Il Parlamento ha convertito  in  LEGGE 6 luglio 2012, n. 95  con modifiche ed integrazioni il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95,contenente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini",che risulta pubblicata sul Supplemento  Ordinario n.173 alla  GU n. 189 del 14-8-2012   .

Ricordato che ,a   norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione ,di seguito  ,dopo aver evidenziato  gli aspetti particolaremente rilevanti e significativi previsti dal provvedimenti ,si riportano  le  corrispondenti disposizioni del testo coordinato dello stesso.

A)  Sintesi delle pricipali misure

Stop aumento Iva – Il temuto aumento dal prossimo ottobre di un punto delle due aliquote dell'10% e del 21% slitta a luglio 2013. Costa 3,28 miliardi nel 2012. La legge di stabilità indicherà nuove misure per evitare l'aumento l'anno prossimo.

Esodati – Altri 55.000 lavorarori ,rimasti   privi sia di lavoro che di pensione, potranno accedere  alla stessa con le   regole vigenti al 31.12.2011
Ministeri – Risparmi di 1,7 mld nel 2013, 1,5 nel 2014 e 2015.
Regioni – Sforbiciata ai trasferimenti: -700 milioni nel 2012; – un miliardo i successivi due anni.
Tagli acquisti Pa – Le amministrazioni centrali dovranno ridurre dall'anno in corso le spese per acquisti di beni e servizi. Tra i tagli, 5 milioni in meno per le intercettazioni.
Taglio organici Pa – Riduzione del 20% dei dirigenti pubblici, -10% del personale non dirigente.
Buono pasto : Importo non oltre 7 euro.
Prefetture – Risparmi dagli uffici statali sul territorio,che vengono accorpati nelle Prefetture.
Auto blu - Tutte le amministrazioni, compresa Bankitalia, taglieranno la spesa del 50%
Farmacie – Resta l'aumento dello sconto sui medicinali dovuto dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale, ma viene ridotto al 2,25% dal 3,65%. Confermato anche l'incremento della quota che le aziende farmaceuti che devono pagare alle Regioni, ma diminuisce dal 6,5% al 4,1%. Dal 2013 scatterà un nuovo sistema di remunerazione della filiera.
Ricerca – Eliminato il taglio dei fondi alla ricerca da 30 milioni di euro per il 2012. Salvataggio temporaneo per la Arcus e la fondazione Valore Italia, che sopravviveranno fino a gennaio del 2013.
Riordino Province – Gli enti dovranno essere ridotti ma con un "riordino" e non una "soppressione". Restano i requisiti minimi di popolazione e territorio, che eliminano le amministrazioni più piccole, e per i Comuni che vogliono cambiare Provincia dovrà esserci contiguità territoriale. Entro 90 giorni ogni Regione dovrà trasmettere al governo una proposta di riordino.
Fondi a Comuni e Province – Arrivano 800 milioni per i Comuni: 300 milioni presi da un fondo già destinato alle amministrazioni locali e 500 milioni da un fondo dell'Agenzia delle entrate che serve anche per i rimborsi fiscali alle imprese. Dallo stesso fondo dell'agenzia fiscale saranno attinti 100 milioni per ridurre il debito delle Province.
Prefetture e città metropolitane - Raddoppiano i risparmi che dovranno essere garantiti dalla riorganizzazione delle Prefetture, mentre per le città metropolitane saranno create delle Conferenze ad hoc incaricate di definirne lo statuto.
Enti autonomie locali - Salta l'obbligo per le autonomie locali di tagliare o accorpare enti e agenzie, ma resta l'obiettivo di ridurne la spesa almeno del 20%. Escluse dai tagli le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.
Società in house - Cancellato l'automatismo per la vendita delle società in-house degli enti locali. Il meccanismo automatico per la privatizzazione o messa in liquidazione delle società sarà sostituito da una procedura che consente una verifica sul ruolo e le attività di queste aziende pubbliche.
Agenzie fiscali - Arrivano 13,8 milioni di euro per rafforzare gli organici delle agenzie fiscali dopo la riduzione dei dirigenti.
Carabinieri e Finanza – Carabinieri, Guardia di finanza, Capitanerie di porto e Polizia penitenziaria non subiranno i tagli sul numero degli ufficiali e sulle promozioni.
Viminale e Farnesina – Per il personale del ministero dell'Interno e per i diplomatici e i dirigenti del ministero degli Esteri il termine per la riduzione degli organici viene spostato al 30 aprile 2013, sei mesi in più rispetto al 31 ottobre 2012 stabilito per tutti.
Authority – Si salva dai tagli la Covip, mentre resta l'eliminazione dell'Isvap, le cui funzioni passano al nuovo Ivarp, gestito dalla Banca d'Italia. Per Palazzo Koch saranno valide le misure di austerity su auto blu, buoni pasto, ferie e permessi, canoni di locazione e consulenze degli ex dipendenti.
Intercettazioni – Nuovo taglio di 5 milioni di euro per le risorse dedicate alle intercettazioni telefoniche. Ne beneficiano però gli uffici giudiziari sul territorio, che così dovranno fare tagli per 30 milioni e non più per 35 milioni.
Pensioni insegnanti – Non approvata norma per  applicate le nuove regole pensionistiche della riforma Fornero agli insegnanti che entro il 31 agosto matureranno i requisiti per andare in pensione dal primo settembre 2013.
Terremoto Emilia Romagna - Arrivano 6 miliardi per aiutare i territori colpiti dal sisma al Nord. Per i Comuni e per il commissariato regionale c'è la possibilità di fare assunzioni a tempo determinato per affrontare le emergenze. Fondi per 23 milioni anche per l'Abruzzo, per la raccolta dei rifiuti.
Scioperi servizi pubblici – Multe raddoppiate per le proteste dei lavoratori nei servizi pubblici essenziali fatte in violazione della legge sullo sciopero.
Enti cinema – Si salvano dalla spending review, mantenendo la "loro fisionomia autonoma", il Centro sperimentale di cinematografia, la Cineteca nazionale e l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.ù
Arsenale Venezia – La proprietà dell'Arsenale passa al Comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Arsenale Spa
B) Le novita' secondo  le disposizioni  del testo coordinato  
(le variazioni ed integrazioni apportate dalla legge di conversione sono evidenziate in grassetto e con il segn0 ((    ))
Art. 1  Riduzione della spesa per l'acquisto di beni
e servizi e trasparenza delle procedure1. ((Successivamente alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,))
  i  contratti   stipulati   in
violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.
488  ed  i  contratti  stipulati  in  violazione  degli  obblighi  di
approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi   a
disposizione da Consip  S.p.A.  sono  nulli,  costituiscono  illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai  fini
della determinazione del danno erariale si tiene  anche  conto  della
differenza tra il  prezzo,  ove  indicato,  dei  detti  strumenti  di
acquisto e quello indicato nel contatto. ((Le  centrali  di  acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita'  e  di  prezzo
degli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  Consip  S.p.A.,
non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma  3,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.))

2. ((All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I criteri  di
partecipazione alle gare devono  essere  tali  da  non  escludere  le
piccole e medie imprese».))

((2-bis. Al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportate le seguenti modifiche:))

(( a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti  parole:
«Nel caso di lavori,»;))

(( b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Sono illegittimi  i  criteri  che  fissano,  senza  congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale»;))

(( c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata
da centrali di committenza, l'importo della garanzia e'  fissato  nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento  del  prezzo
base»;))

(( d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «Fermo rimanendo quanto previsto al  periodo  successivo
nel caso di procedure  di  gara  realizzate  in  forma  aggregata  da
centrali di committenza, l'importo  della  garanzia  e'  fissato  nel
bando  o  nell'invito  nella  misura  massima  del   10   per   cento
dell'importo contrattuale».))

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base  di  specifica
normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  stipulate  da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296  possono  procedere,  qualora  la  convenzione  non  sia   ancora
disponibile e in  caso  di  motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di
autonome procedure di acquisto  dirette  alla  stipula  di  contratti
aventi  durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a
condizione  risolutiva  nel  caso  di  disponibilita'   della   detta
convenzione.
4. Al comma 3((-bis)) dell'articolo 33 del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i  propri  acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di  acquisto  gestiti  da  altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese  le  convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e  il
mercato   elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 328  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207».
6.   Nell'ambito   del   Mercato   elettronico    della    Pubblica
Amministrazione  realizzato  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze  avvalendosi  di  Consip  S.p.A.  possono  essere   istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a  tal
fine, stipulino appositi accordi con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e con Consip S.p.A.
7. ((Fermo restando quanto previsto all'articolo  1,  commi  449  e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  all'articolo  2,  comma
574,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  quale  misura   di
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche  e
le societa' inserite nel conto economico consolidato  della  pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta  o  indiretta,
relativamente  alle   seguenti   categorie   merceologiche:   energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi
a disposizione da Consip  S.p.A.  e  dalle  centrali  di  committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,  utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione sul mercato  elettronico  e  sul
sistema dinamico di acquisizione messi a  disposizione  dai  soggetti
sopra  indicati.  La  presente  disposizione  non  si  applica   alle
procedure di gara il cui bando sia stato  pubblicato  precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. E'  fatta  salva
la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche,  anche  al  di  fuori  delle  predette  modalita',   a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti  da  altre
centrali di  committenza  o  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  e
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni
e accordi quadro messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  e  dalle
centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti  dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva  con  possibilita'
per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi  nel  caso
di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle  centrali
di  committenza  regionali  che  prevedano  condizioni   di   maggior
vantaggio economico. La mancata  osservanza  delle  disposizioni  del
presente comma rileva ai fini della  responsabilita'  disciplinare  e
per danno erariale.))

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare   e   sono   causa   di
responsabilita' amministrativa;  ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente  comma
7 e quello indicato nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano  sono  individuate,  tenendo
conto del grado di standardizzazione dei  beni  e  dei  servizi,  del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del  mercato  e  della  rilevanza  del  valore  complessivo   stimato
ulteriori  categorie  merceologiche  per  le  quali  si  applicano  i
precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione  al  commissario
straordinario di cui all'((articolo 2)) del decreto-legge n.  52  del
2012 ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012)) ed
a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti  quadro  e  delle
convenzioni.
11.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  2   del
decreto-legge n. 52 del 2012 ((convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 94 del 2012))
istituisce tramite Consip s.p.a., senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un  elenco  delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti
ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire  a  Consip
S.p.A. e alle centrali di  committenza  regionali,  nel  corso  della
durata  della  rispettiva  convenzione  e  dei   relativi   contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche  previste  nella
convenzione  che  trovera'  applicazione   nei   relativi   contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip  S.p.A.  e  le  centrali  di  committenza  pubblicano  sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente  stipulato
un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di  recedere  in
qualsiasi  tempo  dal   contratto,   previa   formale   comunicazione
all'appaltatore con preavviso  non  inferiore  a  quindici  giorni  e
previo pagamento delle prestazioni  gia'  eseguite  oltre  al  decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto  conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora  eseguite,  i
parametri delle convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488
successivamente   alla   stipula   del   predetto   contratto   siano
migliorativi  rispetto   a   quelli   del   contratto   stipulato   e
l'appaltatore non acconsenta ad  una  modifica,  proposta  da  Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il  limite  di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il  diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei  contratti  in  corso  ai
sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato  esercizio
del detto  diritto  di  recesso  l'amministrazione  pubblica  ne  da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni  anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del  bilancio  e  del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4,  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20.
14. ((Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  26,  comma  3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali  di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  in  caso  di  esercizio  del
diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15,
possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, avente  durata  fino  al  30  giugno  2013,
interpellando progressivamente gli operatori economici fino al  terzo
miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che  siano
offerte condizioni economiche migliorative  tali  da  determinare  il
raggiungimento  del  punteggio  complessivo  attribuito   all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura))
.
15. ((Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile
ricorrere, le quantita' ovvero gli importi  massimi  complessivi  ivi
previsti sono incrementati  in  misura  pari  alla  quantita'  ovvero
all'importo originario, a decorrere dalla data di  esaurimento  della
convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre  2012
e  fatta  salva  la  facolta'  di  recesso   dell'aggiudicatario   da
esercitarsi entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto))
.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente  comma  15  e'
prorogata fino al  30  giugno  2013,  ((a  decorrere  dalla  data  di
esaurimento della convenzione originaria e solo se a  tale  data  non
sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di  committenza
la pubblicazione di una procedura di  gara  per  la  stipula  di  una
convenzione  avente  ad  oggetto  prodotti  o   servizi   analoghi))
.
L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da  esercitarsi  secondo  le
modalita' di cui al precedente comma 15.
((16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  casi  di
particolare interesse per l'amministrazione, le  convenzioni  possono
essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni  contrattuali
migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».))

17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema  informatico
di   e-procurement   realizzato   a   supporto   del   Programma   di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di  garantire  quanto
previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   del   sistema
informatico di e-procurement di cui al comma 17  per  l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in  qualita'  di  centrale  di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni ((nonche' per le
ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle  pubbliche
amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le
amministrazioni che intendano avvalersi del  sistema  informatico  di
e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure
per le quali  viene  utilizzata  la  Consip  S.p.A.  in  qualita'  di
centrale di committenza))
.
19.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza,  la  rapidita'  e   la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  avvalendosi  di
Consip S.p.A., realizza  un  Programma  per  l'efficientamento  delle
procedure di dismissione di beni mobili  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254  e  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  della  normativa  vigente,  anche
mediante l'impiego di strumenti telematici.
20.  Nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dalle   procedure   di
alienazione di cui al precedente comma,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  nonche'  le  modalita'  di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei  proventi
delle  dismissioni,  per  la  destinazione  a   progetti   innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione.
21.  ((Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato   assicurano   a
decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese  per  acquisto  di
beni e servizi. Una quota di tale riduzione  e'  rapportata,  tenendo
conto  delle  analisi  della   spesa   effettuate   dal   commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  94  del  2012,  agli
eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione  dello  Stato
rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni  e  servizi
del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano  dei
conti, desumibile dai dati  del  sistema  di  contabilita'  economica
analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La  conseguente
riduzione delle spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli
importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto))
.  I  predetti
importi sono accantonati e resi indisponibili nei  singoli  stati  di
previsione  della  spesa  di  ciascun  Ministero  relativamente  alle
dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti  sono  effettuati
in   relazione   alle   disponibilita'   finanziarie   dei   capitoli
interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri  competenti  possono  proporre
una  differente   ripartizione   della   riduzione   loro   assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di  cui  al  comma
21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano  le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto  previsto  dal
comma 24.
24. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo la  lettera  l-bis)  sono  aggiunte  le  seguenti:
«l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto  competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e'  piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche  proposte  volte
alla  prevenzione  del  rischio  medesimo;  l-quater)  provvedono  al
monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'  elevato
il rischio  corruzione  svolte  nell'ufficio  a  cui  sono  preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la  rotazione  del  personale
nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per  condotte
di natura corruttiva.».
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le  parole:
«Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi».
26.  Il  ministero  della  giustizia  adotta  misure   volte   alla
razionalizzazione,  rispettivamente,  dei  costi   dei   servizi   di
intercettazione  telefonica,  in  modo  da  assicurare  risparmi  non
inferiori ((a 25 milioni)) di euro per l'anno  2012  ((e  a  euro  40
milioni))
  a  decorrere  dall'anno  2013,  della  distribuzione   sul
territorio degli uffici giudiziari, in termini di  minori  contributi
ai  comuni  per  le  spese  di  funzionamento  dei  suddetti  uffici,
assicurando risparmi non inferiori ad euro ((30 milioni)) per  l'anno
2012 ((e a euro 70 milioni))  a  decorrere  dall'anno  2013,  nonche'
delle procedute di acquisto dei beni e servizi,  ivi  inclusi  quelli
relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando
risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ((e a  euro
10  milioni))
  a  decorrere  dall'anno  2013.  I  predetti   risparmi
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.
((26-bis.  Al  fine  di  concorrere  alla  riduzione  degli   oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione
di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi,
sono ridotti almeno del  10  per  cento  per  il  triennio  2013-2015
rispetto alle condizioni di miglior  favore  praticate  dagli  stessi
fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche
mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello  stesso
periodo  i  costi  unitari  per  l'acquisizione  di   componenti   ed
apparecchiature hardware, le cui  caratteristiche  tecniche  dovranno
essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011,  nonche'  per
la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente  da
imprese locali ove possibile, e di prodotti  software,  sono  ridotti
almeno del 5 per cento.))

