai commi citati dell'art.4 della legge di riforma.

Quella  di cui comma 16 ,riguarda le dimissioni  e le risoluzioni consensuali effettuate nel periodo di tutela   accordato dal decreto legislativo n. 151 del 2001  alla  maternità e paternità , che sostituisce   quella prevista dal comma 4 dell'articolo 55 del citato  decreto legislsativo,  in cui si stabiliva  , durante il periodo protetto ,la preventiva convalida a cura del servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, delle dimissioni volontarie presentate nel periodo di gravidanza o entro il primo anno di vita del bambino ed anche di accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Rispetto alla disciplina precedente ,quella in vigore  dal 18 luglio 2012,prevede :

a) estensione dal primo al terzo  annno di vita del bambino la durata del periodo in cui vige  l'obbligo di convalida delle dimissioni volontarie,ricordando che questo vale  pure per  l' accoglienza del minore adottato o in affidamento,mentre  in caso    di adozioni internazionali  è disposto  che  i 3 anni decorrono dal momento della comunicazione della propostadi incontro con il minore adottato ovvero della comunicazione dell'invito a recarsiall'estero per ricevere la proposta di abbinamento ;

 b) la convalida si estende ai casi di risoluzione  consensuale del rapporto di lavoro;

c) la convalida costituisce condizione sospensiva per l'efficacia della cessazione del rapporto di lavoro,evidenziando che cio' era gia' previsto dalla precedente normativa ,ma senza specificarne  l'efficacia sospensiva.

 Invece, la procedura disciplinata dal a comma 17 riguarda la  convalida   per le  dimissioni o risoluzioni consensualifei restanti dipendenti

Pertanto ,in base a quanto sopra ,si constata che dal 18 luglio 2012,tutti  i prestatori ,interessati a   dimettersi o a risolvere consensualmente con l'azienda, il proprio rapporto di lavoro   devono provvedere alla convalida  rispettando le modalità fissate dalla normativa ,sottolineando che di conseguenza senza la convalida non risulta efficace la risoluzione del rapporto di lavoro, che nel frattempo rimane sospeso sino  all'adempimento convalidativo.

  Soggetti pubblici  abilitati e procedure di convalida

  Abilitati alla convalida delle dimissioni sono:

1. la Direzione territoriale del lavoro, competente per territorio;

2. il Centro per l'impiego, competente per territorio .

 Presso quale sede  di  DPL o Centro Impiego deve avvenire la convalida?  quella   di ubicazione della  sede operativa dell'azienda, quella  ove è ubicata la sede legale dell'azienda o quella  di residenza del  lavoratore?

Per rispondere,  si ritiener consonfacente tener presente  la motivazione principale della norma in masteria  ,che è quella di verificare l'autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore ed accertare la veridicità della data apposta nella lettera di dimissioni.

Pertanto ,.non si ritiene consono ,a fronte della motivazione della convalida  ,costringere il lavoratore ad andare presso il Centro per l'impiego ove è ubicata l'aziendaquando, magari, lo stesso è residente in un'altra provincia o addirittura in  un'altra regione.

Infatti rendere obbligatorio cio' ,determinerebbe un aggravio della procedura ,il che si porrebbe in netto  contrasto con la finalita' perseguita dal  legislatore ,che è quella di eliminare le c.d. dimissioni in bianco.

Per le dimissioni e risoluzioni consensuali così dette  "ordinarie" ,è richiesta la sottoscrizione di apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di   trasmissione della comunicazione obbligatoria on line del datore di lavoro di cessazione del rapporto di lavoro (COT), ovvero la sottoscrizione   presso la sede della DTL ,dove  il prestatore si deve recare,di conforme dichiarazione ,senza l'adozione in merito   di particolari forme istruttorie,in quanto il personale preposto a tale compito  si limita a registrare la manifestazione di volonta' del prestatore a cessare il rapporto di lavoro.

Si aggiunge che in futuro potranno essere utilizzate per la convalida le seguenti  procedure di convalida alternative ,ossia quelle:

a)    definite dalla legge "semplificate "  ,che devono essere individuate con decreto del  l Ministro del Lavoro;

b)  da realizzare   presso le sedi individuate dai contratti collettivi stipulati dalle  organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Obblighi del dattore di lavoro per la convalida

Spetta al datore di lavoro verificare che il dipendente adempia  alla convalida,non gia' aspettando passivamente la consegna  dal predetto delle dimissioni convalidate dalla DTL o dal CPI, ma  ,nell'ipotesi  di diomissioni senza convalida ,attivandosi e convocare , entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, il lavoratore attraverso un invito scritto  da recapita  recapit  domicilio del  medesimo o  meglio ancora nelle sue mani ,allegando la copia della ricevuta di   cessazione al Centro per l'Impiego.

