A differenza del parere del Ministero Istruzione e dell'0Economia ,che hanno disposto per i dipendenti pubblici la sospensione del pagamento delle ferie non godute,in attesa di approfondimenti sulla questione,con il messaggio n.12 486 del 26 luglio scorso l'Inps diospone che invece le stesse vanno pagate a coloro per cui e' scaduto il contratto o sono andatio in pensione prima del 7 luglio 2012 senza utiliuzzare i giorni di congedo maturati.
Nel messaggio n. 12486 del 26 luglio 2012 l'Inps precisa che gli effetti del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 non possono essere retrattivi, per cui il pagamento delle ferie non godute per chi ha cessato il lavoro prima del 7 luglio devono necessariamente essere retribuite. Questo è quanto disposto per i dipendenti dell'ente di previdenza sociale.
Tuttavia il ministero dell'istruzione, temendo una valanga di ricorsi, sarebbe già al lavoro per affrontare seriamente il problema con un apposito provvedimento.
Tale provvedimento dovrebbe tenere conto della specificità del settore scuola, in cui è diffuso il contratto a tempo determinato con scadenza il 30 giugno o le supplenze fino al termine delle lezioni, quindi sarà necessario analizzare le varie situazioni e impartire disposizioni chiare agli uffici periferici. Non di meno, la specificità della scuola in materia di contratti a termine induce a ritenere che un'applicazione senza deroghe e adattamenti del divieto posto dal decreto n. 95 del 6 luglio 2012, finirebbe col creare un contenzioso di proporzioni imponenti. Si pensi alle situazioni in cui è stato impossibile materialmente godere di ferie, in caso di supplenze brevi.
Poiché ormai il decreto n. 95 è divenbtasto legge con il voto di fiducia del Parlamento , il rischio di arrivare a contenzioso è altissimo e alla fine si potrebbe scoprire che l'art. 8, comma 5, così come è stao decretato è addirittura anti costituzionale.
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