26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre  2015  e'
sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli  35  e  37
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni.
Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni1.  Gli  uffici  dirigenziali  e  le  dotazioni   organiche   delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie, degli enti pubblici non economici, degli  enti  di  ricerca,
nonche' degli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma  5,
nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di  livello  non
generale  e  le  relative  dotazioni  organiche,  in  misura   non
inferiore, per entrambe le tipologie  di  uffici  e  per  ciascuna
dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale,  apportando
un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento  della  spesa
complessiva relativa al numero  dei  posti  di  organico  di  tale
personale. Per gli enti  di  ricerca  la  riduzione  di  cui  alla
presente  lettera  si  riferisce  alle  dotazioni  organiche   del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  si
applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito
dell'applicazione dell'articolo 1,  comma  3,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni  destinatarie;  per  le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli  uffici  e  le
dotazioni  previsti   dalla   normativa   vigente.   ((Al   personale
dell'amministrazione civile dell'interno le  riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di
soppressione e razionalizzazione delle province di  cui  all'articolo
17,  e  comunque  entro  il  30  aprile  2013,  nel  rispetto   delle
percentuali  previste  dalle  suddette  lettere.  Si  applica  quanto
previsto dal comma 6 del presente articolo))
.
3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  totale  generale  degli  organici
delle forze armate e' ridotto in  misura  non  inferiore  al  10  per
cento. Con il predetto decreto e' rideterminata la  ripartizione  dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66
del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le  disposizioni  di
cui al comma 11 lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto
personale, ove non riassorbibile in base alle predette  disposizioni,
e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi  e  con  le
modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4  e
5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ((In  attuazione  di
quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013,  sono
ridotte le dotazioni organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna  Forza
armata, suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto  il  numero  delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il  Corpo  della
Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto  e  il  Corpo
della  polizia  penitenziaria.  Con  il  medesimo  regolamento   sono
previste  disposizioni  transitorie  per   realizzare   la   graduale
riduzione dei volumi organici  entro  il  1°  gennaio  2016,  nonche'
disposizioni   per   l'esplicita   estensione    dell'istituto    del
collocamento in aspettativa per  riduzione  di  quadri  al  personale
militare non dirigente))
.
4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare  applicazione
le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede,  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare  entro
il 31  ottobre  2012,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze considerando che le medesime  riduzioni
possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo  conto  delle
specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore  alle
percentuali  ivi  previste  a  condizione  che  la   differenza   sia
recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni
organiche di altra amministrazione. ((Per il personale della carriera
diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e
non del Ministero degli affari esteri,  limitatamente  ad  una  quota
corrispondente alle  unita'  in  servizio  all'estero  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si
provvede alle riduzioni di cui al  comma  1,  nelle  percentuali  ivi
previste, all'esito  del  processo  di  riorganizzazione  delle  sedi
estere e, comunque, entro e non oltre il 31  dicembre  2012.  Fino  a
tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo))
.
6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati  emanati  i
provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono,
a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  5  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte  salve  le
procedure concorsuali e  di  mobilita'  nonche'  di  conferimento  di
incarichi  ai  sensi  dell'articolo  19,  commi  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001  ((avviate  alla  predetta  data))  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del  comma  1  le  strutture  e  il
personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  il  personale  amministrativo  operante  presso  gli   uffici
giudiziari, il personale di magistratura. Sono  altresi'  escluse  le
amministrazioni interessate ((dalla riduzione disposta  dall'articolo
23-quinquies,))
nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri  che
ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di  limitazione
delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al  comma
5  le  amministrazioni  interessate   adottano   i   regolamenti   di
organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti,  applicando  misure
volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle  funzioni  istituzionali,
attraverso il riordino delle competenze  degli  uffici  eliminando
eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con  funzioni  ispettive  e  di
controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su  base  regionale  o
interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica,  delle  strutture  che
svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa  la  gestione
del personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione  di  appositi  accordi  tra  amministrazioni  per
l'esercizio unitario  delle  funzioni  di  cui  alla  lettera  d),
ricorrendo anche  a  strumenti  di  innovazione  amministrativa  e
tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui  all'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((10-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui  al  comma  1  e
all'articolo  23-quinquies,  il  numero  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato  se
non con disposizione legislativa di rango primario.))

((10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il  riordino
previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti  di  organizzazione
dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze.  I  decreti  previsti  dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di  legittimita'
della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente  del
Consiglio dei Ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia  di  ciascuno
dei  predetti  decreti  cessa  di  avere  vigore,  per  il  Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.))

((10-quater. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  10  a  16  del
presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate
dagli articoli 23-quater e 23))
-quinquies.
11.  Per  le  unita'  di  personale  eventualmente  risultanti   in
soprannumero all'esito delle  riduzioni  previste  dal  comma  1,  le
amministrazioni, fermo restando per la  durata  del  soprannumero  il
divieto di assunzioni di personale a  qualsiasi  titolo,  compresi  i
trattenimenti in servizio, avviano le procedure di  cui  all'articolo
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai  fini
di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le  seguenti
procedure e misure in ordine di priorita':
a) applicazione,  ai  lavoratori  che  risultino  in  possesso  dei
requisiti anagrafici e contributivi i  quali,  ai  fini  del  diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico  in  base
alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011   n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  avrebbero
comportato  la  decorrenza  del  trattamento  medesimo  entro  il  31
dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianita'  contributiva
nonche'  del  regime  delle  decorrenze   previsti   dalla   predetta
disciplina  pensionistica,  con  conseguente  richiesta  all'ente  di
appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica,  senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione  del  trattamento  di
fine rapporto comunque denominato,  per  il  personale  di  cui  alla
presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31  dicembre  2011  il
trattamento di fine rapporto medesimo sara'  corrisposto  al  momento
della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso  sulla
base di  quanto  stabilito  dall'articolo  1,  commi  22  e  23,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al  31  dicembre
2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto  sara'  corrisposto
al momento in cui  il  soggetto  avrebbe  maturato  il  diritto  alla
corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo  24
del citato decreto-legge n. 201 del  2011  e  sulla  base  di  quanto
stabilito dall'articolo 1, comma  22,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31  dicembre  2012,  di  una  previsione
delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di  quanto
previsto dalla lettera a) del presente  comma,  per  verificare  i
tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due anni
a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti  a  riposo
di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e  coerenza  con  gli
obiettivi di finanza pubblica  e  del  regime  delle  assunzioni,  in
coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di  processi  di
mobilita'   guidata,   anche   intercompartimentale,   intesi    alla
ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1
che presentino vacanze di organico, del personale  non  riassorbibile
secondo i criteri del collocamento a riposo da  disporre  secondo  la
lettera a). I processi di cui alla presente  lettera  sono  disposti,
previo esame  con  le  organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  i  Ministeri
competenti e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Il
personale trasferito mantiene il trattamento  economico  fondamentale
ed  accessorio,  limitatamente  alle  voci  fisse   e   continuative,
corrisposto al  momento  del  trasferimento  nonche'  l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in  cui  il  predetto  trattamento  economico
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto e' attribuito per  la
differenza un assegno ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo  stesso
decreto e' stabilita un'apposita tabella  di  corrispondenza  tra  le
qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le  organizzazioni  sindacali  che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi  di
utilizzo di forme contrattuali a tempo  parziale  del  personale  non
dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla  maggiore
anzianita' contribuiva, e' dichiarato in eccedenza,  al  netto  degli
interventi di cui  alle  lettere  precedenti.  I  contratti  a  tempo
parziale sono definiti in proporzione alle  eccedenze,  con  graduale
riassorbimento all'atto delle cessazioni a  qualunque  titolo  ed  in
ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale  del
restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalita'
di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque
non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma  8
dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo'  essere
aumentato  fino  a  48  mesi  laddove  il  personale   collocato   in
disponibilita' maturi entro il predetto arco  temporale  i  requisiti
per il trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della
funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti  presso  le
amministrazioni pubbliche e  redige  un  elenco,  da  pubblicare  sul
relativo  sito  web.  Il  personale   iscritto   negli   elenchi   di
disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di
cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute  ad
accogliere le suddette domande individuando  criteri  di  scelta  nei
limiti delle disponibilita' in organico,  fermo  restando  il  regime
delle assunzioni previsto mediante reclutamento.  Le  amministrazioni
che non accolgono le domande di ricollocazione non possono  procedere
ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o  finanziarie
dell'amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione  di  cui
al presente articolo e comunque non oltre il 31  dicembre  2015  sono
sospese le modalita' di reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
((15-bis. All'articolo 23, comma  1,  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  dopo  le   parole:   «per   le   ipotesi   di
responsabilita' dirigenziale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nei
limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui  si  verifica
la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale  criterio
di precedenza ai fini del transito, della  data  di  maturazione  del
requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione,  della
maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale».))

16. Per favorire  i  processi  di  mobilita'  di  cui  al  presente
articolo le amministrazioni interessate possono avviare  percorsi  di
formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
17. Nell'articolo 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola  informazione  ai
sindacati, ove prevista nei contratti di  cui  all'articolo  9»  sono
sostituite dalle seguenti: «((fatti salvi  la  sola  informazione  ai
sindacati per le  determinazioni  relative  all'organizzazione  degli
uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti  i  rapporti  di
lavoro, l'esame  congiunto,  ove  previsti))
  nei  contratti  di  cui
all'articolo 9».
18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165:
a) le parole «previa consultazione delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative ((ai sensi dell'articolo 9))» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «previa  informazione   delle   organizzazioni   sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»;
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:  «Nei  casi  in
cui   processi   di   riorgazzazione    degli    uffici    comportano
l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi  di  mobilita',  al
fine  di  assicurare  obiettivita'  e   trasparenza,   le   pubbliche
amministrazioni  sono  tenute  a   darne   informazione,   ai   sensi
dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali  rappresentative  del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame  sui  criteri
per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i  processi
di mobilita'. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza
dell'individuazione di criteri e  modalita'  condivisi,  la  pubblica
amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in
mobilita'».
19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata
in vigore del presente decreto e' comunque dovuta l'informazione alle
organizzazioni   sindacali   su   tutte   le   materie   oggetto   di
partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.
20. ((Ai fini dell'attuazione della  riduzione  del  20  per  cento
operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II  fascia  dei
propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede  alla
immediata riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
criteri  di  contenimento  della   spesa   e   di   ridimensionamento
strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre  il  1°
novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a  quella  data,
di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi  5-bis  e
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  Fino  al  suddetto
termine non possono essere conferiti o  rinnovati  incarichi  di  cui
alla citata normativa))
.
((20-bis. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli
23-quater e 23-quinquies, fino  al  31  dicembre  2012  alle  Agenzie
fiscali non si  applica  l'articolo  19,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nel  caso  in  cui  conferiscano
incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma  6  del
citato articolo 19 a soggetti gia' titolari di altro incarico  presso
le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei  monopoli
di Stato.))

((20-ter. I collegi dei revisori dei conti  delle  Agenzie  fiscali
che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati  entro  quindici
giorni dalla data dell'incorporazione.))

((20-quater. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:))

a)(( al comma 4, dopo la parola: «controllante»  sono  inserite  le
seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-bis»;))

b)(( dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:))
((«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389,  terzo
comma, del codice  civile,  dai  consigli  di  amministrazione  delle
societa' non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere superiore
al  trattamento  economico  del  primo  presidente  della  Corte   di
cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative
e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a  quello
previsto al periodo precedente.))

((5-ter.  Il  trattamento  economico  annuo   onnicomprensivo   dei
dipendenti delle societa' non quotate di cui al comma 5-bis non  puo'
comunque  essere  superiore  al  trattamento  economico   del   primo
presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso  fatte  salve
le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono  limiti  ai
compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;))

c)(( la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Compensi  per  gli
amministratori e per i dipendenti delle  societa'  controllate  dalle
pubbliche amministrazioni».))

((20-quinquies. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  20-quater  si
applicano rispettivamente a decorrere dal primo rinnovo dei  consigli
di amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati  e
agli atti emanati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.))
Art.3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico
e riduzione dei costi per locazioni passive1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica
e tenuto conto delle esigenze  prioritarie  di  raggiungimento  degli
obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento,  per  gli  anni
2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento  relativo  alla  variazione  degli
indici ISTAT, previsto dalla normativa  vigente  non  si  applica  al
canone dovuto dalle  amministrazioni  inserite  nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  nonche'  dalle  Autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296 sono apportate le seguenti modifiche:
((  a)  la  lettera  b)  dell'articolo  10  e'   sostituita   dalla
seguente))
:
((«b) le regioni, relativamente agli immobili dello Stato destinati
esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli  studi
universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2 dicembre  1991,
n. 390. Alle regioni e agli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, puo' essere concesso l'uso gratuito  di  beni
immobili  di  proprieta'  dello  Stato  per  le   proprie   finalita'
istituzionali»;))

b) all'articolo 10, la lett. d) e' abrogata;
c) all'articolo 11, la lett. a) e' abrogata.
((2-bis. All'articolo 1,)) comma 439, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «di enti locali territoriali e» sono soppresse;
b) dopo le parole «immobili di proprieta' degli  stessi  enti.»  e'
aggiunto il seguente periodo: «Le Regioni e gli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000,  ((n.  267,  possono  concedere))
alle Amministrazioni dello Stato, per le finalita'  istituzionali  di
queste ultime, l'uso gratuito di immobili di loro proprieta'.»
3. Per i contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni e gli  enti  locali  hanno  facolta'  di
recedere dal contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai
termini di preavviso stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica,  con  riferimento
ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto  immobili  a  uso
istituzionale  stipulati   dalle   Amministrazioni   centrali,   come
individuate  dall'Istituto   nazionale   di   statistica   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche' dalle  Autorita'  indipendenti  ivi  inclusa  la  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob) i canoni  di  locazione
sono ridotti a decorrere dal ((1° gennaio 2015)) della misura del  15
per cento di quanto attualmente corrisposto. ((A decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
la riduzione di cui al periodo  precedente  si  applica  comunque  ai
contratti di locazione scaduti  o  rinnovati  dopo  tale  data))
.  La
riduzione del canone di locazione si  inserisce  automaticamente  nei
contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in  deroga
alle eventuali  clausole  difformi  apposte  dalle  parti,  salvo  il
diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si  applica  anche
agli utilizzi in essere in assenza di titolo ((alla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto))
.  Il  rinnovo  del  rapporto  di
locazione e' consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti
condizioni:
a) disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  necessarie  per  il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per  il  periodo
di durata del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni ((dello Stato)) delle esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti  dei  piani
di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, ove gia' definiti, nonche'  ((di  quelli))  di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i
relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle  Amministrazioni  nei  tempi  e  nei  modi  ivi  pattuiti;   le
Amministrazioni  individuano  in  tempo  utile  soluzioni  allocative
alternative  economicamente  piu'  vantaggiose  per  l'Erario  e  nel
rispetto delle predette condizioni. Pur  in  presenza  delle  risorse
finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei
costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la  scadenza
da parte delle Amministrazioni dello Stato  comprese  nell'elenco  di
cui al primo periodo del ((comma 4)) e degli enti  pubblici  vigilati
dai Ministeri degli immobili gia' condotti in locazione, per i  quali
la proprieta' ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza  come
previsto dal secondo periodo del ((comma 4)), deve essere autorizzata
con  decreto  del  Ministro  competente  d'intesa  con  il  Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del demanio. Per  le
altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui  al  primo  periodo
del ((comma  4))  deve  essere  autorizzata  dall'organo  di  vertice
dell'Amministrazione e l'autorizzazione e' trasmessa all'Agenzia  del
Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed  economica.  Ove
la  verifica  abbia  esito  negativo,  l'autorizzazione  e  gli  atti
relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte
dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili
ad uso istituzionale di proprieta' di terzi, di nuova stipulazione  a
cura delle Ammistrazioni di cui al comma 4, si applica  la  riduzione
del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma
restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi  all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nell'ambito  dei
piani di razionalizzazione ove gia' definiti, nonche'  in  quelli  di
riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme
vigenti.
7. Le disposizioni ((dei commi da 4 a 6)) non si applicano  in  via
diretta alle regioni e province autonome e  agli  enti  del  servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti  disposizioni  non  trovano  applicazione  ai  fondi
comuni  di  investimento  immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi
dell'articolo  4  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.   351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  dopo  il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
«222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e' perseguita
dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando  gli
stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane  impiegate  avuto  riguardo  ad  un  parametro  di  riferimento
compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto.  Le  Amministrazioni
interessate  pongono  in  essere  entro  90  giorni  dalla  data   di
pubblicazione    ((della    presente    disposizione))    piani    di
razionalizzazione   degli   spazi   nel   rispetto   dei    parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Detti  piani  devono  essere  comunicati  all'Agenzia  del
Demanio. Le medesime Amministrazioni comunicano al Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, il  rapporto  mq/addetto  scaturente
dagli indicati piani di razionalizzazione dalle  stesse  predisposti.
In caso di nuova costruzione  o  di  ristrutturazione  integrale,  il
rapporto mq/addetto e' determinato dall'Agenzia del demanio entro  il
31 dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento  dei  risparmi
di spesa conseguiti dalle  singole  Amministrazioni  ad  esito  della
razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse utilizzata, in sede  di
predisposizione del bilancio di previsione per  l'anno  successivo  a
quello in cui  e'  stata  verificata  e  accertata  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza  dei  risparmi
di spesa conseguiti, per essere ((destinata)) alla  realizzazione  di
progetti di miglioramento della qualita' dell'ambiente di lavoro e di
miglioramento   del   benessere   organizzativo   purche'    inseriti
nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei
piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi  dovranno  in
ogni caso essere tenute in  considerazione  le  vigenti  disposizioni
sulla riduzione degli  assetti  organizzativi,  ivi  comprese  quelle
recate dal presente decreto. Le presenti  disposizioni  costituiscono
principio a cui le  Regioni  e  gli  Enti  locali,  negli  ambiti  di
rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter.   Al   fine   del   completamento    del    processo    di
razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo, a qualunque titolo,
degli  spazi   destinati   all'archiviazione   della   documentazione
cartacea, le Amministrazioni statali procedono entro il  31  dicembre
di ogni anno, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37, allo scarto degli atti di archivio.
In  assenza  di  tale  attivita'  di  cui  al   presente   comma   le
Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota parte dei
risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma 222
bis.  Le  predette  Amministrazioni  devono  comunicare   annualmente
all'Agenzia del demanio gli  spazi  ad  uso  archivio  resisi  liberi
all'esito della procedura di cui sopra, per  consentire  di  avviare,
ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici  allo
scopo destinati, degli archivi di deposito delle Amministrazioni».
10. Nell'ambito delle  misure  finalizzate  al  contenimento  della
spesa pubblica, gli Enti pubblici  non  territoriali  ricompresi  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuato dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31  dicembre  2009,  n.   196,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito
con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano all'Agenzia del demanio,
entro, e non oltre, il 31 dicembre  di  ogni  anno,  gli  immobili  o
porzioni di essi di proprieta' dei medesimi, al fine di consentire la
verifica  della  idoneita'  e  funzionalita'  dei  beni   ad   essere
utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per  le
proprie finalita' istituzionali. L'Agenzia del  Demanio,  verificata,
ai sensi e con le modalita' di cui al comma 222 dell'articolo 2 della
legge n. 191 del 2009, la  rispondenza  dei  predetti  immobili  alle
esigenze  allocative  delle  Amministrazioni  dello  Stato,  ne   da'
comunicazione agli  Enti  medesimi.  In  caso  di  inadempimento  dei
predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la
segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti.
La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene,  ai  sensi  del
citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali  gli
Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella  misura  del
30  per  cento  del  valore  locativo  congruito   dalla   competente
Commissione  di  congruita'   dell'Agenzia   del   demanio   di   cui
all'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito
il seguente:
«4-bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione di  cui
ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto  al
controllo preventivo di legittimita'  della  Corte  dei  conti,  sono
definiti i contenuti essenziali nonche'  le  eventuali  condizioni  e
clausole di garanzia  dei  diritti  dello  Stato,  dei  contratti  di
compravendita stipulati in forma pubblico amministrativa o  notarile,
tra l'amministrazione della Difesa  e  gli  acquirenti.  I  contratti
producono effetti anticipati dal momento della loro sottoscrizione, e
sono sottoposti esclusivamente al controllo  successivo  della  Corte
dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarita', sulla correttezza
e sulla efficacia della gestione».
((11-bis.  In  considerazione  delle  particolari  condizioni   del
mercato immobiliare e della difficolta' di  accesso  al  credito,  al
fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da  parte
degli enti previdenziali inseriti  nel  conto  economico  consolidato
della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  il
termine per l'esercizio  da  parte  dei  conduttori  del  diritto  di
prelazione  sull'acquisto  di  abitazioni  oggetto   delle   predette
procedure non puo' essere inferiore a centoventi giorni  a  decorrere
dalla ricezione dell'invito dell'ente. I termini non  ancora  scaduti
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto sono prorogati, di diritto, di centoventi giorni. Al
fine  di  agevolare  l'acquisto  della  proprieta'   da   parte   dei
conduttori, l'eventuale  sconto  offerto  dagli  enti  proprietari  a
condizione che il conduttore conferisca mandato  irrevocabile  e  che
tale mandato, unitamente a quelli conferiti da  altri  conduttori  di
immobili siti  nel  medesimo  complesso  immobiliare,  raggiunga  una
determinata percentuale dei  soggetti  legittimati  alla  prelazione,
spetta al conduttore di immobili non di pregio anche in  assenza  del
conferimento del mandato. La predetta disposizione si  applica  anche
alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto  quando  non  sia  gia'  scaduto  il
termine per l'esercizio del diritto di prelazione.))