 Ricevuto il predetto invito con  relativo allegato,il prestatore entro sette giorni deve  recarsi presso il proprio datore di lavoro o altro soggetto abilitato alla convalida.

In mancanza di rispetto di quanto sopra nel terminev fissato,il prestatore non potra' piu' far valere la  mancata attuazione delle procedure previste dalla nuova norma per invalidare la cessazione del rapporto di lavoro.

Si aggiunge che l'eventuale immobilismo del datore di lavoro nel  conseguire la convalida,  comèporta  che le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.

Revoca dimissioni o risoluzione consernsuale

Un    importante aspetto  introdotto dalle disposizioni in esame   concerne il "diritto di ripensamento" del lavoratore ,previsto dal comma 21 dell'art.4,che appunto stabilisce la possibilità che il lavoratore, entro 7 giorni dalla ricezione dell'invito del datore di lavoro a presentarsi presso una delle sedi previste per la convalida, revochi, anche in forma scritta, le dimissioni o la risoluzione consensuale a suo tempo presentate.

 Si evidenzia che  ,come la dimissione, la revoca è un atto unilaterale del lavoratore, rispetto alla  quale ,salvo diversa indicazione in merito da parte delle istituzioni competenti ,della dottriuna e della giurisprudenza, il datore di lavoro non ha possibilita' di   obiettare alcunché.

Sarebbe confacente che la revoca in parola avvenga in forma scritta,anche se non risulta esplicitamente richiesta dalle disposizioni in esame,ma consente di evitare contenzioso  sulleffettivo esercizio della stessa da parte del   lavoratore.

Qualcuno sulla disposizione  relativa alla   revoca  delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro  lamenta  l'invasivita' della stessa nei confronti del    datore di lavoro ,soprattutto  pensando ai casi di  revoca di dimissioni effettuate mesi prima ed alle quali  sono seguite  nuove assunzioni in  sostituzione del personale  dimissionario  ovvero   ai casi di   risoluzioni consensuali  accompagnate da un incentivo all'esodo.

Purtroppo , cio si deve limitare a  prendere atto di   dette contestazioni,ma aggiungendo che le disposizioni sulla revoca  stabiliscono  quanto sopra precisato, cosi' che   a maggior ragione i datori di lavoro e i relativi delegati sono chiamati ad un'attenta e responsabile applicazione degli adempimenti in materia di convalida

Rispetto al   periodo intercorso tra il recesso e la revoca, quando non risulta  lavorato,è da affermare che il dipendente  non matura alcun diritto retributivo e contributivo ,poicvhe sio tratterebbe di una sorta  di aspettativa  non retribuita.

La normativa sulla convalida  termina con la previsione di una sanzione a carico del datore di lavoro che utilizzi le dimissioni in bianco,stabilendo che ,salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che abusa del foglio firmato in bianco dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto,viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 30.000 euro,il cui accertamento ed irrogazione compete esclusivamente agli  ispettori del Ministero del lavoro.

  E poi di quale di quale territorio si parla? quello ove è ubicata

la sede operativa dell'azienda, quello ove è ubicata la sede legale dell'azienda o quello

ove è residente il lavoratore?

Per rispondere ai quesiti, inizierei identificando nuovamente la motivazione principale

della norma e cioè quella di verificare l'autenticità della manifestazione di volontà del

lavoratore ed accertare la veridicità della data apposta nella lettera di dimissioni. In

considerazione di ciò, ad avviso dello scrivente, non si vede per quale motivo si debba

costringere il lavoratore ad andare presso il Centro per l'impiego ove è ubicata l'azienda

quando, magari, lo stesso è residente in un'altra provincia, magari di un'altra regione.

La semplificazione si trasforma in un aggravio della procedura che potrà portare a

danneggiare nuovamente l'idea del legislatore: eliminare le c.d. dimissioni in bianco.

