Le novità sono contenute nel decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109  , in vigore dal 9 agosto la nuova normativa che introduce sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi sprovvisti di regolare permesso di soggiorno. Le novità sono state introdotte dal  decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 172 del 25 luglio 2012 che  recepisce la direttiva europea 2009/52/CE.

Il decreto legislativo stabilisce che il nulla osta al lavoro potrà essere rifiutato nel caso in cui il  datore di lavoro risulti condannato per determinati reati tra i quali: il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; il reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della stessa o di minori da impiegare in attività illecite; l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Se i documenti  presentati per ottenere il permesso di soggiorno risultassero ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti, si procederà con una revoca del nulla osta al lavoro che sarà comunicata al ministero degli Affari Esteri tramite collegamenti telematici.

Le pene previste per i datori di lavoro possono aumentare nel caso in cui il numero dei lavoratori occupati sia superiore a tre, oppure quando si tratta di minori o di lavoratori sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento. In quest'ultima ipotesi, il questore potrà rilasciare allo straniero, che abbia presentato denuncia e che cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, uno speciale permesso di soggiorno.

Il decreto 109/12 prevede inoltre una disposizione transitoria volta a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l'esistenza di rapporti di lavoro irregolari pregressi. Fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le specifiche violazioni. L'art.5, comma1, del provvedimento dispone infatti - entro 20 giorni dalla sua entrata in vigore – l'adozione di un decreto attuativo a firma del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e con il ministro dell'Economia e delle Finanze, contenente le modalità di presentazione della domanda ed i limiti di reddito del datore di lavoro, richiesti per l'emersione del rapporto.
La dichiarazione di emersione potrà essere fatta dai datori di lavoro italiani, comunitari e stranieri lungo soggiornanti che,  alla data del 9 agosto occupano  irregolarmente  alle  proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione lavoratori  stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente.

La dichiarazione potrà essere presentata, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, secondo le modalità che saranno stabilite dal decreto. Sono esclusi dalla procedura i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto, in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare, dal comma 8 della disposizione transitoria.