12. All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15  luglio  2011,  n.  111
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «L'Agenzia  del  demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al  comma  2,
lettere  a)  e  b),  stipula  accordi  quadro,  riferiti  ad   ambiti
territoriali predefiniti, con  operatori  specializzati  nel  settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica anche avvalendosi
di societa' a totale o prevalente capitale pubblico,  senza  nuovi  o
maggiori oneri. L'esecuzione degli  interventi  manutentivi  mediante
tali  operatori  e'  curata,  previa   sottoscrizione   di   apposita
convenzione   quadro,   dalle   strutture   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri,  ovvero,
in  funzione  della  capacita'  operativa  delle  stesse   strutture,
dall'Agenzia del demanio. Gli atti relativi agli  interventi  gestiti
dalle strutture del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono sottoposti al controllo degli  uffici  appartenenti  al  sistema
delle ragionerie del Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
Stato, secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n.  123.  Gli  atti  relativi  agli  interventi  gestiti
dall'Agenzia  del  Demanio  sono  controllati  secondo  le  modalita'
previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori  con
i quali sono stipulati gli accordi quadro e' disposto anche  per  gli
interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti
il Ministero della difesa e il Ministero per i beni  e  le  attivita'
culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni  o  degli  accordi
quadro e' data immediata notizia sul sito internet  dell'Agenzia  del
demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti  con
le  convenzioni  di  cui  al  presente  comma,  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  assicura  un'adeguata  organizzazione
delle proprie  strutture  periferiche,  in  particolare  individuando
all'interno dei provveditorati  un  apposito  ufficio  dedicato  allo
svolgimento delle attivita' affidate dall'Agenzia del  demanio  e  di
quelle previste dall'articolo 12, comma 8,  del((presente  decreto,))
dotato di idonee professionalita'.»;
b) al comma 7,  prima  delle  parole:  «((Restano))  esclusi  dalla
disciplina  del  presente  comma  i  beni  immobili  riguardanti   il
Ministero  della  difesa»  sono  aggiunte  le  parole  «Salvo  quanto
previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli  accordi  quadro
di cui al comma 5»;
c) al comma 2, lettera  d),  dopo  le  parole  «gli  interventi  di
piccola manutenzione» sono aggiunte le parole: «nonche'  quelli  atti
ad assicurare l'adeguamento  alle  disposizioni  di  cui  al  Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
13. L'Agenzia del demanio puo' destinare  quota  parte  dei  propri
utili di esercizio all'acquisto di immobili per  soddisfare  esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle  stesse
le condizioni recate dal primo periodo del ((comma 4))  del  presente
articolo. Gli acquisti vengono effettuati sulla  base  dei  piani  di
razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dell'articolo 12,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge  15  luglio
2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il piu' efficace
utilizzo  degli  strumenti  disciplinati  dall'articolo   3-bis   del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni
dalla legge 23  novembre  2001,  n.  410  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  al  medesimo  articolo  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole:  «per  un  periodo
non superiore a cinquanta anni»;
b) al comma 2, dopo le  parole  «Ministero  dell'economia  e  delle
finanze» sono aggiunte le seguenti «-Agenzia del demanio»;
c) il comma 3 e'  cosi'  sostituito:  «Ai  Comuni  interessati  dal
procedimento di cui al comma 2 e' rimessa, per l'intera durata  della
concessione o della locazione, un'aliquota pari al 10 per  cento  del
relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai
Comuni e', altresi', riconosciuta una somma non inferiore al  50  per
cento e non superiore al 100 per cento del contributo di  costruzione
dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  e  delle
relative leggi regionali, per  l'esecuzione  delle  opere  necessarie
alla riqualificazione e riconversione. Tale  importo  e'  corrisposto
dal  concessionario  o  dal  locatario  all'atto   del   rilascio   o
dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.»;
d) il comma 5 e' cosi' sostituito: «I criteri di assegnazione e  le
condizioni delle concessioni o delle locazioni  di  cui  al  presente
articolo  sono  contenuti  nei  bandi  predisposti  dall'Agenzia  del
demanio, prevedendo espressamente:
a. il riconoscimento  all'affidatario  di  un  indennizzo  valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca  della
concessione per sopravvenute esigenze  pubbliche  o  di  recesso  dal
contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilita', ove richiesto  dalla  specifica  iniziativa  di
valorizzazione, di subconcedere le attivita' economiche o di servizio
di cui al precedente  comma  1.  Alle  concessioni  disciplinate  dal
presente articolo  non  si  applica,  pertanto,  il  divieto  di  cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 296 del 13 settembre 2005.»
15. Al comma 1 dell'articolo  33-bis  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n.  111,  dopo  le
parole «o fondi immobiliari.» sono aggiunte le seguenti parole: «Alle
societa' di cui al presente comma si applicano, ai soli fini fiscali,
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 131,  134,  137,  138  e
139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
16. Le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano  alle
concessioni di beni immobili appartenenti  al  demanio  dello  Stato,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  57,  comma  7,  del
medesimo decreto.
17. All'articolo 41 del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16((-sexies)),
in  fine,  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «Nell'ambito  della
liquidazione del patrimonio trasferito, la proprieta' degli  immobili
utilizzati in locazione passiva dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' trasferita allo Stato. Il corrispettivo del  trasferimento
e' costituito dalla proprieta'  di  beni  immobili  dello  Stato,  di
valore equivalente, da individuare e valutare a cura dell'Agenzia del
Demanio, previa intesa con le societa' di cui al  comma  16-ter.  Con
separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della (( presente disposizione )), sono  regolati  i  rapporti
tra le parti interessate».
18. All'articolo 65, comma 1, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni,  le  disposizioni
di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite  alla  gestione
dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista  da  normativa
speciale, di altri soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell'articolo  29  del  decreto-legge  29  dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2012, n. 14, le parole:  «30  giugno  2012»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2012».
((19-bis. Il  compendio  costituente  l'Arsenale  di  Venezia,  con
esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi   specifici   compiti   istituzionali,    in    ragione    delle
caratteristiche storiche e ambientali, e' trasferito in proprieta' al
comune, che ne assicura  l'inalienabilita',  l'indivisibilita'  e  la
valorizzazione  attraverso  l'affidamento  della  gestione  e   dello
sviluppo alla societa' Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai
sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le
somme  ricavate  per  effetto  dell'utilizzo   del   compendio   sono
esclusivamente impiegate per la  gestione  e  per  la  valorizzazione
dell'Arsenale tramite la suddetta societa'. L'Arsenale e'  sottoposto
agli strumenti urbanistici previsti per la citta' di Venezia  e  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42.
Per le finalita' del presente comma, l'Agenzia del demanio,  d'intesa
con  il  Ministero  della  difesa,  procede  alla  perimetrazione   e
delimitazione  del  compendio  e  alla  consegna  dello  stesso  alla
societa'  Arsenale  di  Venezia  S.p.A..  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del
trasferimento,  la  riduzione  delle  risorse  a   qualsiasi   titolo
spettanti al comune di Venezia in misura equivalente  alla  riduzione
delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.))
                            (( Art. 3 bisCredito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione ))(( 1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  destinati  ad  interventi  di
riparazione, ripristino  o  ricostruzione  di  immobili  di  edilizia
abitativa e ad uso produttivo, nei limiti  stabiliti  dai  Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i  provvedimenti
di cui al  comma  5,  sono  alternativamente  concessi,  su  apposita
domanda del soggetto interessato, con le modalita' del  finanziamento
agevolato. A tal  fine,  i  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del
credito operanti nei territori  di  cui  all'articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo
contratti tipo definiti con apposita convenzione  con  l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino  ad  un
massimo di 6.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma  7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  al  fine  di  concedere  finanziamenti  agevolati  ai  soggetti
danneggiati  dagli  eventi  sismici.   Con   decreti   del   Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello Stato  di
cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalita'  di
operativita' della stessa, nonche' le modalita'  di  monitoraggio  ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo  precedente.
La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  presente  comma  e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti  agevolati  accordati  dalle
banche ai sensi del presente articolo, in capo  al  beneficiario  del
finanziamento matura un credito di imposta,  fruibile  esclusivamente
in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di  rimborso,
all'importo ottenuto  sommando  alla  sorte  capitale  gli  interessi
dovuti. Le  modalita'  di  fruizione  del  credito  di  imposta  sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta  e'  revocato,  in  tutto  o  in  parte,  nell'ipotesi  di
risoluzione  totale  o  parziale  del  contratto   di   finanziamento
agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento  agevolato  comunica  con
modalita' telematiche  all'Agenzia  delle  entrate  gli  elenchi  dei
soggetti  beneficiari,  l'ammontare  del  finanziamento  concesso   a
ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata  massima  venticinquennale,
sono erogati e posti  in  ammortamento  sulla  base  degli  stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti  di
finanziamento  prevedono  specifiche  clausole  risolutive  espresse,
anche  parziali,  per  i  casi  di  mancato  o  ridotto  impiego  del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche  parziale  del  finanziamento
per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze  e  i  Presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto sono definiti i criteri e le  modalita'  attuativi
del presente articolo, anche al fine  di  assicurare  uniformita'  di
trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I
Presidenti  delle  regioni   Emilia-Romagna,   Lombardia   e   Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in  coerenza  con
il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di   cui
all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge e con il suddetto
protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative  di
competenza, anche al fine di assicurare il  rispetto  del  limite  di
6.000 milioni di euro di cui al  comma  1  e  dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  il
comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  secondo  le
modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui  all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente  al
fine di consentire la cessione di cui  al  primo  periodo  del  comma
3-bis nonche' l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti  stabiliti  dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla  situazione  emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del  20  e  29  maggio  2012,  per  le
annualita' 2012 e 2013 e' autorizzata l'assunzione con  contratti  di
lavoro flessibile fino a 170 unita' di personale per i comuni colpiti
dal sisma individuati dall'articolo 1, comma 1, del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, e fino a 50 unita' di personale  da  parte  della
struttura commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del  citato  decreto-legge.  Nei
limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni,
non operano i  vincoli  assunzionali  di  cui  ai  commi  557  e  562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  di  cui  al
comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle  unioni
di comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per  le
assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le
unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente  decreto,  garantendo  in  ogni  caso  il
rispetto dell'ordine di collocazione  dei  candidati  nelle  medesime
graduatorie.  L'assegnazione  delle  risorse   finanziarie   per   le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio  2012.
Il riparto fra i comuni interessati  avviene  previa  intesa  tra  le
unioni ed i commissari delegati. I comuni non  ricompresi  in  unioni
possono stipulare  apposite  convenzioni  con  le  unioni  per  poter
attivare la presente disposizione.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8, nel limite di  euro  3.750.000
per l'anno 2012 e di euro 9.000.000  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante  utilizzo  delle  risorse  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata
a ciascun Presidente di regione. ))
Art. 4 Riduzione di spese, messa in liquidazione
e privatizzazione di societa' pubbliche1.  Nei  confronti  delle  societa'  controllate   direttamente   o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  che  abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione  di  servizi  a
favore  di  pubbliche  amministrazioni  superiore  al  90  per  cento
dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della societa'  entro  il  31  dicembre  2013.
((Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle  pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento
della societa'  sono  esenti  da  imposizione  fiscale,  fatta  salva
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto,  e  assoggettati  in
misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;))

b) all'alienazione,  con  procedure  di  evidenza  pubblica,  delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione  del
servizio per cinque anni, ((non rinnovabili)),  a  decorrere  dal  1°
gennaio  2014.  ((Il  bando  di  gara  considera,  tra  gli  elementi
rilevanti di valutazione dell'offerta,  l'adozione  di  strumenti  di
tutela dei livelli  di  occupazione.  L'alienazione  deve  riguardare
l'intera    partecipazione     della     pubblica     amministrazione
controllante))
.
2. Ove l'amministrazione non proceda secondo  quanto  stabilito  ai
sensi del comma 1, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014  le  predette
societa'  non  possono  comunque  ricevere  affidamenti  diretti   di
servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti  di  cui  sono
titolari. I servizi gia' prestati dalle  societa',  ove  non  vengano
prodotti nell'ambito dell'amministrazione,  devono  essere  acquisiti
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. ((Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano alle societa' che svolgono servizi di  interesse  generale,
anche  aventi  rilevanza  economica,  alle  societa'   che   svolgono
prevalentemente  compiti  di  centrali  di   committenza   ai   sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e  8,
del presente decreto, e alle societa' finanziarie  partecipate  dalle
regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati  strategiche  per
il conseguimento di obiettivi economico-finanziari,  individuate,  in
relazione  alle  esigenze  di  tutela  della  riservatezza  e   della
sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza  di  assicurare  l'efficacia
dei controlli sulla erogazione degli  aiuti  comunitari  del  settore
agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da
adottare su proposta del Ministro o dei  Ministri  aventi  poteri  di
indirizzo e vigilanza, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri.  Le
medesime disposizioni non si  applicano  qualora,  per  le  peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto, anche territoriale, di riferimento non  sia  possibile  per
l'amministrazione pubblica controllante un efficace e  utile  ricorso
al mercato. In  tal  caso,  l'amministrazione,  in  tempo  utile  per
rispettare i termini di cui al comma  1,  predispone  un'analisi  del
mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  per
l'acquisizione del  parere  vincolante,  da  rendere  entro  sessanta
giorni dalla ricezione della relazione. Il parere  dell'Autorita'  e'
comunicato  alla  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri.   Le
disposizioni del presente articolo non  si  applicano  altresi'  alle
societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  30  agosto  2007,
richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera ,a) del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2012, n. 100))
.
((3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo  Stato  ai  sensi
del decreto legislativo  19  novembre  1997,  n.  414,  e  successivi
provvedimenti di attuazione,  nonche'  le  attivita'  di  sviluppo  e
gestione dei sistemi  informatici  delle  amministrazioni  pubbliche,
svolte attualmente dalla  Consip  S.p.A.  ai  sensi  di  legge  e  di
statuto, sono trasferite,  mediante  operazione  di  scissione,  alla
Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso  una  specifica
divisione interna garantendo per due esercizi la  prosecuzione  delle
attivita'  secondo  il  precedente  modello  di  relazione   con   il
Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta  operazione  di
scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A.  le
attivita' oggetto di trasferimento  si  intendono  riferite  a  Sogei
S.p.A.))