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 ALLEGATI

Commi da 16 a 23 art.4 legge n.92/2012

16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  e'
sostituito dal seguente:
«4. La risoluzione consensuale  del  rapporto  o  la  richiesta  di
dimissioni  presentate  dalla  lavoratrice,  durante  il  periodo  di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi  tre
anni di vita del bambino o nei primi  tre  anni  di  accoglienza  del
minore  adottato  o  in  affidamento,  o,   in   caso   di   adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni  di
cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal  servizio
ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
competente per  territorio.  A  detta  convalida  e'  sospensivamente
condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro».
17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma  4,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo,  l'efficacia
delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente  condizionata
alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro
o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero  presso
le sedi individuate  dai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
a livello nazionale.
18. In alternativa alla procedura di cui al comma  17,  l'efficacia
delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente  condizionata
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del
lavoratore apposta in  calce  alla  ricevuta  di  trasmissione  della
comunicazione  di  cessazione  del  rapporto   di   lavoro   di   cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile  1949,  n.  264,  e  successive
modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  possono  essere  individuate
ulteriori modalita' semplificate per accertare la  veridicita'  della
data  e  la  autenticita'  della  manifestazione  di  volonta'  della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione  alle  dimissioni  o  alla
risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo  dei
sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di
comunicazioni obbligatorie.
19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non  proceda
alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione  di  cui
al comma 18, il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto,  per  il
verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o  il
lavoratore  non  aderisca,  entro  sette  giorni   dalla   ricezione,
all'invito a presentarsi presso le sedi di cui  al  comma  17  ovvero
all'invito ad  apporre  la  predetta  sottoscrizione,  trasmesso  dal
datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero  qualora  non
effettui la revoca di cui al comma 21.
20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere  allegata
copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera
validamente  effettuata  quando  e'  recapitata  al  domicilio  della
lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di  lavoro  o  ad
altro  domicilio  formalmente  comunicato  dalla  lavoratrice  o  dal
lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
21. Nei sette giorni di cui al comma 19,  che  possono  sovrapporsi
con il periodo di  preavviso,  la  lavoratrice  o  il  lavoratore  ha
facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione  consensuale.  La
revoca puo' essere comunicata  in  forma  scritta.  Il  contratto  di
lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad  avere  corso
normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non sia stata  svolta,  il  prestatore  non  matura  alcun
diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione
di ogni  effetto  delle  eventuali  pattuizioni  a  esso  connesse  e
l'obbligo  in  capo  al  lavoratore  di   restituire   tutto   quanto
eventualmente percepito in forza di esse.
22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17  ovvero
della sottoscrizione di cui al comma 18,  il  datore  di  lavoro  non
provveda  a  trasmettere  alla  lavoratrice  o   al   lavoratore   la
comunicazione contenente l'invito entro il termine di  trenta  giorni
dalla data delle  dimissioni  e  della  risoluzione  consensuale,  le
dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di  lavoro  che
abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore
al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione  consensuale  del
rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro  5.000  ad
euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della  sanzione  sono  di
competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689.

Stralcio circolare n.18/12 MLPS

Dimissioni "in bianco"
Al fine di contrastare pratiche illecite volte a mascherare licenziamenti illegittimi, la riforma
prevede, per le dimissioni decorrenti dal 18 luglio 2012, una procedura specifica mirata a verificare
la volontà del lavoratore di dimettersi o di prestare il proprio consenso alla risoluzione consensuale
del rapporto.
In particolare, viene previsto che, tranne nelle ipotesi di cui all'art. 55, co. 4, del d.lgs. n. 151/2000,
come modificato dalla L.n. 92/2012 (convalida negli specifici casi da parte del servizio ispettivo del
Ministero del lavoro) le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono
"sospensivamente condizionate" alla convalida presso la competente Dtl (ovvero presso i Centri
per l'impiego o altre sedi individuate dalla contrattazione collettiva) o alla sottoscrizione di una
dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del
rapporto di lavoro di cui all'art. 21 della legge n. 264/49.
Il dicastero ritiene che la convalida non sia richiesta nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto
rientri nelle procedure di riduzione del personale effettuate in una sede qualificata istituzionale o
sindacale, che garantiscono comunque la genuinità del consenso del lavoratore.
Le convalide presso le Dtl, ad eccezione di quelle legate alla tutela della genitorialità, dovranno poi
consistere in una semplice constatazione, da parte dei funzionari competenti, della manifestazione
di volontà del lavoratore a terminare il rapporto di lavoro.
La riforma stabilisce, infine, che nel caso in cui il lavoratore non proceda alla convalida o alla
sottoscrizione, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore interessato, entro 7 giorni
di calendario dalla ricezione dell'invito, non si presenti presso le sedi indicate per la convalida o
non provveda ad apporre la dovuta sottoscrizione della suddetta dichiarazione.
Durante tale periodo, il lavoratore può anche revocare le dimissioni; tale revoca, seppur non
richiesta in forma scritta, dovrà opportunamente essere formalizzata, al fine di evitare possibili
contenziosi.
  Si esclude che   verifica sia necessaria laddove vi siano cessazioni di lavoro effettuate in sedi qualificate istituzionali o sindacali per effetto di accordi ex art. 410 , 411, e 420 c.p.c. Tali sedi offrono pertanto garanzie ampie per tali verifiche

 Si rammenta, infine, che il datore di lavoro deve trasmettere al lavoratore l'invito a manifestare lapropria volontà entro 30 giorni dalla data delle dimissioni e della risoluzione consensuale, altrimenti le dimissioni saranno prive di effetto.


  5

I Ministero con la Circolare 18 citata esclude che tale verifica sia necessaria laddove vi

silano cessazioni di lavoro effettuate in sedi qualificate istituzionali o sindacali per effetto di

accordi ex art. 410 , 411, e 420 c.p.c. Tali sedi offrono pertanto garanzie ampie per tali

verifiche