Si segnala  all'attenzione degli interesati   il sottoriportato  Messaggio dell'Inps 02 luglio 2012, n. 11019 relativo  aòlla risposta data ad un quesito riguardante lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello ex lege n.247/2007

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Quesito

Una sede della regione ha posto un quesito in ordine allo sgravio in oggetto, disciplinato per i singoli periodi da appositi decreti interministeriali di attuazione.

Come noto, ai fini dello sgravio, i predetti contratti devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la locale D.P.L. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione.

La domanda inoltrata all'INPS deve contenere, tra l'altro,

- la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

- la data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Nella fattispecie, il contratto, depositato presso la competente DPL nel 2006 e relativo al biennio 2007/2008, è stato oggetto di rinnovo tra le parti per i periodi 2009/2010 e 2011/2012.

In attesa di conoscere se anche per gli anni successivi al 2010 verrà confermata la concessione di detto beneficio, si chiede di chiarire se un contratto, a suo tempo depositato presso la DPL e tuttora in vigore tra le parti, può essere considerato valido ai fini dello sgravio per periodi successivi benché del relativo rinnovo non sia stata formalmente notiziata la competente DPL.

A parere della scrivente,in virtù dell'asserita proroga, i benefici ex lege 247/2007 sembrerebbero essere applicabili anche per i periodi successivi all'iniziale previsione contrattuale.

Peraltro, i messaggi 6454 e 75972012, nel fornire istruzioni operative fanno riferimento, oltre alla data di deposito del contratto, anche alla sua validità temporale oltre che alla ultrattività dello stesso.(vedasi anche manuale utente, pagg. 6-8).

Risposta

La normativa che regola la materia prevede la sottoscrizione e il successivo deposito dei contratti di secondo livello ai fini dell'ammissione al beneficio. A tal fine, il DM stabilisce che la registrazione presso la DTL, ove già non effettuata, possa avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DM.

Rispetto ai rinnovi, che differiscono dalle situazioni di ultrattività (che, di contro - ove prevista - funziona proprio in assenza di rinnovo), si ritiene che laddove si limitino a procrastinare la scadenza originariamente fissata, senza dar luogo ad una rinegoziazione degli importi e/o dei parametri per il calcolo delle erogazioni, il deposito possa anche non essere necessario. In caso contrario,  sembra plausibile considerarli come un nuovi accordi con la necessità del loro deposito.