((3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte  di  Consip  S.p.A.
delle attivita' ad essa  affidate  con  provvedimenti  normativi,  le
attivita' di realizzazione del Programma di  razionalizzazione  degli
acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad
essere svolte  dalla  Consip  S.p.A.  La  medesima  societa'  svolge,
inoltre,  le   attivita'   ad   essa   affidate   con   provvedimenti
amministrativi del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  Sogei
S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante  i  relativi
rapporti nonche' i  tempi  e  le  modalita'  di  realizzazione  delle
attivita', si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualita' di  centrale
di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.))

((3-quater. Per la realizzazione di quanto  previsto  dall'articolo
20 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  Consip  S.p.A.  svolge
altresi' le attivita' di centrale di committenza relative  alle  Reti
telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema  pubblico  di
connettivita' ai sensi dell'articolo 83  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005,  n.  82,  e  alla  Rete  internazionale  delle  pubbliche
amministrazioni ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonche'
ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della  legge
30 dicembre 2004, n.  311.  A  tal  fine  Consip  S.p.A.  applica  il
contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del  decreto  legislativo
1° dicembre 2009, n. 177.))

((3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini
del rilascio dei pareri  di  congruita'  tecnico-economica  da  parte
dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con  Consip
apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.))

((3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  le   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi  piani
di ristrutturazione e razionalizzazione delle  societa'  controllate.
Detti piani sono approvati previo parere favorevole  del  Commissario
straordinario per la razionalizzazione della spesa  per  acquisto  di
beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2012,  n.
94,   e   prevedono   l'individuazione   delle   attivita'   connesse
esclusivamente  all'esercizio  di  funzioni  amministrative  di   cui
all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate
e accorpate attraverso societa' che  rispondono  ai  requisiti  della
legislazione comunitaria in materia di in house providing. I  termini
di cui al comma 1 sono prorogati per il tempo strettamente necessario
per l'attuazione del piano di  ristrutturazione  e  razionalizzazione
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  su  proposta
del Commissario straordinario per la  razionalizzazione  della  spesa
per acquisto di beni e servizi.))

4. I consigli di amministrazione delle societa' di cui al  comma  1
devono essere composti  da  non  piu'  di  tre  membri,  di  cui  due
dipendenti dell'amministrazione titolare della  partecipazione  o  di
poteri  di  indirizzo   e   vigilanza,   scelti   d'intesa   tra   le
amministrazioni medesime, per le societa' a  partecipazione  diretta,
ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare  della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le  amministrazioni  medesime,   e
dipendenti della stessa  societa'  controllante  per  le  societa'  a
partecipazione indiretta. Il  terzo  membro  svolge  le  funzioni  di
amministratore delegato. I dipendenti  dell'amministrazione  titolare
della partecipazione ((o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento
economico,))
ovvero i dipendenti della  societa'  controllante  hanno
obbligo   di    riversare    i    relativi    compensi    assembleari
all'amministrazione((,  ove  riassegnabili,  in  base  alle   vigenti
disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico
accessorio,))
e alla societa' di appartenenza. E' comunque consentita
la nomina di un amministratore unico. La  disposizione  del  presente
comma si applica con decorrenza dal primo  rinnovo  dei  consigli  di
amministrazione  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
5.  Fermo  restando  quanto  diversamente  previsto  da  specifiche
disposizioni di legge, i  consigli  di  amministrazione  delle  altre
societa' a totale  partecipazione  pubblica,  diretta  ed  indiretta,
devono essere composti da tre o cinque membri,  tenendo  conto  della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte.  Nel  caso  di
consigli di amministrazione composti da tre membri,  la  composizione
e' determinata sulla base dei criteri del precedente comma. Nel  caso
di  consigli  di  amministrazione  composti  da  cinque  membri,   la
composizione dovra' assicurare la presenza di almeno  tre  dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione  o  di  poteri  di
indirizzo  e  vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le   amministrazioni
medesime, per le societa' a partecipazione diretta, ovvero almeno tre
membri scelti  tra  dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della
partecipazione della societa' controllante o di poteri di indirizzo e
vigilanza,  scelti  d'intesa  tra  le  amministrazioni  medesime,   e
dipendenti della stessa  societa'  controllante  per  le  societa'  a
partecipazione  indiretta.  In  tale  ultimo  caso  le   cariche   di
Presidente  e  di  Amministratore  delegato  sono  disgiunte   e   al
Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di  amministrazione
deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e
supervisione  delle  attivita'  di  controllo  interno.  Resta  fermo
l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di  cui  al  comma
precedente.  La  disposizione  del  presente  comma  si  applica  con
decorrenza  dal  primo  rinnovo  dei  consigli   di   amministrazione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi  tipo,  anche
in base a convenzioni, da enti di diritto  privato  di  cui  agli  ((
articoli da 13 a 42 ))
del codice civile  esclusivamente  in  base  a
procedure previste dalla normativa nazionale in  conformita'  con  la
disciplina comunitaria. Gli enti  di  diritto  privato  di  cui  agli
articoli da 13 a 42 del  codice  civile,  che  forniscono  servizi  a
favore dell'amministrazione stessa,  anche  a  titolo  gratuito,  non
possono ricevere contributi a carico delle  finanze  pubbliche.  Sono
escluse le  fondazioni  istituite  con  lo  scopo  di  promuovere  lo
sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica ((e gli  enti  e
le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali  e
dei beni ed attivita' culturali, dell'istruzione e della  formazione,
le associazioni di promozione sociale di cui alla  legge  7  dicembre
2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla  legge  11  agosto
1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge  26
febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali  di  cui  alla  legge  8
novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive  dilettantistiche  di
cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'  le
associazioni rappresentative, di coordinamento o  di  supporto  degli
enti territoriali e locali.))

((6-bis. Le disposizioni del comma 6 e del comma 8 non si applicano
all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6.
A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione  del  presente  decreto,   il   relativo   consiglio   di
amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, dal  Capo  del
dipartimento della funzione  pubblica,  da  tre  membri  di  cui  uno
designato  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e   la
semplificazione  e  due  designati  dall'assemblea  tra  esperti   di
qualificata  professionalita'  nel   settore   della   formazione   e
dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.  Ai  membri  del
consiglio  di  amministrazione  non  spetta  alcun   compenso   quali
componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle  spese
documentate.  L'associazione  di  cui  al  presente  comma  non  puo'
detenere il controllo in societa'  o  in  altri  enti  privati  e  le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31  dicembre
2012.))

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e
di assicurare la parita' degli operatori nel territorio nazionale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  le
stazioni  appaltanti,   gli   enti   aggiudicatori   e   i   soggetti
aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono
sul mercato i beni  e  servizi  strumentali  alla  propria  attivita'
mediante le procedure  concorrenziali  previste  dal  citato  decreto
legislativo. ((E' ammessa l'acquisizione in via  diretta  di  beni  e
servizi tramite convenzioni  realizzate  ai  sensi  dell'articolo  30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della  legge  11
agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27  dicembre  2002,
n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.  381.  Sono
altresi' ammesse le convenzioni siglate  con  le  organizzazioni  non
governative per le acquisizioni di beni e  servizi  realizzate  negli
ambiti di attivita' previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n.  49,  e
relativi regolamenti di attuazione))
.
8. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  l'affidamento  diretto  puo'
avvenire solo a favore di societa' a capitale  interamente  pubblico,
nel  rispetto  dei  requisiti  richiesti  dalla  normativa  e   dalla
giurisprudenza comunitaria per la gestione in house  e  a  condizione
che  il  valore  economico  del   servizio   o   dei   beni   oggetto
dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro
annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla  scadenza
naturale e comunque fino al ((31 dicembre 2014. Sono  altresi'  fatte
salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui  valore
complessivo sia pari o inferiore  a  200.000  euro  in  favore  delle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto  1991,
n.  266,  delle  associazioni  sportive   dilettantistiche   di   cui
all'articolo  90  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,   delle
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.
49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381))
.
((8-bis. I commi 7 e 8 non si  applicano  alle  procedure  previste
dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.))

9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto  e  fino
al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano  le
disposizioni    limitative    delle    assunzioni    previste     per
l'amministrazione  controllante.  Resta  fermo,  sino  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo
9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122.  Salva  comunque
l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo
periodo del presente comma, continua  ad  applicarsi  l'articolo  18,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall'anno 2013  le  societa'  di  cui  al  comma  1
possono  avvalersi  di  personale  a  tempo  determinato  ovvero  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite  del
50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  rispettive  finalita'
nell'anno 2009.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2014  il
trattamento  economico  complessivo  dei  singoli  dipendenti   delle
societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non  puo'
superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.
12.  Le  amministrazioni  vigilanti  verificano  sul  rispetto  dei
vincoli di cui  ai  commi  precedenti;  in  caso  di  violazione  dei
suddetti  vincoli  gli  amministratori  esecutivi   e   i   dirigenti
responsabili della societa' rispondono, a titolo di  danno  erariale,
per le retribuzioni ed i compensi erogati  in  virtu'  dei  contratti
stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
societa' quotate ed alle loro controllate. ((Le medesime disposizioni
non si applicano alle societa' per  azioni  a  totale  partecipazione
pubblica autorizzate a prestare il servizio  di  gestione  collettiva
del risparmio.  L'amministrazione  interessata  di  cui  al  comma  1
continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2  e  3
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  114.
Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni,  anche
di carattere speciale, in materia di societa'  a  totale  o  parziale
partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non
diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica  comunque
la disciplina del codice civile in materia di societa' di capitali.))

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e'  fatto
divieto, a pena di nullita', di inserire clausole arbitrali  in  sede
di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali
comunque   denominati,   intercorrenti   tra   societa'   a    totale
partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta,  e  amministrazioni
statali (( e regionali  ));  dalla  predetta  data  perdono  comunque
efficacia, salvo che non si siano gia' costituti i  relativi  collegi
arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti
anzidetti, ancorche' scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
Art. 5          Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni   1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal  1°  gennaio 2013, di un punto della percentuale di  aggio  sulle  somme  riscosse dalle societa' agenti del servizio nazionale  della  riscossione,  le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto  considerato  nei  saldi tendenziali di finanza  pubblica,  correlate  anche  al  processo  di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e  di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A.,  da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono  destinate  alla  riduzione, fino a un massimo  di  ulteriori  quattro  punti  percentuali,  dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce,  altresi',  le  modalita' con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque,  assicurato  il rimborso  dei  costi  fissi  di  gestione  risultanti  dal   bilancio certificato.   2.  A  decorrere  dall'anno  2013,  le  amministrazioni   pubbliche inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa  (Consob),  e  le societa'  dalle  stesse  amministrazioni  controllate   non   possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento  della  spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi; il predetto limite puo' essere  derogato,  per  il  solo  anno  2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere. La predetta disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate ((dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali,)) dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di  tutela  dell'ordine  e  della sicurezza pubblica((, per i servizi sociali  e  sanitari  svolti  per garantire i livelli essenziali di assistenza,)) ovvero per i  servizi istituzionali svolti  nell'area  tecnico-operativa  della  difesa.  I contratti di locazione o noleggio in corso alla data  di  entrata  in vigore del  presente  decreto  possono  essere  ceduti,  anche  senza l'assenso del contraente privato,  alle  Forze  di  polizia,  con  il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino  alla  scadenza del contratto. Sono revocate  le  gare  espletate  da  Consip  s.p.a. nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di  noleggio  a  lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura  in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.   3. Fermi restando i limiti di cui al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo  e'  concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.   4. La violazione delle disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  e' valutabile   ai   fini   della   responsabilita'   amministrativa   e disciplinare dei dirigenti.   5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione delle risorse, in conseguenza della  riduzione  del  parco  auto,  il personale gia' adibito a mansioni  di  autista  o  di  supporto  alla gestione del parco auto, ove appartenente ad  altre  amministrazioni, e'  restituito  con  decorrenza  immediata  alle  amministrazioni  di appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente  assegnato  a mansioni differenti, con assegnazione  di  un  profilo  professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando  l'area  professionale di  appartenenza  ed  il  trattamento   economico   fondamentale   in godimento.   6. Le disposizioni del  presente  articolo  costituiscono  principi fondamentali  di  coordinamento  della  finanzia  pubblica  ai  sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.   7. A decorrere dal 1°  ottobre  2012  il  valore  dei  buoni  pasto attribuiti al  personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  delle amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'   le   autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00  euro. Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli cessano di avere applicazione a  decorrere  dal  1  ottobre  2012.  I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto  attribuiti  al  personale  sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la  durata  e  fermo  restando  l'importo  contrattuale   complessivo previsto. A decorrere dalla  medesima  data  e'  fatto  obbligo  alle universita' statali di riconoscere il buono pasto  esclusivamente  al personale contrattualizzato. I risparmi  derivanti  dall'applicazione del presente articolo  costituiscono  economie  di  bilancio  per  le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti  diversi  dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.  Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi  per  la contrattazione integrativa.   8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  personale,  anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni  pubbliche  inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  (( nonche' delle autorita' )) indipendenti ivi  inclusa  la  Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  economici sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in  caso  di cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per   mobilita',   dimissioni, risoluzione, pensionamento  e  raggiungimento  del  limite  di  eta'. Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore  del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente responsabile.   9.  E'  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel  conto  economico consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  ((  nonche'  alle autorita' )) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio  e  di consulenza a soggetti, gia' appartenenti  ai  ruoli  delle  stesse  e collocati in quiescenza, che abbiano svolto,  nel  corso  dell'ultimo anno di  servizio,  funzioni  e  attivita'  corrispondenti  a  quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.   10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria,  convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:   «Al  fine  di  razionalizzare  i   servizi   di   pagamento   delle retribuzioni di  cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197,  della  legge  23 dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare  conseguenti  risparmi  di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal  1°  ottobre  2012,  stipulano convenzioni  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   - Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti nel ((decreto di cui al quinto periodo del presente comma)) per l'acquisizione  dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione  avviene con riferimento  ai  costi  di  produzione  dei  servizi,  diretti  e indiretti,   interni   ed   esterni   sostenuti    dalle    pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1, comma  446,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  sono  tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel  ((decreto  di  cui  al  quinto periodo del presente comma,)) senza il pagamento del  contributo  ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»; b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:   «9-bis:  I  contratti  delle  pubbliche  amministrazioni   di   cui all'articolo 11, comma 9, aventi a oggetto  i  servizi  di  pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere  alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.   9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione  della spesa per acquisti di beni e  servizi,  di  cui  all'articolo  2  del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, ((convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,)) recante disposizioni urgenti  per la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  individua  le  regioni assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77  e 78 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  che,  unitamente  alle strutture sanitarie regionali, sono tenute  a  utilizzare  i  servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al  comma  9.  Il commissario definisce i  tempi  e  le  modalita'  di  migrazione  dei servizi.   ((9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero  a  quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli  atti  e  i  contratti posti in essere in violazione delle  disposizioni  sui  parametri  di prezzo e qualita' sono nulli, costituiscono illecito  disciplinare  e determinano responsabilita' erariale ».))   ((10-bis. Restano escluse dall'applicazione del comma  10,  lettera b), capoverso  9-quater,  le  procedure  di  approvvigionamento  gia' attivate alla data di entrata in vigore del presente decreto.))   ((10-ter. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge 19  ottobre  1999, n. 370, e' sostituito dal seguente:))   ((«5. Al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli e' corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega  di pari  anzianita'.  In  nessun  caso  il  professore   o   ricercatore universitario rientrato nei ruoli delle universita'  puo'  conservare il trattamento economico complessivo goduto nel servizio  o  incarico svolto precedentemente, qualsiasi sia l'ente  o  istituzione  in  cui abbia svolto l'incarico. L'attribuzione di assegni  ad  personam,  in violazione delle disposizioni di cui al presente comma e' illegittima ed e' causa di responsabilita' amministrativa nei  confronti  di  chi delibera l'erogazione».))   11. Nelle more dei rinnovi contrattuali  previsti  dall'articolo  6 del decreto legislativo  1°  agosto  2011,  n.  141,  ((e  in  attesa dell'applicazione di quanto disposto  dall'articolo  19  del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  le  amministrazioni,  ai  fini dell'attribuzione   del   trattamento   accessorio   collegato   alla performance individuale sulla  base  di  criteri  di  selettivita'  e riconoscimento del merito,  valutano  la  performance  del  personale dirigenziale in relazione)):   a)(( al  raggiungimento  degli  obiettivi  individuali  e  relativi all'unita'  organizzativa  di  diretta  responsabilita',  nonche'  al contributo     assicurato      alla      performance      complessiva dell'amministrazione.  Gli  obiettivi,  predeterminati  all'atto  del conferimento dell'incarico  dirigenziale,  devono  essere  specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili  e  collegati  a precise scadenze temporali;))   b)((  ai  comportamenti  organizzativi  posti  in  essere  e   alla capacita' di  valutazione  differenziata  dei  propri  collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.))   ((11-bis. Per gli stessi fini' di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale e' effettuata dal dirigente in relazione:))   a)((  al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di   gruppo   o individuali;))   b)((  al  contributo  assicurato   alla   performance   dell'unita' organizzativa  di  appartenenza  e  ai  comportamenti   organizzativi dimostrati.))   ((11-ter. Nella valutazione della performance individuale non  sono considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di  paternita'  e parentale.))   ((11-quater. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con  il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, l'impatto  della valutazione in termini di miglioramento della performance e  sviluppo del personale, al fine di  migliorare  i  sistemi  di  misurazione  e valutazione in uso.))   ((11-quinquies. Ai dirigenti e al personale  non  dirigenziale  che risultano piu'  meritevoli  in  esito  alla  valutazione  effettuata, comunque non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalita' dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i  criteri  di  cui  ai commi 11 e 11-bis e' attribuito un trattamento accessorio  maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011,  n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al  trattamento  accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti  alle  stesse  categorie, secondo le modalita' stabilite nel sistema di cui all'articolo 7  del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si  applica  ai  dirigenti  con  riferimento  alla  retribuzione   di risultato.))   ((11-sexies. Le amministrazioni rendono nota l'entita'  del  premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri  siti  istituzionali  i  dati  relativi  alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di  dare  conto  del  livello  di   selettivita'   utilizzato   nella distribuzione dei premi e degli incentivi.))   12. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge 4  marzo  2009,  n. 15, e' inserito il seguente:   «3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 3 sono destinati, nei limiti  delle  risorse  iscritte  in  bilancio  a legislazione  vigente,  alla  copertura  degli  oneri   relativi   al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza  e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi  i compensi per i componenti della Commissione medesima».   13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' abrogato.   14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,  comma  3,  del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorita' portuali  le  riduzioni  ivi  disposte  sono  ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1°  gennaio  2013  nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali  e  dei  collegi  dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero  delle infrastrutture   e   dei   trasporti   in   possesso   di   specifica professionalita'.   ((14-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito del  proprio  ordinamento, tiene conto dei principi  di  riduzione  della  spesa  contenuti  nel presente decreto.))
Art. 9  Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione
e soppressione di enti, agenzie e organismi1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica,  il  contenimento  della  spesa  e  il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative,  le  regioni,  le
province e i comuni sopprimono  o  accorpano  ((  o,  in  ogni  caso,
assicurano la riduzione dei relativi ))
oneri  finanziari  in  misura
non inferiore al 20 per cento, enti,  agenzie  e  organismi  comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di  entrata
in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale,
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera
p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a  comuni,
province, e citta' metropolitane ai sensi  dell'articolo  118,  della
Costituzione.
((1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  alle
aziende speciali,  agli  enti  ed  alle  istituzioni  che  gestiscono
servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.))

2. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con  accordo  sancito
in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  si  provvede  alla  complessiva
ricognizione degli enti, delle agenzie e  degli  organismi,  comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2,  in  sede  di  Conferenza
unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del  principio  di
leale  collaborazione,  all'individuazione  dei   criteri   e   della
tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla  definizione
delle modalita' di monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni, le province e i comuni non  hanno  dato
attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e  gli
organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli
atti successivamente adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni  si
adeguano ai principi di cui  al  comma  1  relativamente  agli  enti,
agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi  natura,  che
svolgono, ai sensi dell'articolo 118,  della  Costituzione,  funzioni
amministrative conferite alle medesime regioni.
6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti,  agenzie  e
organismi comunque denominati e di qualsiasi  natura  giuridica,  che
esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative
loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto  dall'articolo  14,  comma  32,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
((7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono  inserite
le seguenti: «,  per  il  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
lavoro» e dopo le parole: «Presidente della  Corte  dei  conti»  sono
inserite le seguenti:  «,  del  Presidente  del  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro».))

((7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
936,  dopo  le  parole:  «le  funzioni  previste»  sono  inserite  le
seguenti: «dalla legge e» e le parole: «o  che  gli  sono  attribuite
dall'ufficio di presidenza» sono soppresse.))

((7-quater. Dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
7-bis e 7-ter non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.))
Art. 10      Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio   1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  assicura,  nel rispetto dell'autonomia funzionale e  operativa  degli  altri  uffici periferici   delle   amministrazioni   statali,   le   funzioni    di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. ((Le funzioni  di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate,  tra l'altro,  mediante  costituzione   presso   ogni   Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine  del  conseguimento  dei  livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e  strumentali di tutti gli uffici periferici  delle  amministrazioni  statali  sono esercitate da un unico  ufficio  che  ne  assume  la  responsabilita' diretta ed esclusiva)).   2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, fermo restando il  mantenimento  in  capo alle Prefetture - ((Uffici territoriali del  Governo))  di  tutte  le funzioni   di    competenza    delle    Prefetture,    si    provvede all'individuazione  di  ulteriori  compiti   e   attribuzioni   della Prefettura  -   Ufficio   ((territoriale   del   Governo))   connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo  le  seguenti norme generali regolatrici della materia: a) contenimento della spesa pubblica;   b)  mantenimento  della  circoscrizione  provinciale  quale  ambito territoriale di competenza delle Prefetture -  Uffici  ((territoriali del  Governo))  e  degli  altri  uffici  periferici  delle  pubbliche amministrazioni dello Stato, gia' organizzati  su  base  provinciale, salvo  l'adeguamento  dello  stesso  ambito  a  quello  della  citta' metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la  possibilita'  di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici  ambiti territoriali  per   eccezionali   esigenze   connesse   alla   tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico, nonche'  alla  garanzia  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;   c) in coerenza con la funzione  di  rappresentanza  unitaria  dello Stato, individuazione di modalita', anche ulteriori a quelle  di  cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e successive  modificazioni,  per  assicurare,  su  scala  provinciale, regionale   o   sovraregionale,   l'ottimale   esercizio   coordinato dell'attivita' amministrativa degli uffici periferici dello Stato ((e costituzione di un ufficio unico  di  garanzia  dei  rapporti  tra  i cittadini e lo Stato  in  ogni  Prefettura-Ufficio  territoriale  del Governo,  che  esercita  i  propri  compiti  esclusivamente  mediante utilizzo  di  beni  e  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali disponibili;))   d) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni  logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche  dell'amministrazione dello  Stato  ed  istituzione  di  servizi  comuni,  con  particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo  di gestione,  di  economato,  di  gestione   dei   sistemi   informativi automatizzati, di gestione dei contratti,  nonche'  utilizzazione  in via prioritaria di beni immobili di proprieta' pubblica, in  modo  da assicurare la riduzione di almeno il (( 20 per cento ))  della  spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni;   ((d-bis)  attribuzione  delle   singole   funzioni   logistiche   e strumentali di tutte le  strutture  periferiche  dell'amministrazione dello Stato, di cui alla lettera d), ad  un  unico  ufficio,  che  ne assume la responsabilita' diretta ed esclusiva;))   e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d)  del  presente comma, con riferimento alle risorse che non  risultano  piu'  adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di  esercizio  unitario da parte di altre strutture  periferiche  dell'amministrazione  dello Stato:   1) assegnazione, da parte delle  amministrazioni  di  appartenenza, delle  risorse  umane  ad  altre  funzioni,  ovvero  collocamento  in mobilita' delle relative unita' ai sensi  degli  articoli  33,  34  e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni;   2) riallocazione  delle  risorse  strumentali  ed  assegnazione  di quelle finanziarie in capo agli uffici  individuati  per  l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.   3. Il regolamento di cui al comma 2 e'  adottato  su  proposta  del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  Lo  schema  di regolamento, previo parere della Conferenza unificata,  e'  trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da  parte  delle  competenti Commissioni parlamentari entro il termine  di  quarantacinque  giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione  dei pareri, il regolamento puo' essere  comunque  adottato.  Al  fine  di evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'integrazione  dei   sistemi informativi centrali e periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio  e  controllo  delle grandezze finanziarie e  della  spesa  pubblica  in  particolare,  la competenza sulle infrastrutture informatiche e sui  relativi  sistemi applicativi in uso alle Ragionerie Territoriali  dello  Stato  rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.   4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto  speciale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano.  Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di  sanita'  marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e  gli  uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
Art. 11Riordino delle Scuole pubbliche di formazione1. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse e  migliorare
la qualita' delle attivita' formative dei dirigenti e dei  funzionari
pubblici, garantendone l'eccellenza  e  l'interdisciplinarieta',  con
uno o piu' regolamenti adottati entro ((centoventi giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto,))
ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro  per  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e  con  il
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni  legislative
vigenti, sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole
pubbliche di formazione,  gli  istituti  di  formazione  e  le  altre
strutture competenti ed e' riformato il sistema di reclutamento e  di
formazione dei dirigenti e dei  funzionari  pubblici  anche  mediante
adeguati meccanismi di collegamento tra  la  formazione  propedeutica
all'ammissione  ai  concorsi  e  quella  permanente,  attenendosi  ai
seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e
funzioni coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti
di ciascuna struttura;
c. ((per il reclutamento e la formazione generica dei  dirigenti  e
dei  funzionari  delle  amministrazioni  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola
centrale esistente;))

d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e dei
funzionari delle amministrazioni dello Stato e  degli  enti  pubblici
non  economici,  previsione  della  tendenziale   concentrazione   in
un'unica struttura gia' esistente per singolo  Ministero  e  per  gli
enti  vigilati  dallo  stesso,  con  unificazione  delle  risorse   e
coordinamento con le strutture formative militari;
e. ottimizzazione dei locali  adibiti  alla  formazione,  favorendo
l'uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di  coordinamento
della formazione  permanente  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  prevedendo  che  la  relativa  formazione  possa
svolgersi anche con modalita'  decentrate  e  in  collaborazione  con
istituti universitari italiani o stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale  di  cui
alla lettera c) e gli enti territoriali  per  il  reclutamento  della
dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine di
garantire  la   stabilita'   del   corpo   docente   e   l'eccellenza
dell'insegnamento presso le scuole pubbliche di formazione;
i.  previsione  che,  al  fine  di  eliminare  duplicazioni  e   di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1)  l'attivita'  di  formazione  riguardante  ambiti  omogenei   e'
programmata e svolta in conformita' con linee di indirizzo  stabilite
dai soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative  alla  formazione
ed alle scuole ed agli istituti  di  formazione  operanti  in  ambiti
omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati  su  proposta  del  Ministro
della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze
e per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  entro  180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  si
provvede al riordino delle scuole militari e degli istituti  militari
di formazione in conformita' con i criteri indicati al comma 1.Art. 14

Riduzione delle spese di personale

1. Al fine di dare attuazione  a  quanto  previsto  in  materia  di
assunzioni dall'articolo 16, comma  1,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti  modificazioni  alle  disposizioni
vigenti in materia:
a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244
come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole «Per il  quadriennio  2010-2013»  sono
sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»;
b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, le parole: «Per  l'anno  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti «Per l'anno 2015»;
c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti
«A decorrere dall'anno 2016».
2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, le parole «A decorrere dall'anno  2010»  sono  sostituite  dalle
seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine e' aggiunto il  seguente
periodo «La predetta facolta' assunzionale e'  fissata  nella  misura
del venti per cento per il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta  per
cento nell'anno 2015 e del cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno
2016».
3. All'articolo 66, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n.
14, al comma  13  le  parole  «Per  il  quadriennio  2009-2012»  sono
sostituite dalle seguenti «Per il  triennio  2009-2011»  e,  dopo  il
comma 13, e' aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014
il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
nel limite di un contingente corrispondente  ad  una  spesa  pari  al
venti per  cento  di  quella  relativa  al  corrispondente  personale
complessivamente  cessato  dal  servizio  nell'anno  precedente.   La
predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per
l'anno 2015 e  del  cento  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2016.
L'attribuzione  a  ciascuna   universita'   del   contingente   delle
assunzioni ((di cui ai periodi precedenti)) e' effettuata con decreto
del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,
tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo  7   del   decreto
legislativo 29 marzo  2012,  n.  49.  Il  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al  monitoraggio
delle assunzioni effettuate  comunicandone  gli  esiti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Al fine di  completarne  l'istituzione
delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti
non si applicano agli istituti ad ordinamento  speciale,  di  cui  ai
decreti  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 279 del 30 novembre 2005, e 18  novembre  2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.»
4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, le parole «Per il  triennio  2011-2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti «Per il  quadriennio  2011-2014»  e  all'ultimo  periodo  le
parole «del 50 per cento per l'anno  2014  e  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole  «del
50 per cento per  l'anno  2015  e  del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2016».
((4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del
personale presso  le  amministrazioni  soggette  agli  interventi  di
riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto
ed al fine di consentire ai vincitori di  concorso  una  piu'  rapida
immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  comma  13  del  medesimo  articolo,  che   non
dispongano di graduatorie in corso di validita',  possono  effettuare
assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di
concorso presso  altre  amministrazioni.  Le  assunzioni  di  cui  al
presente comma sono effettuate nei  limiti  delle  facolta'  e  delle
procedure  assunzionali  vigenti  e  nell'ambito  dei  posti  vacanti
all'esito  del  processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di  cui  al  primo
periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale  rinuncia
dell'interessato non determina decadenza del diritto  all'assunzione.
In relazione a quanto previsto dal presente  comma,  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,  le  parole:  «31
luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».))

5. Ai fini del concorso  agli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le
camere di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente, sino all'anno 2014; nel limite del  50  per  cento  della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno
2015; nel limite del 100 per cento della  spesa  corrispondente  alle
cessazioni dell'anno precedente, a  decorrere  dall'anno  2016.  Sono
fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012».
((5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni  di
personale a tempo indeterminato delle aziende speciali  create  dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde
a quello previsto per la relativa camera di commercio  dal  comma  22
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  dalla
normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.))

6. A decorrere dal 2012 le  assunzioni  dei  segretari  comunali  e
provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 66,
comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  per  un  numero  di
unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal  servizio
nel corso dell'anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita'  nonche'  a
seguito dell'applicazione della disposizione di cui  all'articolo  2,
comma 11, lettera a), non possono  essere  calcolate  come  risparmio
utile per definire l'ammontare delle  disponibilita'  finanziarie  da
destinare alle assunzioni o il numero delle  unita'  sostituibili  in
relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture  interessate  dalla  limitazione  delle  assunzioni
previste  dal  comma  2  adottano,  con  le  procedure  previste  dai
rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare  a  servizi
effettivamente  operativi  un  numero  di  unita'  di  personale  non
inferiore a quello corrispondente  alle  minori  assunzioni  da  esso
derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della
nozione di servizi operativi in modo tale che essi  corrispondano  in
via diretta agli specifici compiti  assegnati  alla  struttura  dalla
normativa di riferimento.  La  revisione  della  nozione  di  servizi
operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite  con
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri  interessati.
In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a  32  anni,  salvo  casi
eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia  di  limitazione  delle
assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di  cui  al  presente
articolo  sono  prioritariamente  utilizzate  per  il   reclutamento,
dall'esterno, di personale di  livello  non  dirigenziale  munito  di
diploma di laurea.
10. (((Soppresso).))
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo  626,  comma  1,  le  parole  «100  unita'»   sono
sostituite dalle seguenti «70 unita'»;
b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «e'  stabilito»  sino  a
«unita'» sono sostituite dalle seguenti «e' stabilito entro il limite
massimo di 624 unita'».
12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e
fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera  b),
non possono essere disposte  nuove  selezioni  per  il  personale  da
destinare  all'estero  ai  sensi  dell'articolo   639   del   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono  essere  rinnovati  i
relativi comandi o fuori ruolo.
13. ((Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo  ad  altri  compiti,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico  regionale
competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo  o  tecnico.
Il personale viene immesso in  ruolo  su  tutti  i  posti  vacanti  e
disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle  sedi
indicate dal  richiedente  ovvero  su  posti  di  altra  provincia  a
richiesta  dell'interessato,  e  mantiene  il   maggior   trattamento
stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi
miglioramenti    economici    a    qualsiasi    titolo    conseguiti.
Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo
periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare  presso
amministrazioni  pubbliche  in  cui  possono   essere   proficuamente
utilizzate le professionalita' possedute dal  predetto  personale,  a
valere sulle facolta' assunzionali e  nel  rispetto  delle  procedure
previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente
dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per  motivi
di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data  di
notifica del verbale della  commissione  medica  operante  presso  le
aziende sanitarie locali e'  utilizzato,  su  posti  anche  di  fatto
disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero
su posti di altra provincia.))

