Si richiama l'attenzione sulla sottoriportata  circolare del Ministero del Lavotro n. 23 del 13 agosto,contenente   i  chiarimenti circa le modalità di effettuazione  da parte del personale ispettivo delle verifiche periodiche  sulle attrezzature di lavoro, previste dall'allegato  VII delDecreto Legislativo n. 81/2008 (T.U. sulla Sicurezza sul lavoro),nonché sui  criteri dei soggetti abilitati, di cui all'articolo 71, comma 13, delDecreto Legislativo n. 81/2008.

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A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito  all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011 e  n. 11/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui  All'allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti  chiarimenti applicativi. 1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più  attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali Fermo restando quanto previsto al punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo  Ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica  periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di  lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi  scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di  richiesta di verifica (p.es. indicando "la data effettiva di richiesta  deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza"),  indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad  essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle  date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di  richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la  data di comunicazione della richiesta cumulativa. L'ASL/ARPA dovrà comunicare al  datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta  cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a  compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del  Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di  richiesta di verifica. Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche  nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla  prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta  di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata  nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura. 2. Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con  riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti  titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come "servizi di natura intellettuale", e pertanto, in conformità alle  disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e  s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.  Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per  l'effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei  requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n.  81/2008 e s.m.i. 3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma  11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a  titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica  periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche  in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs.  n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure. 4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso  per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione  con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla  pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116  kw e serbatoi di GPL Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.  81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature  di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs.  81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se  non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere  assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto  sopra esposto si evidenzia che: a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo  produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le  disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975; b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad  uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma  continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M.  23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di  applicazione. 5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente  denominati "macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi",  non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della  norma UNI ISO 4306-1 ("apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a  sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri  organi di presa"), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da  barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti  scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono  escluse dal campo di applicazione dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs.  n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate  nell'Allegato VII del succitato decreto. Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui  all'articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 6. Ponti sollevatori per veicoli I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro  soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all'Allegato VII del D.Lgs.  n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di  sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1. 7. Carrelli commissionatori Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate  nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a  precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M.  329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente  estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre  attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e  montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne). Con riferimento ai carrelli commissionatori, gli stessi sono definiti  come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking  (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN  1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori  in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma  piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati  dall'operatore. Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di  cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili ("piattaforme di  lavoro mobili elevabili, destinale a spostare persone alle posizioni di lavoro  da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento  che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una  posizione di accesso definita", secondo la definizione di cui alla norma UNI  EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per  eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri  lavori simili. Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d'uso  la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere attività in quota  (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione,  ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da  sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del  D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile. 8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.Lgs.  n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura  di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a  smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto  allegato risultassero trascorsi al Tatto della riattivazione dell'attrezzatura  di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo. 9. Spostamento delle attrezzature di lavoro Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato  II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica  periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello  stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento del l'attrezzatura mentre si  è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo  spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata  la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto  titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la  stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in  pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le  disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla  normativa vigente. 10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di  verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n.  81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto  e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito. 1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle  verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi  a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a  forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M.  11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'Allegato VII  del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere  la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal punto  5.1.2 dell'Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, "la  richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di  comunicazione all'INAIL". L'INAIL provvederà all'effettuazione della prima  verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011. 2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle  verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008  e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la  messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi: a) Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del  D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure  stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di  lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle  scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del  D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa. b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.201 1, l'attrezzatura  di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle  ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite  dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro  continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima  in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identifìcativa. Qualora  l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola  dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL  competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti  soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa  redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati. 3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del  D.M. 04.03.1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai  sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali  il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i  seguenti casi: a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla  data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle  verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite  dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà  sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze  previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n.  81/2008 e s.m.i.. b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla  data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche  periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima  delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011. B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n.  81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e  regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non  marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.2 e non marcate CE, che non  abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE,  rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter  omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL), dette  attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive  alla prima. Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.3 e non marcate CE, che non  abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE,  rimangono soggette al previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo, da  effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno  sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime  previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche  periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla  prima.