I chiarimenti di cui al titolo sono contenute nella sottostante nota del Ministero del Lavoro n.10648/2012 ,che richiamando la legge n.120/2010 ,precisa che la possibilità per i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate, di richiedere la ripartizione in rate mensili del pagamento dovuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni, accertate contestualmente con un unico verbale di importo superiore ad euro 200. si applica ai soli casi previsti dalla norma in parola e, pertanto, unicamente alle sanzioni emesse ai sensi del codice della strada,
Inoltre si segnala che alla nota ministeriale risulta allegata la circolare emanata in materia a suo tempo dal Ministero Interrno
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione III - Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica
Prot. n. 37/0010648/MA007.A001
Roma, 7 giugno 2012
Oggetto: Legge 120/2010, rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 202 bis del Dlgs. 285/1992 e ss. mm. ed ii. - Circolare Ministero dell'lnterno.
Come noto, l'art. 202 bis del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada) inserito dall'art. 38, comma 1, della legge 29 luglio 2010 n. 120 , prevede la possibilità per i soggetti che versino in condizioni economiche disagiate, di richiedere la ripartizione in rate mensili del pagamento dovuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni, accertate contestualmente con un unico verbale di importo superiore ad euro 200.
Tale procedimento di rateizzazione si applica ai soli casi previsti dalla norma in parola e, pertanto, unicamente alle sanzioni emesse ai sensi del codice della strada, considerata la specificità della novella normativa e la sua peculiare collocazione nel Codice della Strada, in ossequio al principio di specialità previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689. È infatti esclusa la possibilità di estensione analogica della previsione dell'art. 26 L. 689/81, al fine di ottenere la rateizzazione della sanzione ridotta indicata nel verbale di accertamento e notificazione dell'illecito amministrativo, prima della emanazione della successiva ordinanza-ingiunzione (cfr. interpello n. 4/11), posto che, per espressa disposizione di legge, la sanzione ridotta indicata nel verbale di contestazione deve essere pagata entro sessanta giorni e non può quindi essere sottoposta ad ulteriore rateizzazione (art. 16, L. n. 689/81).
Sulla materia, nelle more del decreto interministeriale previsto dal comma 9 dell'art. 202 bis in oggetto, che dovrà stabilire le modalità applicative della norma, il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare prot. n. 0006535 del 22 aprile 2011, reputando sufficientemente individuati i criteri per la applicazione della norma in oggetto. La scrivente Direzione Generale, considerate le conseguenze dell'art. 202-bis in oggetto sugli ambiti di competenza di codesti Uffici, ritiene applicabile ai relativi accertamenti ispettivi la richiamata disciplina, evidenziando quanto segue per gli aspetti procedurali (cfr. art. 202-bis, commi 2, 5, 6, 7):
- il Prefetto deve comunicare alla Direzione Territoriale da cui dipende l'organo accertatore l'istanza di rateizzazione presentata al suo ufficio da parte di chi versa in condizioni disagiate;
- il Prefetto è competente ad accogliere o rigettare l'istanza di rateizzazione e deve darne necessaria comunicazione, anche in caso di diniego tacito per decorrenza del termine, alla Direzione Territoriale da cui dipende l'organo accertatore che ha emesso la sanzione;
- la presentazione dell'istanza di rateizzazione da parte del trasgressore implica la rinuncia del ricorso al Prefetto od al Giudice di Pace ai sensi, rispettivamente, degli artt. 203 e 204 bis del codice della strada;
- nel caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione, la Direzione Territoriale del Lavoro da cui dipende il soggetto accertatore è tenuta a verificare il pagamento di ciascuna rata;
- in caso di mancato pagamento della prima rata o, in un momento successivo, di due rate (anche non consecutive), il debitore decade dal beneficio e dovrà essere applicato quanto disposto dall'art. 203, comma 3, del codice della strada, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. art. 202-bis, comma 7, D. Lgs. 285/1992);
- in caso di rigetto della istanza di rateizzazione, il trasgressore è tenuto a pagare la sanzione amministrativa oggetto della relativa richiesta entro 30 giorni decorrenti dalla notifica al medesimo, rispettivamente, del provvedimento espresso di rigetto o della decorrenza del termine di conclusione del procedimento di valutazione dell'istanza (rigetto tacito).
Pertanto, qualora col medesimo verbale vengano irrogate sanzioni conseguenti alla violazione sia di fattispecie disciplinate dal codice della strada, che di fattispecie diversamente regolate, sarà cura della Direzione territoriale competente rappresentare per iscritto al soggetto sanzionato, che beneficia della rateizzazione, la necessità di specificare negli atti di pagamento:
• il riferimento al procedimento di rateizzazione delle sanzioni emesse ai sensi dell'art. 202-bis del codice della strada;
• il numero di rate previste;
• a quale rata sia da imputare il pagamento effettuato (ad es., rata 1/10) ed il relativo termine di pagamento.
Sarà cura delle Direzioni Territoriali verificare il corretto pagamento delle rate ai fini di quanto previsto dall'art. 202-bis, comma 7, del D. Lgs. 285/1992.
Si invitano le Direzioni Regionali e Territoriali in indirizzo ad attenersi alle presenti indicazioni, dandone la più ampia diffusione.
All.to: Circolare Ministero dell'Interno 22 aprile 2011, prot. n. 0006535.
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