14. Il personale docente attualmente titolare ((delle  classi))  di
concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto,  con  decreto  del  direttore  generale   del
competente  ufficio  scolastico  regionale  transita  nei  ruoli  del
personale non docente con la qualifica di assistente  amministrativo,
tecnico o collaboratore  scolastico  in  base  al  titolo  di  studio
posseduto. Il personale viene immesso  in  ruolo  su  tutti  i  posti
vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza,  tenuto  conto
delle  sedi  indicate  dal  richiedente,  e   mantiene   il   maggior
trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile  con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  20
giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono
stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei  commi  13  e
14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   provvede   al
monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle  disposizioni
introdotte  dai  predetti  commi  13  e  14.  Nel  caso  in  cui   si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196  del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dall'anno 2013, con proprio decreto,  alla  riduzione,  nella  misura
necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui  all'articolo
64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti  dall'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4,
comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree  geografiche
caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle  nelle
quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera.
17. Al personale dipendente  docente  a  tempo  indeterminato  che,
terminate le operazioni di mobilita' e  di  assegnazione  dei  posti,
risulti in esubero nella propria classe di concorso  nella  provincia
in  cui  presta  servizio,  e'  assegnato  per  la  durata  dell'anno
scolastico un posto  nella  medesima  provincia,  con  priorita'  sul
personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi  d'istruzione  o  altre
classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso  della
relativa  abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento,  purche'   il
medesimo possegga titolo  di  studio  valido,  secondo  la  normativa
vigente,  per  l'accesso  all'insegnamento  nello   specifico   grado
d'istruzione o per ciascuna classe di concorso;
b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei
casi  in  cui  il  dipendente  disponga  del  previsto  titolo  di
specializzazione oppure  qualora  abbia  frequentato  un  apposito
corso di formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso  gli  istituti  scolastici,
assegnate prioritariamente dai  rispettivi  dirigenti  scolastici  al
personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso  o
che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a)  e  b),
purche' detto personale non  trovi  diversa  utilizzazione  ai  sensi
delle medesime lettere;
d)  posti  che  dovessero  rendersi  disponibili   durante   l'anno
scolastico, prioritariamente assegnati al  personale  della  medesima
provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi
in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso
in cui sia stata gia' disposta  la  messa  a  disposizione  di  detto
personale e purche' non sia gia'  diversamente  utilizzato  ai  sensi
delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non  trovi  utilizzazione  ai  sensi
delle  precedenti  lettere  e'  utilizzato  a  disposizione  per   la
copertura delle supplenze brevi e saltuarie  che  dovessero  rendersi
disponibili  nella  medesima  provincia  nella  medesima  classe   di
concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b)
anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione.
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed  e)  ((del  comma
17))
sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di
utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai  sensi  del
comma 20.
19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad  un
posto ((ai sensi dei commi 17 e 18)) percepisce lo stipendio  proprio
dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello
gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) ((del comma  17)),
la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e'  prestato
il  servizio,  a  valere  sulla  dotazione  finanziaria  a  tal  fine
assegnata all'istituto stesso. Negli  altri  casi,  la  differenza  a
favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e  periodicamente
aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo  del  personale  in
esubero, che provvedono a  portare  a  conoscenza  delle  istituzioni
scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di
competenza dei dirigenti scolastici.
((20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che  per
l'anno scolastico 2013-2014  non  sia  proficuamente  utilizzabile  a
seguito dell'espletamento delle  operazioni  ai  sensi  del  medesimo
comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere  collocato  in  quiescenza
dal 1° settembre  2013  nel  caso  in  cui  maturi  i  requisiti  per
l'accesso al trattamento pensionistico entro il  31  agosto  2012  in
base  alla  disciplina   vigente   prima   dell'entrata   in   vigore
dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto  comunque
denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,  comma
11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.))

21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da  17  a  20
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  64
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che la  delega  ai  docenti  di
compiti non  costituisce  affidamento  di  mansioni  superiori  o  di
funzioni  vicarie,  anche  nel  caso  in  cui  detti  docenti  godano
dell'esonero o semiesonero ai sensi  dell'articolo  459  del  decreto
legislativo  n.  297  del  1994.  Il  docente  delegato  puo'  essere
retribuito esclusivamente a  carico  dei  fondi  disponibili  per  la
remunerazione accessoria presso la specifica  istituzione  scolastica
od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl
relativo al personale scolastico.
23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale  diplomatico
e amministrativo e del contingente degli esperti di cui  all'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
inviate  all'estero   non   possono   essere   superiori   a   quelle
rispettivamente in servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto.
24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli  articoli
152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del  1967
non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono  100
unita' di personale cessato.
25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui  ai
commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di  euro  4.300.000  e  di
euro 5.000.000.
26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
1, comma 2 della legge 3 agosto 1998,  n.  299  e'  ridotta  di  euro
2.800.000.
27  All'articolo  17  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
((«5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota  di
pertinenza del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, degli stanziamenti  di  cui  al  comma  5  e'  destinata  al
rimborso forfetario  alle  regioni  delle  spese  sostenute  per  gli
accertamenti medico-legali  sul  personale  scolastico  ed  educativo
assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende  sanitarie
locali. Entro il mese di  novembre  di  ciascun  anno,  il  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   provvede   a
ripartire detto  fondo  tra  le  regioni  al  cui  finanziamento  del
Servizio  Sanitario  Nazionale  concorre  lo  Stato,  in  proporzione
all'organico  di  diritto  delle  regioni  con  riferimento  all'anno
scolastico che si conclude  in  ciascun  esercizio  finanziario.  Dal
medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed  educative  statali
non sono tenute a corrispondere alcuna  somma  per  gli  accertamenti
medico-legali di cui al primo periodo.))

 Art. 15 Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e  misure
di governo della spesa farmaceutica
((11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima  volta,  per
una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia  non
cronica, per il cui  trattamento  sono  disponibili  piu'  medicinali
equivalenti,  e'  tenuto  ad  indicare  nella  ricetta  del  Servizio
sanitario  nazionale  la  sola  denominazione  del  principio  attivo
contenuto nel farmaco. Il medico ha facolta' di indicare altresi'  la
denominazione  di  uno  specifico  medicinale  a  base  dello  stesso
principio attivo; tale indicazione e' vincolante  per  il  farmacista
ove  in  essa  sia  inserita,  corredata  obbligatoriamente  di   una
sintetica motivazione, la clausola  di  non  sostituibilita'  di  cui
all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.  Il
farmacista comunque si  attiene  a  quanto  previsto  dal  menzionato
articolo 11, comma 12.))

Art. 17 (( Riordino delle province e loro funzioni ))

Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di  finanza
pubblica imposti dagli obblighi europei necessari  al  raggiungimento
del pareggio di bilancio, ((tutte le province delle regioni a statuto
ordinario esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono oggetto di riordino))
sulla base dei criteri  e  secondo
la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  il  Consiglio  dei   ministri   determina,   con   apposita
deliberazione, da adottare su proposta dei  Ministri  dell'interno  e
della  pubblica  amministrazione,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, ((il  riordino  delle  province  sulla
base  di  requisiti  minimi))
,  da  individuarsi   nella   dimensione
territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia.  Ai
fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina  vigente,
la popolazione residente e' determinata in base ai dati dell'Istituto
nazionale di statistica  relativi  all'ultimo  censimento  ufficiale,
comunque disponibili alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Sono fatte salve  le  province  nel
cui territorio si trova il comune capoluogo di  regione.  Sono  fatte
salve, altresi', le province confinanti solo con province di  regioni
diverse da quella di appartenenza e con una  delle  province  di  cui
all'articolo 18, comma 1.
3.(( Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a  statuto
ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra  regioni
ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione  in
Gazzetta Ufficiale  della  deliberazione  di  cui  al  comma  2,  nel
rispetto della continuita' territoriale della provincia, approva  una
ipotesi di riordino relativa alle  province  ubicate  nel  territorio
della rispettiva regione e la invia alla regione  medesima  entro  il
giorno successivo. Entro venti  giorni  dalla  data  di  trasmissione
dell'ipotesi  di  riordino  o,  comunque,  anche  in  mancanza  della
trasmissione,  trascorsi  novantadue  giorni  dalla  citata  data  di
pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di  cui
al comma 4, una proposta  di  riordino  delle  province  ubicate  nel
proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi  di  cui  primo
periodo. Le ipotesi e le proposte di  riordino  tengono  conto  delle
eventuali iniziative comunali volte a  modificare  le  circoscrizioni
provinciali esistenti alla data di adozione  della  deliberazione  di
cui al comma 2. Resta fermo che il riordino  deve  essere  effettuato
nel  rispetto  dei  requisiti  minimi  di  cui  al  citato  comma  2,
determinati sulla base dei  dati  di  dimensione  territoriale  e  di
popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione
di cui al medesimo comma 2.))

4. ((Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con  atto  legislativo  di
iniziativa governativa le province sono riordinate sulla  base  delle
proposte regionali di cui al comma 3, con  contestuale  ridefinizione
dell'ambito  delle  citta'  metropolitane  di  cui  all'articolo  18,
conseguente  alle  eventuali   iniziative   dei   comuni   ai   sensi
dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonche' del  comma
2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo  una
o piu' proposte di riordino  delle  regioni  non  sono  pervenute  al
Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo  periodo
e'  assunto  previo  parere  della  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive  modificazioni,  che  si  esprime   entro   dieci   giorni
esclusivamente in ordine  al  riordino  delle  province  ubicate  nei
territori delle regioni medesime.))

((4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di
comune capoluogo delle singole province il comune gia'  capoluogo  di
provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso
accordo tra i comuni gia' capoluogo di ciascuna provincia oggetto  di
riordino.))

5. Le Regioni a statuto speciale, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti
ai principi di cui al presente articolo, che  costituiscono  principi
dell'ordinamento  giuridico   della   Repubblica   nonche'   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione per le  province
autonome di Trento e Bolzano.
6. Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma  10  del  presente
articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e  di  coordinamento
di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118, comma primo,
della Costituzione, e in attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con  modificazioni,
dalla citata legge n. 214 del 2011,  sono  trasferite  ai  comuni  le
funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti
nelle materie di competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  ai
sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma  6  sono  individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa intesa con  la  Conferenza  Stato-Citta'  ed
autonomie locali.
8. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  previa  intesa
con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base  della
individuazione delle funzioni di cui al comma  7,  si  provvede  alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie,  umane,
strumentali e organizzative  connessi  all'esercizio  delle  funzioni
stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni
interessati.  Sugli  schemi  dei  decreti,  per  quanto  attiene   al
trasferimento di risorse umane,  sono  consultate  le  organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
((8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 e' acquisito  il  parere
della  Commissione  parlamentare  per  la  semplificazione   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005,  n.  246,  e
successive modificazioni.))

9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai  sensi
del  comma  6  e'  inderogabilmente  subordinata  ed  e'  contestuale
all'effettivo trasferimento dei beni  e  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.
10. All'esito della procedura  di  riordino,  sono  funzioni  delle
province  quali  enti  con  funzioni  di   area   vasta,   ai   sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonche'
tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in  ambito  provinciale,
autorizzazione e  controllo  in  materia  di  trasporto  privato,  in
coerenza  con  la  programmazione  regionale   nonche'   costruzione,
classificazione e gestione delle  strade  provinciali  e  regolazione
della circolazione stradale ad esse inerente;
((b-bis)  programmazione  provinciale  della  rete   scolastica   e
gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie  di
secondo grado.))

11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di  coordinamento
delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo  117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi  di  governo  della  Provincia  sono
esclusivamente  il  Consiglio  provinciale  e  il  Presidente   della
Provincia,  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma   15,   del   citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  nella  legge  22
dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilita' interno tra gli enti
territoriali interessati,  conseguente  all'attuazione  del  presente
articolo, e' operata a invarianza del contributo complessivo.
((13-bis. Per l'anno 2012 alle province  di  cui  all'articolo  16,
comma 7, e' attribuito  un  contributo,  nei  limiti  di  un  importo
complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non e'  conteggiato
fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno  ed  e'
destinato alla riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le
province e' stabilito con le modalita' previste  dal  medesimo  comma
7.))

((13-ter. Alla copertura  finanziaria  degli  oneri  derivanti  dal
comma 13-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede
mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  di  una
corrispondente quota delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondo di bilancio».))

Art. 18 Istituzione delle Citta' metropolitane e soppressione delle  province
del relativo territorio1.  A  garanzia  dell'efficace  ed  efficiente  svolgimento   delle
funzioni amministrative, in attuazione  degli  articoli  114  e  117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, le Province  di  Roma,
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,  Firenze,  Bari,  Napoli  e
Reggio Calabria sono soppresse,  con  contestuale  istituzione  delle
relative  citta'  metropolitane,   il   1°   gennaio   2014,   ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento  del
consiglio  provinciale,  ovvero  della  scadenza  dell'incarico   del
commissario   eventualmente   nominato   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,
qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre  2013.  Sono  abrogate  le
disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo  unico  di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonche' agli articoli  23
e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive
modificazioni.
2. Il territorio della citta'  metropolitana  coincide  con  quello
della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo
restando ((il potere dei comuni interessati di deliberare,  con  atto
del  consiglio,  l'adesione   alla   citta'   metropolitana   o,   in
alternativa, a una provincia limitrofa))
ai sensi dell'articolo  133,
primo comma, della Costituzione. Le citta'  metropolitane  conseguono
gli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'  interno  attribuiti  alle
province soppresse.
((2-bis. Lo statuto della citta' metropolitana puo'  prevedere,  su
proposta del comune capoluogo deliberata  dal  consiglio  secondo  la
procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  una  articolazione  del
territorio del comune capoluogo medesimo in piu' comuni. In tale caso
sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere
della regione da  esprimere  entro  novanta  giorni,  e'  indetto  un
referendum tra  tutti  i  cittadini  della  citta'  metropolitana  da
effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base
delle relative leggi regionali. Il  referendum  e'  senza  quorum  di
validita' se il parere della regione e' favorevole o in  mancanza  di
parere. In caso di parere regionale negativo il quorum  di  validita'
e' del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito  del  referendum
e' favorevole, entro i successivi novanta giorni,  e  in  conformita'
con il suo esito,  le  regioni  provvedono  con  proprie  leggi  alla
revisione delle circoscrizioni  territoriali  dei  comuni  che  fanno
parte della citta' metropolitana. Nel caso di cui al  presente  comma
il capoluogo di regione diventa la citta' metropolitana che comprende
nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.))

3.  Sono   organi   della   citta'   metropolitana   il   consiglio
metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale puo' nominare  un
vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.  Gli  organi
di cui al primo periodo del presente comma durano in  carica  secondo
la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e  53  del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000.  Se  il
sindaco del comune capoluogo e' di diritto il sindaco  metropolitano,
non trovano applicazione agli organi  della  citta'  metropolitana  i
citati articoli 52 e 53 e, in caso  di  cessazione  dalla  carica  di
sindaco del comune capoluogo, le funzioni del  sindaco  metropolitano
sono  svolte,  sino  all'elezione  del  nuovo  sindaco   del   comune
capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del  primo  periodo  del
presente comma, ovvero, in mancanza,  dal  consigliere  metropolitano
piu' anziano.
((3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto e' istituita,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la
finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte
i sindaci dei comuni del territorio di cui  al  comma  2  nonche'  il
presidente della provincia, con il compito di elaborare e  deliberare
lo statuto della citta' metropolitana  entro  il  novantesimo  giorno
antecedente alla scadenza del mandato del presidente della  provincia
o del commissario,  ove  anteriore  al  2014,  ovvero,  nel  caso  di
scadenza del mandato del presidente successiva al  1°  gennaio  2014,
entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo e'
adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della  Conferenza
e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune  capoluogo
e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma
resta in vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui
al comma 9.
3-ter. In caso di  mancata  approvazione  dello  statuto  entro  il
termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano e' di diritto
il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello
statuto definitivo della citta' metropolitana  nel  caso  in  cui  lo
stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalita' di cui  al
comma 4, lettere b) e c), e comunque, fino alla  data  di  cessazione
del suo mandato.
3-quater. La conferenza di cui al comma  3-bis  cessa  di  esistere
alla data di approvazione dello statuto della citta' metropolitana o,
in mancanza, il 1° novembre 2013.))

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina  di
cui all'((articolo 51, commi 2  e  3,  del  citato  testo  unico,  lo
Statuto della citta' metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto
definitivo di cui  al  comma  9  possono  stabilire  che  il  sindaco
metropolitano:))

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalita'  stabilite  per  l'elezione  del
presidente della provincia;
c) ((nel caso in cui lo statuto contenga la previsione  di  cui  al
comma 2-bis,))
sia eletto a suffragio universale e  diretto,  secondo
il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico  di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel  testo  vigente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al
comma l del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge  8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Il consiglio metropolitano e' composto da:
a) sedici consiglieri nelle citta'  metropolitane  con  popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle citta'  metropolitane  con  popolazione
residente superiore a 800.000 e  inferiore  o  pari  a  3.000.000  di
abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre citta' metropolitane.
((6. I componenti del consiglio metropolitano  sono  eletti  tra  i
sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio
della citta' metropolitana, da  un  collegio  formato  dai  medesimi.
L'elezione e' effettuata nei casi di cui  al  comma  4,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  stabilite  per   l'elezione   del   consiglio
provinciale e, nei casi di  cui  al  medesimo  comma  4,  lettera  c)
secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato  testo  unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al
comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge  8
marzo 1951, n. 122, e' da intendersi al testo vigente  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto.  L'elezione  del  consiglio
metropolitano   ha   luogo   entro   quarantacinque   giorni    dalla
proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui  al
comma  4,  lettera  b),  contestualmente  alla  sua  elezione.  Entro
quindici giorni dalla  proclamazione  dei  consiglieri  della  citta'
metropolitana,  il  sindaco  metropolitano   convoca   il   consiglio
metropolitano per il suo insediamento.))

7. Alla citta' metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1)   pianificazione   territoriale   generale    e    delle    reti
infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati  di  gestione  dei  servizi
pubblici, nonche' organizzazione dei servizi  pubblici  di  interesse
generale di ambito metropolitano;
3) mobilita' e viabilita';
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
((7-bis.  Restano  ferme  le  funzioni  di  programmazione   e   di
coordinamento delle regioni, loro  spettanti  nelle  materie  di  cui
all'articolo 117, commi terzo e  quarto,  della  Costituzione,  e  le
funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.))

8. Alla citta' metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali  della  provincia
soppressa, a cui  ciascuna  citta'  metropolitana  succede  a  titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del  decreto
legislativo 6 maggio 2011, n.  68;  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme  restando
le risorse finanziarie e i beni  trasferiti  ai  sensi  del  comma  8
dell'articolo 17 del presente decreto e senza nuovi o maggiori  oneri
a carico del bilancio statale.
9. ((Lo statuto definitivo della citta' metropolitana  e'  adottato
dal consiglio metropolitano a maggioranza  assoluta  entro  sei  mesi
dalla prima convocazione, previo parere dei comuni da esprimere entro
tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma  3-bis
nonche' lo statuto definitivo della citta' metropolitana:))

a) regola l'organizzazione interna e le modalita' di  funzionamento
degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di  indirizzo  e  di  coordinamento  dell'azione
complessiva di governo del territorio metropolitano;
((c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della  citta'
metropolitana e le modalita' di organizzazione e di  esercizio  delle
funzioni metropolitane, prevedendo  le  modalita'  con  le  quali  la
citta' metropolitana puo' conferire  ai  comuni  ricompresi  nel  suo
territorio  o  alle  loro   forme   associative,   anche   di   forma
differenziata per determinate aree  territoriali,  proprie  funzioni,
con il contestuale trasferimento delle risorse umane,  strumentali  e
finanziarie necessarie per il loro svolgimento;
d) prevede le modalita' con le quali i comuni facenti  parte  della
citta' metropolitana e le loro forme  associative  possono  conferire
proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle
risorse umane, strumentali  e  finanziarie  necessarie  per  il  loro
svolgimento;))

e) puo' regolare le modalita' in  base  alle  quali  i  comuni  non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con
la citta' metropolitana.
10. La titolarita'  delle  cariche  di  consigliere  metropolitano,
sindaco  metropolitano  e  vicesindaco  e'  a  titolo  esclusivamente
onorifico  e  non  comporta  la  spettanza   di   alcuna   forma   di
remunerazione, indennita' di funzione o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni ((relative
ai  comuni))
  di  cui  al  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  267  del  2000,  e  successive   modificazioni,   ed
all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003,  n.  131.  Entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  nel  rispetto
degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i  propri  ordinamenti  alle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono  principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
((11-bis.  Lo  Stato  e  le  regioni,  ciascuno  per   le   proprie
competenze,   attribuiscono   ulteriori    funzioni    alle    citta'
metropolitane  in  attuazione   dei   principi   di   sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza di cui al  primo  comma  dell'articolo
118 della Costituzione.))
Art.19 Funzioni fondamentali dei comuni e modalita' di  esercizio  associato
di funzioni e servizi comunali1. All'articolo  14  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 e' sostituito dal seguente: «27. Ferme  restando  le
funzioni di programmazione e di  coordinamento  delle  regioni,  loro
spettanti nelle materie  di  cui  all'articolo  117,  commi  terzo  e
quarto,  della  Costituzione,  e  le  funzioni  esercitate  ai  sensi
dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali  dei
comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p),  della
Costituzione:
a)   organizzazione   generale    dell'amministrazione,    gestione
finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici  di  interesse  generale  di
ambito  comunale,  ivi  compresi  i  servizi  di  trasporto  pubblico
comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato  dalla
normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed  edilizia  di  ambito  comunale
nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione  di  protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio  e
smaltimento e recupero  dei  rifiuti  urbani  e  la  riscossione  dei
relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi  sociali
ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto
previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h)  edilizia  scolastica  ((per  la  parte  non   attribuita   alla
competenza delle province))
, organizzazione e  gestione  dei  servizi
scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione  e  compiti
in materia di  servizi  anagrafici  nonche'  in  materia  di  servizi
elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di  competenza
statale»;
b) il comma 28 e' sostituito dal seguente:
«28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino  a
3.000  abitanti  se  appartengono  o  sono  appartenuti  a  comunita'
montane, esclusi i comuni il cui  territorio  coincide  integralmente
con quello di una o di piu' isole e il comune di  Campione  d'Italia,
esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante  unione  di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di  cui  al
comma 27, ad esclusione della lettera  l).  Se  l'esercizio  di  tali
funzioni  e'  legato  alle  tecnologie  dell'informazione   e   della
comunicazione, i comuni  le  esercitano  obbligatoriamente  in  forma
associata secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, fermo
restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione
di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche
dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il
software, la formazione  informatica  e  la  consulenza  nel  settore
dell'informatica.»;
c) dopo il comma 28 e' aggiunto il seguente:
«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo  32
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e  successive
modificazioni. Ai comuni con popolazione fino  a  1.000  abitanti  si
applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell'articolo 16 del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»;
d) il comma 30 e' sostituito dal seguente:
«30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo
e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione  con  i
comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie  locali,
la dimensione territoriale ottimale e omogenea  per  area  geografica
per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei
comuni delle funzioni fondamentali di cui  al  comma  28,  secondo  i
principi di efficacia, economicita', di  efficienza  e  di  riduzione
delle spese, secondo le forme  associative  previste  dal  comma  28.
Nell'ambito della normativa regionale, i comuni  avviano  l'esercizio
delle funzioni fondamentali  in  forma  associata  entro  il  termine
indicato dalla stessa normativa.»;
e) il comma 31 e' sostituito dai seguenti:
«31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui  al  presente
articolo  e'  fissato  in  10.000  abitanti,  salvo  diverso   limite
demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il
primo termine di  esercizio  associato  obbligatorio  delle  funzioni
fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui  al  comma  28  hanno  durata  almeno
triennale  e  alle  medesime  si  applica,  in  quanto   compatibile,
l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Ove
alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte  dei
comuni  aderenti,  il  conseguimento  di  significativi  livelli   di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalita'  stabilite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare  entro  sei  mesi,
sentita la Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie  locali,  i  comuni
interessati sono obbligati ad  esercitare  le  funzioni  fondamentali
esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter.  I  comuni  interessati   assicurano   l'attuazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio  2013  con  riguardo  ad  almeno  tre  delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con  riguardo  alle  restanti  funzioni
fondamentali di cui al comma 28.
((31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter,
il prefetto assegna agli  enti  inadempienti  un  termine  perentorio
entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto  termine,  trova
applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.))

2. I commi da 1 a 16  dell'articolo  16  del  decreto-legge  n.  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il
contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi  pubblici,  i
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive  modificazioni,  e  a  condizione  di  non   pregiudicarne
l'applicazione, possono  esercitare  in  forma  associata,  tutte  le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla  base  della
legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica,  in
deroga all'articolo 32, commi 3  e  6,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui
al presente articolo.
2. Sono affidate ((inoltre)) all'unione di  cui  al  comma  1,  per
conto dei comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e
la gestione contabile  di  cui  alla  parte  II  del  citato  decreto
legislativo n. 267 del 2000, la titolarita' della potesta' impositiva
sui tributi locali dei comuni associati nonche' quella  patrimoniale,
con  riferimento  alle  funzioni  da  essi   esercitate   per   mezzo
dell'unione.   I   comuni   componenti   l'unione   concorrono   alla
predisposizione del bilancio di  previsione  dell'unione  per  l'anno
successivo  mediante  la  deliberazione,  da  parte   del   consiglio
comunale, da adottare  annualmente,  entro  il  30  novembre,  di  un
documento programmatico, nell'ambito del piano generale di  indirizzo
deliberato  dall'unione  entro  il   precedente   15   ottobre.   Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  semplificazione  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  disciplinati  il  procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del  documento
programmatico, i poteri  di  vigilanza  sulla  sua  attuazione  e  la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun  comune
e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti  giuridici  in
essere alla data di costituzione che siano inerenti alle  funzioni  e
ai servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme  restando  le
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura  civile.
Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte le risorse  umane
e strumentali relative alle funzioni ed  ai  servizi  loro  affidati,
nonche' i relativi rapporti finanziari  risultanti  dal  bilancio.  A
decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di cui al comma l  sono
soggette alla disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva  popolazione
residente   nei   rispettivi   territori,   determinata   ai    sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti,
ovvero a 3.000 abitanti  se  i  comuni  che  intendono  comporre  una
medesima unione appartengono o sono appartenuti a comunita' montane.
5. I comuni di cui al comma  1,  con  deliberazione  del  consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza  dei  componenti,  conformemente
alle disposizioni di cui  al  comma  4,  avanzano  alla  regione  una
proposta di aggregazione, di identico  contenuto,  per  l'istituzione
della rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013,
la regione  provvede,  secondo  il  proprio  ordinamento,  a  sancire
l'istituzione  di  tutte  le  unioni  del  proprio  territorio   come
determinate nelle proposte  di  cui  al  primo  periodo.  La  regione
provvede anche in caso di proposta di  aggregazione  mancante  o  non
conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma l sono il  consiglio,  il
presidente e la giunta.
7. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che  sono
membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo  periodo
sono eletti, non oltre venti  giorni  dopo  la  data  di  istituzione
dell'unione in  tutti  i  comuni  che  sono  membri  dell'unione  dai
rispettivi consigli  comunali,  con  la  garanzia  che  uno  dei  due
appartenga  alle  opposizioni.  Fino  all'elezione   del   presidente
dell'unione ai sensi del comma  8,  primo  periodo,  il  sindaco  del
comune avente il maggior numero  di  abitanti  tra  quelli  che  sono
membri  dell'unione  esercita  tutte  le   funzioni   di   competenza
dell'unione medesima. Al consiglio spettano le competenze  attribuite
dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000
al consiglio comunale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di  istituzione  dell'unione,  il
consiglio e' convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione
tra i sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica
due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le competenze attribuite
al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in  capo  ai  sindaci  di
ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione  le  attribuzioni  di
cui  all'articolo  54  del  medesimo  testo   unico,   e   successive
modificazioni.
9. La  giunta  dell'unione  e'  composta  dal  presidente,  che  la
presiede, e dagli assessori, nominati  dal  medesimo  fra  i  sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta  spettano  le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di  funzionamento
dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta  lo
statuto dell'unione, con deliberazione  a  maggioranza  assoluta  dei
propri componenti, entro  venti  giorni  dalla  data  di  istituzione
dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed  86  del  citato
testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000,  e
successive modificazioni, ed  ai  relativi  atti  di  attuazione,  in
riferimento   al   trattamento   spettante,    rispettivamente,    ai
consiglieri,  al  sindaco  ed  agli  assessori  dei   comuni   aventi
corrispondente popolazione.  Gli  amministratori  dell'unione,  dalla
data di assunzione della carica, non possono continuare  a  percepire
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  di  ogni  genere  ad
essi gia' attribuiti in qualita' di amministratori  locali  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
12. L'esercizio in forma associata di cui al comma  1  puo'  essere
assicurato  anche  mediante  una  o   piu'   convenzioni   ai   sensi
dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno  triennale.
Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da  parte
dei comuni aderenti, il conseguimento  di  significativi  livelli  di
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo  modalita'  stabilite
con  il  decreto  di  cui  all'articolo   14,   comma   31-bis,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,  agli
stessi si applica la disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli  eletti  negli
organi di governo dell'unione,  nei  comuni  che  siano  parti  della
stessa unione gli organi di governo sono il sindaco ed  il  consiglio
comunale, e le giunte decadono di diritto.».
3. L'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Unione di comuni). - 1.  L'unione  di  comuni  e'  l'ente
locale  costituito  da  due  o  piu'  comuni,  di  norma  contermini,
finalizzato  all'esercizio  associato  di  funzioni  e  servizi.  Ove
costituita  in  prevalenza  da  comuni  montani,   essa   assume   la
denominazione di unione di comuni montani e puo' esercitare anche  le
specifiche competenze  di  tutela  e  di  promozione  della  montagna
attribuite in  attuazione  dell'articolo  44,  secondo  comma,  della
Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune puo' far parte di una  sola  unione  di  comuni.  Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni  tra  loro  o
con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente,  giunta  e  consiglio,  sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  da
amministratori in carica dei comuni associati e a  essi  non  possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti  in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i sindaci  dei
comuni associati e la giunta  tra  i  componenti  dell'esecutivo  dei
comuni  associati.  Il  consiglio  e'  composto  da  un   numero   di
consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati  tra  i
propri componenti, non superiore a quello previsto per i  comuni  con
popolazione  pari  a  quella  complessiva  dell'ente,  garantendo  la
rappresentanza delle  minoranze  e  assicurando,  ove  possibile,  la
rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha autonomia statutaria e potesta' regolamentare  e  ad
essa si applicano, in quanto compatibili,  i  principi  previsti  per
l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status  degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale
e all'organizzazione.
5. All'unione sono conferite dai  comuni  partecipanti  le  risorse
umane e strumentali  necessarie  all'esercizio  delle  funzioni  loro
attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente
in  materia  di  personale,  la  spesa  sostenuta  per  il  personale
dell'Unione non puo' comportare, in sede di  prima  applicazione,  il
superamento  della  somma  delle   spese   di   personale   sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso
specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e  una  rigorosa
programmazione dei fabbisogni, devono essere  assicurati  progressivi
risparmi di spesa in materia di personale.
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono  approvati  dai
consigli  dei  comuni  partecipanti  con  le  procedure  e   con   la
maggioranza  richieste  per  le  modifiche  statutarie.  Lo   statuto
individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse,  dalle
tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero  dell'interno
per le finalita' di cui all'articolo 6, commi 5 e 6».
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che  fanno  parte
di un'unione di comuni gia' costituita alla data di entrata in vigore
del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti,  per  la
disciplina di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  e  successive  modificazioni,  come  modificato  dal   presente
decreto, ovvero per quella di cui all'articolo 16  del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.
5. Entro due mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  ciascuna  regione  ha  facolta'   di   individuare   limiti
demografici diversi rispetto a quelli di cui all'articolo  16,  comma
4,  del  citato  decreto-legge  n.  138  del  2011,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato
dal presente decreto.
6.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  16,  comma   5,   del   citato
decreto-legge n. 138 del 2011,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 14  settembre  2011,  n.  148,  come  modificato  dal  presente
decreto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, i comuni di cui al citato  articolo  16,
comma 1, con deliberazione del consiglio  comunale,  da  adottare,  a
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla regione una  proposta
di aggregazione,  di  identico  contenuto,  per  l'istituzione  della
rispettiva unione.
7. Sono abrogati  i  commi  3-bis,  3-ter,  3-quater,  3-quinquies,
3-sexies,  3-septies  e  3-octies   dell'articolo   15   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.
Art. 20Disposizioni per favorire la fusione di  comuni  e  razionalizzazione
dell'esercizio delle funzioni comunali1. A decorrere  dall'anno  2013,  il  contributo  straordinario  ai
comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali  attribuiti
per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
3.  Con  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   natura   non
regolamentare   sono   disciplinate   modalita'   e    termini    per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall'anno 2013 sono  conseguentemente  soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali,  approvato
con decreto del Ministro dell'interno del  1°  settembre  2000,  ((n.
318,))
incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
Art. 21Riduzione dell'iva1. All'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito  con
legge n. 111 del 2011, e  successive  modifiche,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1) nel primo periodo, le  parole:  «1°  ottobre  2012  fino  al  31
dicembre 2012», sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2013  fino
al 31 dicembre 2013»;
2) il secondo periodo e' abrogato;
3) nel terzo periodo le parole «sono ulteriormente incrementate  di
0,5  punti  percentuali»,  sono  sostituite  dalla  seguenti:   «sono
rispettivamente rideterminate nella  misura  dell'11  e  del  22  per
cento»;
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole «, secondo e terzo periodo»;
2) le parole «30 settembre 2012», sono sostituite dalle parole: «30
giugno 2013»;
3) le parole da «a 13.119 milioni  di  euro»  sino  alla  fine  del
comma, sono sostituite dalle seguenti «a 6.560 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2013».
2. Con la legge di stabilita' per  l'anno  2013  sono  indicate  le
misure di attuazione del programma di razionalizzazione  della  spesa
pubblica previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge  n.
52 del 2012, ((convertito, con modificazioni, dalla legge n.  94  del
2012,))
  e  le  disposizioni  aventi  ad  oggetto  l'eliminazione   o
riduzione  di  regimi  di  esenzione,  esclusione  e  favore  fiscale
previste dall'articolo 40, comma 1-quater, del  decreto-legge  n.  98
del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011((, come modificato  dal
comma 1 del presente articolo))
. I risparmi di spesa  e  le  maggiori
entrate  derivanti  dal  primo  periodo  concorrono,  unitamente   ai
risparmi  di   spesa   derivanti   dai   regolamenti   di   riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici  statali,
nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,  di
cui  all'articolo  12  del  presente  decreto,  al  fine  di  evitare
l'aumento,  dal  1°  luglio  2013,  delle   aliquote   iva   previsto
dall'articolo 40, comma 1-ter, del citato  decreto-legge  n.  98  del
2011 convertito con legge n. 111 del 2011, come modificato dal  comma
1.
Art. 22Salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di  accesso
al sistema pensionistico1. Ferme restando le disposizioni  di  salvaguardia  stabilite  dai
commi 14 e 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, nonche' le disposizioni, i ((presupposti)) e le
condizioni di  cui  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze del lo giugno 2012, che ha determinato in  sessantacinquemila
il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di
cui  alle  predette  disposizioni,  le  disposizioni  in  materia  di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  201  del  2011
continuano ad applicarsi, nel limite di  ulteriori  55.000  soggetti,
ancorche'  maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al   pensionamento
successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato  in  sede
governativa entro  il  31  dicembre  2011  accordi  finalizzati  alla
gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori
ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in
mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,
n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso  maturino  i
requisiti  per  il  pensionamento  entro  il  periodo  di   fruizione
dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,
della legge 23 luglio  1991,  n.  223  ovvero,  ove  prevista,  della
mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta
legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di  cui  alla  presente  lettera
continua ad applicarsi la disciplina ((in materia di)) indennita'  di
mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011,  con  particolare
riguardo al regime della durata;
b) nei  limiti  di  ulteriori  1.600  soggetti  rispetto  a  quanto
indicato dall'articolo 6  del  citato  decreto  ministeriale  del  1°
giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,  non
erano titolari di prestazione straordinaria a  carico  dei  fondi  di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il  diritto  all'accesso  ai
predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e
ferma restando la permanenza nel fondo fino al  sessantaduesimo  anno
di eta';
c) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera  d)  del
decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011,))
nonche' di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera d) del citato decreto ministeriale del 1°  giugno  2012  che,
antecedentemente  alla  data  del  4  dicembre  2011,   siano   stati
autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della  contribuzione,  che
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare
la decorrenza del trattamento pensionistico,  secondo  la  disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, nel periodo  compreso  fra  il  ventiquattresimo  e  il
trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto-legge;
d)  ai  lavoratori  di  cui  all'articolo  6,  comma   2-ter,   del
decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 14  del  2012,  che  risultino  in  possesso  dei  requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina  pensionistica
vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato
decreto-legge n. 201 del 2011, ((convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del  2011,))
  avrebbero  comportato  la  decorrenza  del
trattamento medesimo nel periodo compreso fra il  ventiquattresimo  e
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto sono definite le  modalita'
di attuazione del comma 1. L'INPS  provvede  al  monitoraggio,  sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro,  delle  domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di  cui  al  comma  1  che
intendono avvalersi dei requisiti  di  accesso  e  del  regime  delle
decorrenze vigenti prima della  data  di  entrata  in  vigore  citato
decreto-legge n. 201 del  2011.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
risulti il  raggiungimento  del  limite  numerico  delle  domande  di
pensione determinato ai sensi del  comma  1,  il  predetto  ente  non
prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate  ad
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
Art. 23Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di 400 milioni  di  euro
da destinarsi a misure  di  sostegno  al  settore  dell'autotrasporto
merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse
sono ripartite per le esigenze del settore.
2. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2013  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  23  aprile
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno  2010,
si applicano anche all'esercizio finanziario 2013  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: ((da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a
2014))
. Le risorse  complessive  destinate  alla  liquidazione  della
quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono  quantificate  nell'importo
di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre  di
ciascun   anno    possono    esserlo    nell'esercizio    successivo.
((All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma  1,
e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione  di  movimenti  o
partiti politici, le residue risorse inerenti agli  eventuali  avanzi
registrati dai relativi rendiconti inerenti  ai  contributi  erariali
ricevuti,  come  certificati   all'esito   dei   controlli   previsti
dall'articolo 9, possono  essere  versati  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati alle finalita' di cui all'articolo
1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».))

3. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991,  n.  243,  e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.
4.  La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.
147, e' incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  previsti
dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
autorizzata la spesa di 103 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2013.
6. Ai fini della  proroga  per  l'anno  2013  della  partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2013.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di
euro per l'anno 2013, con specifica destinazione  di  67  milioni  di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009.
8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
((658 milioni)) di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con  decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le  finalita'  di  cui
all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  come
indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con  esclusione  delle
finalita'  gia'  oggetto  di  finanziamento  ai  sensi  del  presente
articolo,  ((nonche',  in  via  prevalente  per  l'incremento   della
dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, finalizzato al  finanziamento  dell'assistenza
domiciliare prioritariamente nei confronti delle  persone  gravemente
non  autosufficienti,  inclusi  i   malati   di   scletosi   laterale
amiotrofica))
.
9. E' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per  l'anno  2012,
per gli interventi connessi alle eccezionali avversita'  atmosferiche
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede,  quanto  ad  euro
4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio  1985,  n.  222
relativamente alla quota destinata allo  Stato  dell'otto  per  mille
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e,  quanto  ad  euro
4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011  n.  183,  di
cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille  del  gettito
IRPEF in base alle scelte del contribuente.
((10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma  2,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79,  una  ulteriore  quota  non
superiore a 6 milioni di euro delle risorse del  Fondo  di  rotazione
per la solidarieta' alle vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste estorsive  e  dell'usura,  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,   n.   10,   resesi
disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con  le  procedure
di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno 2012, agli interventi  di  cui  al  comma  9  del  presente
articolo.))

11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi
al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio  nazionale((,
ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della  vita  umana  in
mare,))
  in   relazione   all'eccezionale   afflusso   di   cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa,  dichiarata  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   12   febbraio   2011   e
successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6  ottobre  2011,  ((pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e
n. 235 dell'8 ottobre 2011,))
e'  autorizzata  la  spesa  massima  di
((495 milioni)) di euro, per l'anno 2012, da  iscrivere  su  apposito
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, anche al fine di far  fronte  alle  attivita'  solutorie  di
interventi urgenti gia' posti in essere. Con ordinanze del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, adottate, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'  individuato
l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di  rispettiva
competenza alla Protezione civile ovvero  direttamente  al  Ministero
dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le  somme  non
utilizzate nell'esercizio possono esserlo in  quello  successivo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ((Al fine di
assicurare la prosecuzione  degli  interventi  a  favore  dei  minori
stranieri non accompagnati  connessi  al  superamento  dell'emergenza
umanitaria   e   consentire   nel   2012   una   gestione   ordinaria
dell'accoglienza, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo nazionale  per  l'accoglienza  dei  minori
stranieri non accompagnati, la  cui  dotazione  e'  costituita  da  5
milioni di euro per l'anno 2012.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  con  proprio  decreto,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui al decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
provvede annualmente e nei limiti delle  risorse  di  cui  al  citato
Fondo alla copertura  dei  costi  sostenuti  dagli  enti  locali  per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.))

12.  Con  ordinanze  adottate,  almeno  dieci  giorni  prima  della
scadenza del termine di cui al ((comma 11)), ai  sensi  dell'articolo
5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24  febbraio  1992,  n.
225, si provvedera' a regolare la chiusura dello stato  di  emergenza
ed il rientro  nella  gestione  ordinaria,  da  parte  del  Ministero
dell'interno  e  delle  altre   amministrazioni   competenti,   degli
interventi  concernenti  l'afflusso  di  immigrati   sul   territorio
nazionale.
((12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «A far
data dai 30 giorni  dall'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
approvazione del nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica
concernente  le  informazioni  necessarie   per   la   determinazione
dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo  precedente,  sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221».
12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201
del 2011 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le  medesime
informazioni sono altresi' utilizzate ai fini  della  semplificazione
degli adempimenti dei cittadini in  merito  alla  compilazione  della
dichiarazione sostitutiva unica di cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».
12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre  2011,
n. 183, al primo periodo  la  parola:  «1.143»  e'  sostituita  dalla
seguente: «1.113», al secondo periodo le parole: «100  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «70  milioni»  e,  al  terzo  periodo,  le
parole: «50 milioni» dalle seguenti: «90 milioni».
12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo  1,
comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di
30 milioni di euro.
12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8,  comma
1,  lettera  c),  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.  31,
nonche'  le  residue  disponibilita'   finanziarie   della   gestione
liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui
all'articolo 2, commi 3 e  seguenti,  del  decreto-legge  1°  ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a  seguito
della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima,
sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il  completamento  delle
residuali attivita' di definizione delle pendenze in essere alla data
della cessazione della suddetta gestione.
12-septies. Al fine di  concorrere  ad  assicurare  nel  comune  di
L'Aquila e negli altri comuni del  cratere  di  cui  ai  decreti  del
Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11  del  17  luglio
2009 la stabilita' dell'equilibrio finanziario, anche  per  garantire
la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
e' assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio  2012,
sulla base dei  maggiori  costi  sostenuti  o  delle  minori  entrate
conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale,  nel  limite  di
euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000  per  gli  altri
comuni  e  5.000.000  per   la   provincia   di   L'Aquila   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-octies. In considerazione del permanere  dello  stato  di  crisi
nell'isola di Lampedusa,  la  sospensione  degli  adempimenti  e  dei
versamenti dei  tributi,  nonche'  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie  professionali,  prevista  dall'articolo  23,
comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 1°
dicembre 2012.
12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari  delle
amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura  del  fondo
finanziario di mobilita' dei segretari comunali e provinciali, di cui
al  decreto  previsto   dall'articolo   7,   comma   31-sexies,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  ed  i  relativi  provvedimenti
attuativi gia' adottati dal Ministro dell'interno di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, trovano  applicazione  a  far
data dal 1°  gennaio  2013.  Fino  alla  predetta  data  continua  ad
applicarsi il sistema di contribuzione diretta a  carico  degli  enti
locali.
12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di  accertamento
del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze  del  4  agosto  2010  e  con  l'articolo  2,  comma  7,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i
debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui  i
relativi  contratti  siano  sostituiti  con  successive   e   diverse
operazioni di finanziamento.
12-undecies. Al fine di armonizzare la  normativa  di  settore  del
trasporto pubblico regionale e locale con  i  principi  e  i  criteri
stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  in
materia di federalismo fiscale, ed in  attuazione  dell'articolo  119
della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «alle aziende  esercenti  i
servizi stessi» sono inserite le seguenti: «, determinate secondo  il
criterio dei costi standard che dovra' essere  osservato  dagli  enti
affidanti nella quantificazione dei corrispettivi  da  porre  a  base
d'asta previsti nel bando di gara o nella  lettera  di  invito  delle
procedure concorsuali di cui al  successivo  articolo  18,  comma  2,
lettera a)».
12-duodecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge  27  dicembre
2002, n. 289, le parole: «Per gli  anni  2004-2012»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2013». E' ulteriormente  prorogato
al 31 dicembre 2013 il termine di cui  al  primo  periodo  del  comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28  dicembre  2006,  n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,  n.
17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre  2012  dall'articolo  11,
comma 6-quinquies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14.
Al  terzo   periodo   dell'articolo   2,   comma   12-undecies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2011,  n.  10,  la  parola:
«2012», ovunque ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:  «2013».  Al
fine di  attuare  le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma,  e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12-terdecies.  Sono  ulteriormente  ripristinati  i  fondi  di  cui
all'articolo 2, comma 244, della legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di
cofinanziamento, con specifica destinazione  al  completamento  della
Piattaforma  per  la  gestione  della   rete   logistica   nazionale,
soprattutto al fine di efficientare le  attivita'  dell'autotrasporto
anche con riferimento al trasporto di merci  pericolose,  nell'ambito
del  progetto  UIRNet  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi  dell'articolo  61-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' UIRNet SpA.
12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei
servizi basati su dati geospaziali e  per  sviluppare  le  tecnologie
dell'osservazione della terra anche a fini di tutela  ambientale,  di
mitigazione dei rischi e per attivita' di ricerca scientifica,  tutti
i dati e  le  informazioni,  acquisiti  dal  suolo,  da  aerei  e  da
piattaforme  satellitari  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con
risorse pubbliche, sono  resi  disponibili  per  tutti  i  potenziali
utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da  ragioni
di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione  e
la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali  generati
da tutte le attivita' sostenute da risorse  pubbliche  e'  curata  da
ISPRA,  che  vi  provvede  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente.  Con  decreto  del
Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra  Presidenza
del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della
difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le  modalita'  per  la  gestione  della  piattaforma  e  per
l'accesso, l'interoperativita' e  la  condivisione,  anche  in  tempo
reale, dei dati e  delle  informazioni  in  essa  conservati,  e  gli
obblighi di comunicazione e  disponibilita'  dei  dati  acquisiti  da
parte di tutti i soggetti che svolgono tale attivita' con il sostegno
pubblico, anche  parziale.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del
presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.
12-quiquiesdecies.  L'importo  massimo  delle   sanzioni   di   cui
all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206,  in  materia  di  pratiche  commerciali  scorrette,  la
competenza ad accertare  e  sanzionare  le  quali  e'  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente  il  caso
in cui le pratiche commerciali scorrette siano  poste  in  essere  in
settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con
finalita' di tutela del  consumatore,  affidata  ad  altra  autorita'
munita di  poteri  inibitori  e  sanzionatori  e  limitatamente  agli
aspetti regolati, e' aumentato a 5.000.000 di euro.
12-sexiesdecies.  A  seguito  della   soppressione   del   Catalogo
nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo
11, secondo comma, della legge 18  aprile  1975,  n.  110,  verifica,
altresi',  per   ogni   arma   da   sparo   prodotta,   importata   o
commercializzata in Italia, la qualita'  di  arma  comune  da  sparo,
compresa quella destinata all'uso sportivo  ai  sensi  della  vigente
normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui  alla  normativa
europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso  di  tale
qualita'   resa   dallo   stesso   interessato,   comprensiva   della
documentazione tecnica ovvero,  in  assenza,  prodotta  dal  medesimo
Banco.  Il  Banco  nazionale  rende  accessibili  i   dati   relativi
all'attivita' istituzionale e di  verifica  svolta,  anche  ai  sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12-septiesdecies. Al fine di  rendere  uniformi  e  trasparenti  le
modalita'  di  espletamento  delle  procedure  relative  al  concorso
straordinario per l'apertura  di  nuove  sedi  farmaceutiche  di  cui
all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  nonche'  di
assicurare  l'interscambio   e   la   tempestiva   diffusione   delle
informazioni, il Ministero della salute,  in  collaborazione  con  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  realizza  una
piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle
predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni  e
province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della
piattaforma, che non puo' eccedere il limite di 400.000  euro,  e'  a
carico del bilancio del Ministero della salute, che vi  fara'  fronte
con quota parte delle somme di cui alla lettera d)  dell'articolo  1,
comma 409, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Alla  predetta
lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative
che favoriscano il completamento e il  miglioramento  della  rete  di
assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali».
12-duodevicies. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Agli
effetti  delle  disposizioni  del  presente  articolo,  per  farmacie
soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base  al  criterio
topografico o della distanza ai sensi  dell'articolo  104  del  testo
unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27  luglio  1934,
n.  1265,  e  successive  modificazioni,   sia   anteriormente,   sia
posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991,  n.
362, che non risultino riassorbite nella  determinazione  del  numero
complessivo delle farmacie  stabilito  in  base  al  parametro  della
popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo»;
b) al comma 5, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) per l'attivita' svolta  dai  ricercatori  universitari  nei
corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia  farmaceutiche,
sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per  i
primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni»;
c) al comma 6, il terzo e il quarto  periodo  sono  sostituiti  dai
seguenti: «A seguito dell'approvazione  della  graduatoria,  ad  ogni
vincitore sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine  di
preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato
in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i  vincitori
del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata.
L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione  equivale
a una non accettazione. Dopo la scadenza  del  termine  previsto  per
l'accettazione, le sedi non accettate  sono  offerte  ad  altrettanti
candidati che seguono in graduatoria, secondo la  procedura  indicata
nei periodi precedenti,  fino  all'esaurimento  delle  sedi  messe  a
concorso o  all'interpello  di  tutti  i  candidati  in  graduatoria.
Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della
sua pubblicazione, deve  essere  utilizzata  con  il  criterio  dello
scorrimento per la copertura delle sedi  farmaceutiche  eventualmente
resesi vacanti a seguito delle scelte  effettuate  dai  vincitori  di
concorso, con  le  modalita'  indicate  nei  precedenti  periodi  del
presente comma»;
d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di eta'  non  superiore
ai 40 anni,» sono soppresse;
e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia  privata»
sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fatta
eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,».
12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n.  475,  dopo  l'articolo
1-bis e' inserito il seguente:
«Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui  all'articolo  1-bis
sono considerate, agli effetti della  normativa  vigente,  come  sedi
urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel  comune  in
cui sono istituite».))